Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2002, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
3566702 REPUBBLICA ITAL 1 A COR LA CORTO SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto сомоні то SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 11430/99 8452 Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere Cron. Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere Rep. 912 Dott. Umberto GOLDONI · Consigliere Ud.21/09/01 Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA APUANIA 12, presso lo studio dell'avvocato MUCCIO S., dall'avvocati DE MEO CARLA, giusta delega in difesa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - ricorrente- dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1.55. contro 11 12 MAR 200% COND VIA ROVERETO 15 ROMA, in persona dell'amm.re IL CANCELLIERE p.t. Laura CANNUCCIARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G SCALIA 39, presso lo studio dell'avvocato MARETTO MASSIMO, difeso dall'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1223 - -1- avverso la sentenza n. 1262/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato DE MEO Carla, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il D rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 1/12/95 l'avv. Lidia RA conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Condominio di Via Rovereto 15, in Roma, per sentir dichiarare nulla la delibera adottata dall'assemblea dei condomini il 30/10/95 che aveva approvato l'o.d.g. del seguente tenore: "trasformazione dell'attuale impianto idrico di alimentazione con autoclave in impianto ad erogazione diretta, approvazione spesa e delibere conseguenziali". Sosteneva l'attrice che, essendo l'autoclave disattivata da tempo, la trasformazione dell'impianto idrico dal sistema a cassoni al sistema a pressione era già in atto, per cui la delibera doveva ritenersi nulla per impossibilità dell'oggetto; che in realtà la delibera aveva inteso approvare interventi sull'impianto comune consistenti nell'eliminazione di alcune tubazioni condominiali;
che tali interventi erano lesivi del suo diritto di comproprietà su parti dell'impianto comune, mancando il suo consenso all'esecuzione. Chiedeva, pertanto, che, dichiarata illegittima la delibera, il Condominio fosse condannato al risarcimento degli eventuali danni che le fossero derivati dall'esecuzione della delibera nulla. Il Condominio resisteva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza 20/5/97 il Tribunale dichiarava improponibile per difetto di interesse la domanda della RA condannandola alle spese. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma che, con sentenza 1/4/98, rigettava il gravame proposto dalla soccombente. La corte territoriale confermava la mancanza di interesse dell'attrice all'impugnazione della delibera osservando che dall'istruttoria svolta era risultato che la delibera altro non era che una presa d'atto della trasformazione dell'impianto, già avvenuta da tempo, della quale era a conoscenza la stessa attrice;
che in quell'assemblea non era stato approvato alcun nuovo intervento;
che gli interventi suggeriti dai tecnici sarebbero stati portati allesame di una successiva assemblea. Correttamente il primo giudice aveva rilevato la mancanza di interesse della RA e rigettato la domanda risarcitoria perché i danni erano soltanto ipotetici. 5 Contro la sentenza la RA ha proposto ricorso per cassazione per due motivi illustrati da una memoria. Il Condominio ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Vanno anzitutto esaminate le eccezioni di rito sollevate dal Condominio resistente il quale ha dedotto la nullità del ricorso in quanto: a) la copia del ricorso notificatagli in data 26/5/99 era priva di alcuni fogli (precisamente le pagine 2 e 31); b) la copia notificatagli due giorni dopo, completa di tutte le pagine, era priva della sottoscrizione del"verosimilmente" difensore. Le eccezioni vanno disattese. La nullità dell'atto dedotta sub a) - ammesso che tale possa configurarsi (cfr. Cass.7037/99)la mancanza di alcuni fogli non contenenti, come nel caso di specie, elementi essenziali per l'identificazione del gravame riguardando la pagina 2 parte dello svolgimento del processo e la pagina 31 soltanto considerazioni finali, prima delle richieste conclusive contenute nella pagin 6 successiva è da ritenere comunque sanata con la notificazione della copia, completa di tutte le pagine, avvenuta due giorni dopo e cioè il 28/5/99. In relazione a tale "seconda" copia, non è infatti configurabile la nullità dedotta sub b), in quanto la firma dell'avv.De Meo apposta in calce, chiaramente leggibile nonostante la sovrapposizione su altro segno grafico, deve ritenersi, in presenza di conformità di tale copiadell'attestazione all'originale, rilasciata dal'ufficiale giudiziario all'atto della notificazione e non impugnata con querela di falso, corrispondente alla firma apposta sull'originale del ricorso (Cass.224/94 nonché la già cit. Cass. 7037/99). II - Passando all'esame del ricorso, le censure che, con diffusa esposizione delle ragioni di diritto e di fatto, la ricorrente muove all'impugnata sentenza sono le seguenti: 1) vizi di motivazione con riferimento all'interpretazione della domanda , che, secondo la ricorrente, il giudice d'appello avrebbe effettuato sulla base soltanto della situazione di fatto dedotta in giudizio, senza considerare che, avendo la ricorrente lamentato la lesione del suo diritto 7 di comproprietà sull'impianto idrico comune, occorreva che il giudice si pronunziasse su tale punto, comportante la illegittimità della delibera. Osserva la ricorrente che, anche se in corso di causa era emerso che la delibera non aveva riguardato le tubazioni condominiali, ma soltanto l'autoclave, ciò non modificava il fatto costitutivo della domanda, rapresentato pur sempre dalla lesione del diritto di proprietà della ricorrente sui beni comuni a tutela del quale essa aveva agito in giudizio. Da tale erron ea interpretazione della domanda sarebbero derivate, a parere della ricorrente, plurime violazioni di legge con riferimento agli artt. 112 c.p.c; 1105, 1120, 1137, 1139, 1418, 1428, 1421 e 1423 c.c.; 2) violazione di legge (artt.99, 100, 112 c.p.c.; 2043 c.c.) e vizi di motivazione per avere il giudice d'appello ravvisato nell'azione di annullamento della delibera assembleare un'azione di risarcimento danni ed altresì omesso i richiesti accertamenti sulla natura degli interventi oggetto della delibera impugnata. 8 III - Le censure, che essendo strettamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente, vanno entrambe disattese. L'interesse che giustifica la proposizione della domanda di una parte nei confronti di un'altra parte deve essere concreto ed attuale si da giustificare la pronunzia del giudice in ordine al bene della vita la cui tutela gli viene richiesta. Altro è la legittimazione all'azione, che discende dalla situazione dedotta in giudizio e in L relazione alla quale la tutela viene domandata. Nel caso in esame il giudice d'appello non ha disconosciuto il diritto dell'attrice sulle parti comuni (in specie sull'impianto idrico condominiale, comprendente sia le tubazioni, il cui distacco veniva paventato dalla RA con la che le altre parti compresadomanda introduttiva, l'autoclave, su cui, come si è poi accertato in causa, verteva la contestata delibera). Ha, infatti, preso in esame le domande da lei proposte nella qualità di titolare di tale diritto, e cioè di soggetto legittimato a impugnare la delibera. Ha P però rilevato, con riferimento al caso concreto, che: a) non sussisteva alcuna lesione di tale diritto perché la delibera non aveva disposto alcun intervento sulle parti tubazioni, ma si era limitata a ratificare una situazione di fatto da tempo esistente e cioè il distacco dell' autoclave dall'impianto comune, di cui anche la ricorrente era a conoscenza, rinviando ad una futura assemblea ogni decisione operativa;
b) i danni paventati dalla RA erano del tutto ipotetici. La decisione non merita i rilievi mossi dalla ricorrente. Risulta dagli atti che non solo nel giudizio di primo grado (v. citazione davanti al Tribunale), ma anche in appello (in cui la RA aveva riproposto le medesime richieste e deduzioni svolte in primo grado), la ricorrente aveva riconosciuto come avvenuto il distacco dell'autoclave, limitandosi a contestare la delibera perché "malcelava" il tentativo di intervenire sulle tubazioni condominiali, e a chiedere il risarcimento dei danni che fossero conseguiti non già dal distacco dell' autoclave (già avvenuto e in relazione al quale nessun danno veniva lamentato), dal distacco delle tubazioni (malcelato nella delibera). Sono pertanto infondati sia il primo motivo che la prima parte del secondo motivo. Infondato è anche il resto del secondo motivo. La ricorrente, infatti, non ha specificamente NOW censurato la decisiva affermazione della sentenza sulla mancata prova di danni attuali. Consegue il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in 109T 129,11 dispositivo. 456T 3091
P.Q.M.
ТОП: 160, 10 La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, (€ 1641.76 liquidate in lire 317890 di cui lire tre (€ 1569,37) milioni per onorari. Roma, 21 settembre 2001 Il presidenter L'estensore foranks IL CANCELLIERE C1 Paolo Marico DEPOSITATO IN CANCELLERIA . Roma 12 MAR 2002 IL CANCELLIERE C1 Colorico