Sentenza 7 dicembre 2001
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice annulla - con restituzione degli atti al Pubblico ministero - il decreto di citazione a giudizio emesso dopo l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n.479 e recante l'indicazione del termine di quindici giorni dalla notificazione per la richiesta dell'imputato di ammissione ai riti alternativi (previsto dal precedente testo dell'art.555 cod.proc.pen.), anziché quello di apertura del dibattimento (previsto dal nuovo testo dell'art.552, comma 1, atteso che l'erronea indicazione del termine è lesiva del diritto di difesa e determina la nullità del decreto che, ai sensi dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., comporta la regressione del processo allo stato in cui è stato compiuto l'atto nullo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2001, n. 4090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4090 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 07/12/2001
Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - N. 3402
Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 25972/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Locri, nel procedimento penale
contro
RI LV, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza resa il 7.6.2001 dal giudice monocratico del tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con l'ordinanza in epigrafe, emessa all'udienza dibattimentale del 7.6.2001, il giudice monocratico del tribunale di Siderno dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso
contro
LV LA ai sensi dell'art. 552, lett. f), c.p.p., perché nell'avviso all'imputato della facoltà di avvalersi dei riti alternativi era indicato un termine errato per l'esercizio di detta facoltà.
2 - Il procuratore della Repubblica del tribunale di Locri ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo l'abriormità del provvedimento impugnato.
Precisa che il decreto di citazione indicava come termine per avvalersi dei riti-alternativi o dell'oblaziomne quello di 15 giorni dalla notifica, previsto dalla normativa previgente (vecchio testo dell'art. 555 c.p.p.), anziché quello della dichiarazione di apertura del dibattimento, previsto dalla normativa vigente (nuovo art. 552 c.p.p.). Sostiene poi che la dichiarazione di nullità col rinvio degli atti al p.m. è provvedimento abnorme, in quanto provoca una regressione del procedimento alla fase anteriore, che non è consentita fuori dei casi previsti dalla legge. Aggiunge infine che il provvedimento era anche illegittimo, giacché nel decreto di citazione a giudizio l'avviso all'imputato previsto dalla lettera f) dell'art. 552 c.p.p. non era affatto mancante o insufficiente (come richiede il secondo comma dello stesso articolo per integrare una ipotesi di nullità del decreto); e giacché l'imputato non aveva alcun interesse a eccepire la nullità del decreto, posto che il termine più ampio accordato dalla norma sopravvenuta gli consentiva di esercitare la richiesta di riti alternativi sino al momento in cui aveva sollevato la stessa eccezione di nullità.
3 - Il pubblico ministero in sede ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, giacché il provvedimento impugnato non può ritenersi abnorme ed è al contrario legittimo, atteso che il decreto di citazione era stato emesso dopo l'entrata in vigore della novella legislativa, ma indicava il termine previsto dalla normativa previgente.
4 - E ricorso è inammissibile.
Invero, il decreto di citazione diretta era nullo ai sensi dell'art. 552, comma 2, in relazione al comma 1 lett. f), c.p.p. (nel nuovo testo risultante dall'art. 44 della legge 16.12.1999 n. 479). Infatti, emesso dopo l'entrata in vigore della predetta novella legislativa, conteneva un avviso della facoltà di richiedere i riti alternativi o l'oblazione, che risultava "insufficiente", dal momento che indicava come termine per esercitare tale facoltà quello di quindici giorni dalla notifica (previsto dal vecchio testo dell'art.555 c.p.p.), anziché quello di apertura del dibattimento (previsto dal detto nuovo testo dell'art. 552, comma 1 lett. f), c.p.p.). Se si pensa all'importanza per le garanzie dell'imputato che già la Corte costituzionale (con sentenza n. 497 dell'11.12.1995) aveva riconosciuto all'avviso che il pubblico ministero doveva notificare allo stesso imputato della facoltà processuale spettantegli, si comprende come una indicazione di un termine più breve per l'esercizio di tale facoltà (15 giorni dalla notifica, anziché il momento di chiusura della verifica della costituzione delle parti) possa pregiudicare il diritto dell'imputato, che - ignaro del termine più lungo - può essere indotto a non esercitare la sua facoltà (si pensi soprattutto all'eventualità dell'oblazione). Essendo nullo il decreto di citazione a giudizio, è perfettamente legittimo il provvedimento del giudice del dibattimento che lo ha dichiarato tale, restituendo gli atti al pubblico ministero perché provvedesse al rinnovo del decreto stesso.
Tanto meno il provvedimento del giudice può qualificarsi abnorme, perché provocava una regressione del processo alla fase anteriore - come sostiene il pubblico ministero ricorrente. Infatti, nonostante che la giurisprudenza di questa corte appaia oscillante sul punto (ritengono per esempio l'abriormità Cass. Sez. 2^, n. 6260 del 13.12.1999, P.M. in proc. Hoxa, rv. 215404; Cass. Sez. 3^, n. 3591 del 10. 11.2000, P.M. in proc. Lotti, rv. 217445; Cass. Sez. 2^, n. 5480 del 29.11.2000, P.M. in proc. Cicigoi, rv. 217447; Cass. Sez. 4^, n. 6970 del 7.12.2000, P.M. in proc. Nurzia, rv. 218197; Cass. Sez. 3^, n. 5466 dell'11.1.2001, P.M. in proc. Licata, rv. 218380;
escludono invece l'abnormità Cass. Sez. 5^, n. 4518 del 24.10.2000, P.M. in proc. Brullo, rv. 217444; Cass. Sez. 2^, n. 6456 del 12.12.2000, P.M. in proc. Allegri, rv. 217448; Cass. Sez. 1^, n. 17301 del 5.4.2001, P.M. in proc. Vidili, rv. 218805), l'abnormità del provvedimento è esclusa dalla norma di cui all'art. 185, comma 3, c.p.p., secondo la quale la dichiarazione di nullità comporta la regressione del processo allo stato in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito. Quindi, nell'ipotesi di cui si tratta è la stessa legge a imporre la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, per consentire al pubblico ministero di esercitare il suo potere-dovere di emettere un valido decreto di citazione.
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2002