Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
L'onere di provare il fatto processuale, dal quale dipenda la declaratoria di nullità, grava sulla parte che ha sollevato la relativa eccezione. (Nel caso di specie, l'imputato aveva eccepito l'omessa notificazione al difensore del decreto di citazione a giudizio).
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- 1. Penale Diritto e ProceduraErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 giugno 2025
SOMMARIO: 1. Premessa sul “fenomeno circolatorio digitale” in ambito giudiziario; 2. Dal “mutuo riconoscimento” alla “presunzione di legittimità” degli atti compiuti all'estero: l'O.E.I.; 3. Il limite invalicabile dei diritti fondamentali, la “zona grigia” di confine coi diritti processuali e l'emersione di “nuovi diritti”; 4. L'onere di provare la violazione di un “diritto fondamentale” per le prove digitali formate all'estero; 4.1 Il difficoltoso accesso alle e-evidence ed il vaglio di attendibilità della fonte; 4.2 Un diritto fondamentale violato: la parità delle armi; 4.3 Privacy quale diritto fondamentale: il rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia il 04/10/2024; 4.4 …
Leggi di più… - 2. Autocertificazione di assenza di condanne penali (Cass., 48681/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2019
Non si può autocertificare l'assenza di condanne, neppure in conformità al certificato penale, se si è stati destinatari di un decreto penale di condanna con il beneficio della non menzione e quindi non riportato nel casellario giudiziale. Cfr., per maggiori informazioni, le nozioni introduttive sul funzionamento del casellario giudiziale: http://www.canestrinilex.com/risorse/condanne-penali-fedina-penale-visura-nozioni-introduttive/ (con modelli). Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 13 ottobre - 24 novembre 2014, n. 48681 Presidente Lombardi - Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 2.4.2013 la corte di appello di Genova, in riforma della sentenza con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2008, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
6 00 /09
Udienza REPUBBLICA ITALIANA pubblica in In nome del popolo italiano data 17/12/2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA N. 4524 QUINTA SEZIONE PENALE
REGISTRO
GENERALE
35451/2008 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. Patelle Haio Presidente dott. Napp Anielle Consigliere dott. Scalere Vito Consigliere dott. Више Pade ActorioАбоно Consigliere dott. Bidone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO LL, n. a Caulonia il 24 aprile 1957
avversO
la sentenza della Corte d'appello di AN deposi- tata il 14 luglio 2008 Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.
Aniello Nappi
Udite le conclusioni del P.M. D. Eurice belehage che ha chiesto udite il difensor & Aw. Momace Michele
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Mi- lano ha confermato la dichiarazione di colpevolez- za di LL RO in ordine al delitto di falso per alterazione di un passaporto.
Ricorre per cassazione LL LA e ripro- pone l'eccezione di nullità del giudizio per omessa notifica al difensore di fiducia, avv. Monaco, del decreto di citazione dinanzi al tribunale.
Sostiene che, contrariamente а quanto affermato nella sentenza impugnata, l'avv. Monaco era stato già officiato con atto depositato presso l'istituto penitenziario dove egli era detenuto. Allude così a una certificazione dell'istituto penitenziario, che
è stata alla fine prodotta all'odierna udienza.
Da tale certificazione tuttavia non si desume alcu- indicazione utile dell'effettiva nomina del- na l'avv. Monaco da parte di RO nell'ambito dell'attuale procedimento e in particolare per l'u- dienza dibattimentale del 12 dicembre 2005.
L'attestazione indica infatti tutti i mandati con- feriti da RO all'avv. Monaco, ma l'unico re- lativo a un procedimento pendente dinanzi la Procu- ra della Repubblica di AN è, a differenza di tutti gli altri, privo dell'indicazione del numero di registro generale;
e, conferito in data 4 feb- braio 2005, ben prima del decreto di citazione a giudizio, reca per di più l'indicazione di una data
(9 settembre 2004), incompatibile sia con la data dell'indicata udienza dibattimentale sia con la da- ta di iscrizione nel registro della procura del-
l'attuale procedimento, risalente al 2001. Sicché, incombendo sull'imputato l'onere della prova dei fatti processuali (Cass., sez. un., 17 novembre
2004, Esposito), deve concludersi che RO non ha fornito la prova dei fatti posti a fondamento dell'eccezione di nullità riproposta con il ricor-
SO.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese.
Roma, 17 dicembre 2008
Il Presidente
Main Rittter Il consigliere relatore Depositata in Cancelleria (dr. Aniello Nappi)
Roma, li 12 GEN.2009.. A
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