Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 7951
CASS
Sentenza 3 novembre 2016

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In tema di sentenza di applicazione della pena a seguito di istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 448, comma primo, cod. proc.pen., conseguente ad una " piena cognitio", il giudice deve necessariamente tener conto nella motivazione degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, non potendosi limitare ad una ricognizione sommaria di quelli che giustificano la "condanna " ed all'affermazione dell'assenza di quelli che consentono il proscioglimento; ne consegue che in forza della presunzione di innocenza l'imputato deve essere assolto ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., se sussiste un ragionevole dubbio in ordine alla sua colpevolezza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 7951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7951
Data del deposito : 3 novembre 2016

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