Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2015, n. 37611
CASS
Sentenza 4 giugno 2015

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La sentenza con la quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applica, all'esito del dibattimento, la pena richiesta dall'imputato, pur essendo fondata su una "plena cognitio" e pur comportando un giudizio di responsabilità che non è invece contenuto nella sentenza di patteggiamento, deve essere comunque accomunata a quest'ultima per i restanti profili di disciplina, posto che il procedimento non è stato definito in forma semplificata per cause non riferibili all'imputato, con la conseguenza che questi ha diritto al trattamento premiale previsto dall'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., e, quindi, all'esonero dalle spese processuali, dalle pene accessorie e dalle misure di sicurezza.

Commentario1

  • 1Art. 448 - Provvedimenti del giudice
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Provvedimenti del giudice (art. 448) In tema di patteggiamento, il giudice, ratificando l'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, c.p. rimasto del tutto estraneo alla pattuizione, anche quando si tratta di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo (Sez. 3, 44369/2021). In caso di patteggiamento per violazioni sostanziali alla normativa urbanistica e antisismica, pur in difetto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2015, n. 37611
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37611
Data del deposito : 4 giugno 2015

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