Sentenza 4 giugno 2015
Massime • 1
La sentenza con la quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applica, all'esito del dibattimento, la pena richiesta dall'imputato, pur essendo fondata su una "plena cognitio" e pur comportando un giudizio di responsabilità che non è invece contenuto nella sentenza di patteggiamento, deve essere comunque accomunata a quest'ultima per i restanti profili di disciplina, posto che il procedimento non è stato definito in forma semplificata per cause non riferibili all'imputato, con la conseguenza che questi ha diritto al trattamento premiale previsto dall'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., e, quindi, all'esonero dalle spese processuali, dalle pene accessorie e dalle misure di sicurezza.
Commentario • 1
- 1. Art. 448 - Provvedimenti del giudicehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Provvedimenti del giudice (art. 448) In tema di patteggiamento, il giudice, ratificando l'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, c.p. rimasto del tutto estraneo alla pattuizione, anche quando si tratta di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo (Sez. 3, 44369/2021). In caso di patteggiamento per violazioni sostanziali alla normativa urbanistica e antisismica, pur in difetto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2015, n. 37611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37611 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2015 |
Testo completo
37 6 1 1/1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZĄ - Presidente - N. 620/2015 Dott. ARTURO CORTESE Rel. Consigliere-REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO - N. 36374/2014- Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM AM N. IL 23/09/1990 avverso la sentenza n. 531/2013 TRIBUNALE di ASTI, del 21/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2015 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale inpersona del Dott. Paolo Canevelli Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO To del ricorso_che ha concluso peril гідеть Udit i difensor Avv. Claudio Luciano di Rome Udito, per la parte civile, l'Avv RILEVATO IN FATTO Con sentenza in data 21.1.2014 il Tribunale di Asti condannava AM AM, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4/2 legge 110/1975 per aver portato fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, senza giustificato motivo, una mazza da baseball della lunghezza complessiva di cm. 63,50; in data 26.5.2012. Dalla motivazione della sentenza risulta che, nel corso di un controllo, i Carabinieri di Villanova d'Asti avevano rinvenuto nel portabagagli dell'autovettura condotta dall'imputato la mazza da baseball di cui al capo di imputazione. Il Tribunale riteneva il possesso della suddetta mazza pericoloso, per le circostanze di tempo e di luogo in cui era avvenuto il sequestro, nonché per l'atteggiamento sospetto dell'imputato, che non aveva dato nell'immediatezza la giustificazione poi data in dibattimento. Non riteneva credibile la giustificazione dello ZA, data solo in dibattimento e non al momento del controllo da parte dei militari. Riconosceva il caso di lieve entità, concedendo all'imputato anche le attenuanti generiche, e quindi irrogava la pena di euro 800,00 di ammenda, rilevando di avere applicato la stessa pena proposta dalla parte nella sua richiesta di applicazione pena prima dell'apertura del dibattimento, ma non applicata per il mancato consenso del Pubblico Ministero. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento, con il primo motivo, per erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione. L'imputato non aveva la pronta disponibilità della mazza da baseball, poiché la stessa era stata rinvenuta nel portabagagli, quindi non era ravvisabile un'ipotesi di porto, ma solo di trasporto, che non costituisce reato. Lo ZA era in possesso della suddetta mazza, poiché intendeva giocarci in campagna dove era diretto, come avevano riferito i testi indicati dalla difesa, e quindi comunque vi era un giustificato motivo per il porto della mazza da baseball. Con altro motivo il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza per mancata applicazione degli artt.444, 448/2 e 445 cod. proc. pen. Prima dell'apertura del dibattimento il difensore, munito di procura speciale, aveva chiesto l'applicazione della pena di euro 800,00 di ammenda (pena base: euro 1.800,00, ridotta ad euro 1.200,00 per le attenuanti generiche, ulteriormente ridotta per il rito). Il Tribunale, avendo ritenuto al termine del dibattimento sostanzialmente ingiustificato il dissenso del Pubblico Ministero, avrebbe dovuto pronunciare sentenza ex art.444/1 cod. proc. pen., e non sentenza di condanna ex artt. 533 e 535 cod. proc. pen. Con motivi nuovi, in via subordinata, la difesa ha chiesto la sospensione del processo per messa alla prova ex art.168-bis cod. pen., ovvero l'applicazione della causa di non punibilità di 1 ye cui all'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO * * Non può essere accolto il motivo con il quale la difesa ha chiesto l'assoluzione dell'imputato, poiché il Tribunale ha adeguatamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Per la configurabilità del reato di porto abusivo di arma non è richiesto che l'arma sia portata addosso, ma è sufficiente che essa si trovi nell'immediata disponibilità dell'agente, condizione che la costante giurisprudenza di questa Corte considera verificata nel caso in cui l'arma sia nel portabagagli dell'auto condotta dall'imputato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art.4, comma secondo, della legge 110/1975 sono da ritenere del tutto equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga senza giustificato motivo, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione normativa occorre anche l'ulteriore condizione che essi appaiono chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. E poiché tra gli oggetti costituenti la prima di dette categorie figurano anche le mazze, ne deriva che anche il porto di una mazza da baseball va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l'offesa alla persona, non abbia un giustificato motivo (V. Sez. 1 sentenza n.32269 del 3.7.2003, Rv.225116). Il Tribunale, con congrua motivazione in fatto, ha ritenuto non credibile la giustificazione dell'imputato (di aver portato con sé la mazza da baseball per giocarci con amici), e quindi il porto della suddetta mazza fuori della propria abitazione correttamente è stato ritenuto ingiustificato. Deve, invece, essere accolto il secondo motivo di ricorso, poiché il Tribunale, avendo di fatto ritenuto ingiustificato il dissenso del Pubblico Ministero alla tempestiva richiesta dell'imputato di applicazione della pena di euro 800,00 di ammenda, avrebbe dovuto applicare la pena richiesta dall'imputato, secondo quanto dispone l'art.448/1, ultima parte, cod. proc. pen., e non pronunciare condanna al pagamento delle spese processuali. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sentenza con la quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applica, all'esito del dibattimento, la pena richiesta dall'imputato in quanto fondata su una "plena cognitio" manifesta connotazioni - diverse rispetto a quella pronunciata a norma dell'art.444 cod. proc. pen., comportando un giudizio di responsabilità, che non è invece implicato dalla sentenza di patteggiamento emessa prima del dibattimento. Tuttavia, poiché l'imputato ha comunque formulato tempestivamente la sua domanda per la pena concordata e, solo in conseguenza del dissenso del pubblico ministero, il processo non è stato definito che al termine del dibattimento, tale sentenza va accomunata per il resto a quella emessa a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'imputato ha diritto al trattamento premiale previsto dall' art.445, comma 1, 2 مار cod. proc. pen., e quindi anche all'esonero dalle spese processuali, dalle pene accessorie e dalle misure di sicurezza (Sez. 3 sentenza n.21406 del 17.4.2002, Rv.222141). Pertanto, sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali, condanna che viene esclusa da questa Corte. Non vengono prese in esame le richieste avanzate con motivi nuovi, poiché queste richieste sono state avanzate solo in via subordinata, in caso di mancato accoglimento dei motivi principali, il secondo dei quali è stato accolto. Devono, infine, essere rigettati, per le ragioni sopra esposte, i motivi con i quali il ricorrente ha contestato la sussistenza del reato contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali, che esclude. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma in data 4 giugno 2015 I Presidenter| Il Consigliere estensore Arturo Cortese Luigi Pietro Caiazzo Nccions DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania BAIELLA 3