Sentenza 16 giugno 2009
Massime • 1
Il dolo nel delitto di omicidio deve essere desunto dalla concreta circostanza dell'azione e dalla oggettiva idoneità della stessa a cagionare la morte, e ciò in riguardo ai mezzi adoperati e alla modalità dell'aggressione, a nulla rilevando la mancata reiterazione dei colpi.
Commentario • 1
- 1. Omicidio dolosohttps://www.studiocataldi.it/
L'omicidio doloso è un delitto contro la persona previsto dall'art 575 del codice penale che punisce chiunque cagiona "volontariamente" la morte di un uomo Cos'è l'omicidio doloso Elemento oggettivo del reato Elemento soggettivo del reato Bene giuridico tutelato Soggetto passivo dell'omicidio La pena per l'omicidio Giurisprudenza Note procedurali Cos'è l'omicidio doloso L'omicidio doloso è il reato integrato da chi uccide un altro soggetto con dolo, ovverosia con la consapevolezza della morte come conseguenza diretta o meno della sua azione. Si tratta di un delitto a forma libera. Ciò significa che la condotta del reo può estrinsecarsi attraverso differenti modalità ed essere sia attiva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2009, n. 26715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26715 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/06/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI ARstefania - Consigliere - N. 583
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 14402/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA AR RI n. il 3 giugno 1959;
avverso la sentenza 21 gennaio 2009 - Corte di Assise di Appello di Bologna;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. BB SE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Spalla Piero, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 21 gennaio 2009, depositata in cancelleria il 17 febbraio 2009, la Corte di Assise di Appello di Bologna, confermava la sentenza 25 febbraio 2008 del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato SA AR RI, responsabile del reato di omicidio volontario ai danni di IO RI, nonché di vilipendio di tomba e porto di coltello senza giustificato motivo, condannandola, esclusa l'aggravante della premeditazione, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, concessa l'attenuante del vizio parziale di mente valutata equivalente alla contestata aggravante della recidiva, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni quattordici, mesi quattro e giorni dieci di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede alle parti civili costituite.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata SA AR RI, nel pomeriggio del 21 giugno 2006, in Monticeli d'Ongina (PC) facendo uso di un coltello acuminato da cucina, colpiva IO RI attingendolo con un solo colpo all'addome provocando un shock emorragico che lo conduceva a morte in pochi minuti.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, pur in assenza di una formale confessione della donna, il dato probatorio consistito:
- nel rilievo del danneggiamento alla tomba della moglie del IO, NN CA, sulla quale era stato lasciato dalla SA un biglietto di minaccia di morte per il IO stesso;
- nelle dichiarazioni dei testimoni, tra cui tale VA sul cui cellulare l'imputata aveva chiamato il IO per invitarlo a bere al bar onde rappacificarsi con lui (ottenendo però risposta negativa) visto che, a seguito di una precedente lite, la SA, convivente della vittima, dopo averlo colpito alla testa con un posacenere, se ne era andata via di casa;
- nelle dichiarazioni del negoziante che le aveva venduto pochi minuti prima del fatto omicidiario il coltello da cucina "con la punta";
- nel rinvenimento sulla scarpa sinistra della prevenuta, al momento del suo arresto, di tracce di sangue risultate contenere il profilo genetico sia della vittima che proprie.
La Corte di Assise di Appello sottolineava altresì la condizione di sofferenza psichica della donna come documentato dalla abbondante documentazione medica acquisita e da ultimo dall'accertamento del Dr. Pirfo che asseverava la presenza di un disturbo complesso di personalità prevalentemente borderline di tipo antisociale che avevano scemato grandemente le sue capacità di intendere e di volere al momento del fatto (da qui l'applicazione della diminuente del vizio parziale di mente).
2. - Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione SA AR RI, tramite il proprio difensore avv. Spalla Piero, chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
- per violazione dell'art. 603 c.p.p. (concernente la richiesta negata di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale tesa ad accertare la esizialità della ferita inferta e se fossero insorte concause di morte quali il ritardo nei soccorsi, l'accidentalità della lesione dell'arteria addominale, il comportamento della vittima) e dell'art. 220 c.p.p., artt. 43 e 575 e 577 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e d); era risultato per vero dagli accertamenti svolti come la volontà della donna non fosse quella di uccidere il IO, bensì solo di ferirlo. Non avendo disposto l'accertamento tecnico richiesto la Corte era incorsa in violazione di legge. Veniva anche contestata la ritenuta sussistenza dell'animus necandi censurando altresì la sentenza impugnata là ove non aveva ritenuto per contro l'omicidio preterintenzionale. Il colpo non era stato inferto con forza nonostante l'affilatezza dell'arma e la scelta della regione corporea attinta era stata casuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
La ricorrente deduce tra l'altro il vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), sub specie della mancata assunzione di prova decisiva costituita da nuova perizia dibattimentale diretta a un approfondimento tecnico sulle cause della morte del IO, nonché sull'eventuale insorgenza di concause determinanti il decesso. Triplice è la ragione della ritenuta infondatezza. 3.1. - In primo luogo, i giudici di appello avevano rigettato la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, correttamente affermando che la elevatissima potenzialità letale di una ferita inferta all'addome è circostanza notoria anche a chi esperto non è e comunque era già stata posta in debita evidenza dagli accertamenti tecnici svolti. La sede attinta è sicuramente vitale non solo per il passaggio di grossi vasi sanguigni, ma anche per la presenza di un organo delicato e importante quale l'intestino. La circostanza che i soccorsi siano giunti in ritardo è irrilevante giacché il presunto ritardo non va posto in relazione alla risposta ordinaria delle forze dell'ordine o dei mezzi di soccorso, ma al tipo di ferita inferta i cui effetti ingravescenti si sono consumati sotto la soglia dei tempi tecnici per rispondere alla chiamata stessa e comunque in assenza di qualsivoglia rimprovero di intempestività dei soccorsi.
3.1.1. - Anche in relazione al comportamento della vittima, che secondo l'assunto difensivo avrebbe accelerato lo shock emorragico estraendosi il coltello dalla pancia, la Corte territoriale ha evidenziato la ininfluenza di un accertamento in questo senso non essendo stato appurato se fosse stato il IO in concreto a togliersi la lama da solo ovvero l'avesse fatto la SA dopo l'accoltellamento come faceva per contro pensare la circostanza sottolineata dal giudice di merito secondo cui il coltello era stato rinvenuto dagli inquirenti a terra, accanto al corpo, ancora all'interno della sportina di plastica in cui il rivenditore l'aveva riposto, avendo presumibilmente approfittato la donna dell'effetto sorpresa costituito dall'essere riuscita in tal modo ad occultare l'arma fino al momento di vibrare il colpo. Di poi non vi è alcunché di accidentale nel ledere grossi vasi arteriosi all'interno dell'addome quando viene attinta tale sede con una lama acuminata per una decina di centimetri. Il quadrante corporeo eletto è di per sè ad elevatissima potenzialità lesiva, non solo per i grossi vasi sanguigni ivi presenti, ma per la fortissima setticità dell'intestino, sicché non vi è ragione di ritenere, diversamente dalla Corte territoriale, che l'agente non si fosse resa conto della concreta possibilità di uccidere.
La struttura argomentativa della sentenza di appello è, pertanto, ampiamente esaustiva e logica è dunque anche il diniego della invocata rinnovazione della istruttoria dibattimentale non è censurabile in questa sede.
3.2. - In secondo luogo, e in modo assorbente, non va neppure dimenticato che, in ogni caso, la perizia non può affatto rientrare nel concetto di prova decisiva ai sensi e per gli effetti dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. d), stante il suo carattere, per così
dire, "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice. La perizia, in altri termini, proprio per il rilevato carattere "neutro" (nè a favore, ne' contro) è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova, laddove lo ritengano, anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità anche ai sensi dello stesso art. 606 c.p.p., lett. e) (v., tra le tante, Cass., Sez. 4, 3 maggio 2005, Candelora ed altro). In questa prospettiva, la mancata rinnovazione dell'accertamento non può essere dedotta con la censura in esame. Ciò che è deducibile in questa sede è semmai il vizio di motivazione ove il giudice di merito abbia fondato la ricostruzione dei fatti su indimostrate affermazioni o su pareri tecnici legalmente acquisiti al processo ma non valutati criticamente. La sentenza impugnata è però esente da tali censure per quanto sopra osservato.
3.2.1. - Infine non deve dimenticarsi che la ricorrente ha chiesto e ottenuto nel processo il giudizio speciale dell'abbreviato e dunque ha accettato, rinunciando a richiedere condizionatamente l'espletamento della perizia - pur trattandosi di accertare circostanze già note alla SA sin dalla fase delle indagini preliminari - che la decisione venisse presa allo stato degli atti. 3.3. - Correttamente infine il giudice di merito ha valutato la sussistenza dell'animus necandi quale desumibile non solo dall'atto in sè, che ha richiesto l'esercizio di un quoziente di forza sufficiente e funzionale al colpo vibrato (dovendosi tener conto che l'imputata è una donna, sicché la medesima ha espresso la forza che le era disponibile), ma anche di tutti gli altri elementi probatori anteriori e successivi all'evento omicidiario in sè, quali il biglietto lasciato sulla tomba della moglie morta del IO, l'acquisto di un'arma idonea all'alta lesività (era stata espressamente richiesto al negoziante un coltello con la punta), la minaccia proferita post eventum al Bellandi. Se avesse in altri termini voluto solamente ferire il IO la ricorrente, ha evidenziato il giudice di merito, si sarebbe nel complesso comportata diversamente, avrebbe non solo scelto un altro tipo di arma ma anche colpito l'uomo in un altro quadrante corporeo. Infine deve rilevarsi, quanto alle considerazioni espresse dalla SA in punto di forza parziale espressa all'atto del ferimento, che trattasi di una valutazione di mero fatto che mira a una reinterpretazione di quel giudizio che è già stato espresso dalla Corte territoriale con apparato argomentativo logico e congruo.
3.3.1. - Si richiama infine sul punto una pronuncia risalente, di questa Corte ma mai avversata, secondo cui la prova della volontà omicida è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata l'oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutato sia singolarmente che nella loro coordinazione. In tal caso, la sussistenza del dolo va riconosciuta allorché sia apprezzata positivamente la detta idoneità alla stregua dei mezzi adoperati e delle modalità di accadimento dell'aggressione, mentre nessun rilievo può attribuirsi, per escluderne la presenza, alla mancata reiterazione dei colpi o al pentimento o alla fuga, in quanto si tratta di attività successive alla produzione dello evento, (nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto sussistente l'elemento psicologico dall'analisi della micidialità dell'arma, dall'avere l'agente mirato e colpito l'addome della vittima, dalla direzione dei colpi inferti. La Corte di Cassazione ha ritenuto, enunciando il principio di cui sopra corretta tale motivazione) (Cass., Sez. 1, 6 novembre 1986, n. 6553, rv. 176035, Marziano). Quanto all'ulteriore motivo relativo alle attenuanti generiche, la Corte di merito ha adeguatamente motivato nel punto ancorando il proprio giudizio a logiche considerazione non suscettibili di censura in questa sede.
4. - Alla dichiarazione della inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009