Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2003, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L 4 L 7 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O . N SEZIONE PRIMA ČIVILE0 354 6 /0 5 arcorablità G.d... R "decost. a T Composta dag fll. j N. 17362/98 Doct. Angelo GRIECO ) . . T T T Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere S R I ( A Cron.8342 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud. 22/10/02 Dott. A do CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: AVIS AUTONOLEGGIO SPA, II. persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA BALDCINA 59, presso l'avvocato FALZETT CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELLETTI SIMONETTA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
AUTOSTRADE CONCESSIONI COSTRUZIONI AUTOSTRADE SPA, in rappresentante pro persona del legale tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MIGNANELLI 3, 2002 1931 presso 1 'Avvocato ANTONIO BALDASSARRE che 10 14 rappresenta di fende giusta procura speciale per Notaio PARENTI ENRICO di Roma, rop. 60314 del 21.10.98; contzoricorrente avverso la sentenza Il. 7155/98 del ciudice di pace di ROMA, depositata il 25/07/98; udita la relazione della catsa svolta nella camera di consiglio 22/10/2002 dal Consigliere Delt. Mario Rosario MORELLI;
lette le conclusioni del Sostituzo Procuratore Generale Dott AXTONIC MARTONE, con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in Camera cii consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. KITENUTO IN FATTO che AVIS - Autonoleggio s.p.a. ha impugnato per cassazione la sentenza, in data 25 luglio 1998, de Giudice di pace di Roma, che ha respinto l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntiva, emesso dallo stesso giudice, per il pagamento della Somma di L. 381.000 in favorc dolla Autostrade Concessioni ام Costruzicni s.p.a. a titolo di omegai pagamenti di pe- daggi autostradali;
che, con i proposto ricorso, 1'AVIS ha denunziato violazione degli artt. 1 e 17 del d. lgs 1992 I. 295 e dell'art. 373 del Regolamento di attuazione del codice N th della strada sul punto della jerroneamente а suo avvi- 80) ritenuta responsabilità solidale del proprietaric dell'autoveicolo con quella del corducente usufruitore dell'autostrada; che si è costituita la società intimata con
contro
- ricorso;
che nelle conclusioni scritte formulate ex art. 375 rovellato C.p.C., il P. G. ha concluso per la declarato- ria di nammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO che - eccezion fatta per l'ipotesi (nella specie non ricorrente) sentenze che pronuncino in materia di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 1. -689/81 (cfr Cass. I. 9493/98) le decisioni adotta- n. te dal G. di p. in ogni altra controversia (di sua Com- petenza di valore non superiore ai due milioni di lire devono ritenersi, per ciò stesso, adottate secondo equità (anche quando il giudice abbia fatto riferimento a norme di diritto, da inzenders: implicitamente perciò considerate conformi ad equità: cfr. S.U. n. 716/99 e successive conformi). Con la conseguenza che siffatte pronunzie possono essere impugnate in Cassazione, per violazione di legge, soltanto in caso di contrasto COT norme costituzionali, comunitarie o processuali, е non anche normecon sostanziali di rango ordinario (cfr., 3 plr da ultimo, Cass. πη 71, 494/01; 13269/00: nn. 1223, 7005, 7448. 7515, 9213, 10486, 10667, 12395, 14527/01); che la structura non sillogistica (basatz cioè sul- a!la previa individuazione e successiva applicazione, fatto, dij una norma di legge) bens intuitiva affidata ad ura valutazione secondo "equità" ¡equità c.d., ir questo caso, formativa o sostitutiva, e non integrativa 0 correttival prevista dall'art. 113, NUOVO testo, c.p.c. per lo decisioni del giudice di pace in
contro
- vers e di valore non superiore ai due milioni di lire e dalla quale coerentemente discende la non denunciabi- lită in Cassazione di violazioni di norme sostanziali, definizione, rango ordinario, non oinvolte, per nelia decisione secondo equità Ganifestatemente поп - pone il citato art. 113 in contrasto con gli artt. ] € 111 Costituzione;
onde non può darsi COISO alie que- stioni di costituzionalità per tali profili prospettate in Jeroria dalla ricorrente;
che, inf ti, la previsione di un rito semplificato nella struttura della decisione e Cella scansione e portata dei rimedi impugnatori in relazione al- limo - tato valore economico della controversia, all'evidenza nол pone un problema di disparità di Trattamento, ri- spetto alle controversie di diversa natura e maggior valore soggette al più articolato rito ordinaric, stan- 乏 4 te la diversità delle attispecie così comparate, chie ne giustifica e Пе rende anzi opportuna la trattazione con procedure diversificate;
che la previsione e disciplina, nei sensi e termini indicati, del giudizio di equità manifestamente neppure contligge con il novellato art. 111 della Costituzione, costituendo anzi uno dei rimedi finalizzati ad assicu- rare l'obiettivo (che è all'un tempo oggetto di un di- zitto della parte contemplato dalla Convenzione europea nel dirinti deli'uomo, sub art.. 6. 1) della "ragionevole durata", coessenziale alla garanzia del "giusto processo", di cui al parametro costituzionale di riferimento;
- esciuso dunque ogni profilo di sospetta jlle- che - ingittimità del menzionato art. 113, co. 2, c.p.c. applicazione dello stesso e dell'art. 111 Cost. va per- 1'inammissibilità del ricorso tarto cra dichiarata dell'AVIS, appunto perchà proposto avversc decisione del G. di p. adottata secondo equità (in controversia del valore di . 381.000), per donunciata violazione di norme ordinarie e subprimarie e non già costituzionali;
che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questa fase di legittimità. 5
P.Q.M.
Ia LE dichiara inammissibile pensa le spese. Roma, 22 ottobre 2002. COSTED ii 12 MOR L 1.9.437 il ricorso بع Com- ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ART. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) TL Presidente (Alelo Grieco) ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACEJ k