Sentenza 30 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, sono utilizzabili ai fini della decisione gli atti contenenti elementi conoscitivi depositati in Cancelleria dal Magistrato di collegamento di uno stato estero, poiché tale attività, lungi dal far assumere a tale magistrato la veste di parte processuale, rientra nelle attribuzioni conferite al medesimo dall'art. 2 dell'Azione Comune del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 1996. (Fattispecie relativa al deposito di un parere "pro veritate").
Commentario • 1
- 1. Infortunio su nave starniera, gouridizione italiana se .. (Cass. 35510/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 maggio 2023
La normativa italiana in materia infortunistica, essendo posta a presidio del bene fondamentale della salute in ambito lavorativo, di sicura rilevanza costituzionale, deve considerarsi di ordine pubblico, per cui i datori di lavoro e gli altri responsabili della sicurezza sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie, al fine di prevenire possibili infortuni, ovunque l'attività lavorativa si svolga. Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2014, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 30/12/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - N. 2143
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 52646/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO QU, n. Sorrento 23.6.1967;
avverso la sentenza MAE della Corte d'Appello di Roma n. 196/14 del 30/10/2014;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per il rigetto;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Laudisio Francesco Paolo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Roma ha disposto la consegna di MI QU all'autorità giudiziaria scozzese in forza di mandato d'arresto emesso nei suoi confronti a fini processuali in data 07/07/2014 dalla Sheriff Court of Lothian and Borders di Edinburgo in relazione ai reati provvisoriamente ascrittigli di omicidio colposo (culpable homicide) in danno di Mc IL NI ST, membro dell'equipaggio del peschereccio ND e di conduzione incauta di natante (art. 58, comma 2, lett. b, punto 3 del Merchant Shipping Act 1995 britannico), commessi in data 05/08/2010 nelle acque territoriali del RE NI mentre era in servizio sulla motonave Scottish Viking battente bandiera italiana e conseguenti alla collisione tra le imbarcazioni provocata, secondo l'accusa, dall'incauta conduzione di quella al momento affidata alla guida del MI.
Previa descrizione del fatto all'origine della richiesta di consegna, la Corte d'Appello ha rilevato che, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica, esso costituisce reato anche per la legge italiana a titolo di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) ed è punito dalla legge del RE NI con pena di entità tale da consentire la consegna.
Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, fa Corte territoriale ha ritenuto che il MAE emesso dall'autorità giudiziaria richiedente contiene un'articolata descrizione della condotta in addebito, nonché elementi e fonti di prova da cui è stata ricavata la possibilità di attribuirla al MI.
Ha anche ritenuto insussistente la causa di rifiuto di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. t), trattandosi di MAE adeguatamente motivato e ha rilevato che nell'ordinamento scozzese esistono termini certi di durata massima di carcerazione preventiva. Con riferimento, inoltre, alla dedotta causa di rifiuto di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p). la Corte territoriale ha ravvisato la giurisdizione del RE NI di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in forza della riserva da questo esercitata ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Bruxelles per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione del 10 maggio 1952, come risultante da parere legale a tal fine depositato dallo Stato richiedente.
La Corte romana ha, per contro, respinto la tesi difensiva della sussistenza della giurisdizione dello Stato di bandiera (Italia) del natante condotto dal MI, avendo ritenuto che quella generale in tal senso stabilita dall'art. 1 della citata Convenzione riguarda esclusivamente illeciti concernenti la navigazione e non delitti contro la persona come l'omicidio colposo, i quali realizzano una situazione di pericolo che impone l'intervento dello Stato costiero. La Corte territoriale ha anche ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art. 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, respingendone comunque l'interpretazione limitativa propugnata dalla difesa secondo cui ai fini dell'affermazione della giurisdizione penale dello Stato costiero, derogatoria di quella generale dello Stato di bandiera del natante, sarebbe necessario il suo esercizio soltanto in occasione del passaggio della nave straniera nel mare territoriale e non anche successivamente.
Si è ritenuto, infatti, che la competenza giurisdizionale generale dello Stato di bandiera riguarda in via esclusiva fatti ed eventi accaduti all'interno della nave e non anche quelli consumatisi all'esterno (come nel caso di collisione tra natanti e conseguente morte della vittima) e che abbiano determinato conseguenze del reato estese allo Stato costiero, tali da legittimarne la giurisdizione;
ha poi osservato in maniera dirimente che l'art. 27 Convenzione UNCLOS si riferisce non alla celebrazione del processo - evenienza ricorrente nel caso in esame - bensì ad arresti ed attività di indagine da compiere a bordo della nave, per cui è necessaria la relativa presenza nelle acque territoriali.
Attesa, infine, la cittadinanza italiana del soggetto di cui è richiesta la consegna, la Corte di Appello ne ha subordinato l'esecuzione alla condizione del rinvio del MI in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente pronunziate nei suo confronti nel RE NI.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il MI deducendo vari profili di censura:
2.1 Violazione del diritto di difesa in relazione all'art. 24 Cost. e art. 6, par. 3 Conv. EDU in relazione al parere depositato dal RE NI in ordine all'esercizio della riserva concernente l'avvio di procedimenti penali per fatti commessi nelle proprie acque territoriali ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952 inaudita altera parte, senza possibilità della difesa di esaminarlo preventivamente e di interloquire sul relativo contenuto;
2.2 Illegittimità della procedura definita dalla decisione di consegna a causa della presenza all'udienza del 30/10/2014 del Magistrato di Collegamento del RE NI in Italia latore del suddetto parere;
2.3 "scorretta" indicazione delle previsioni normative da parte dell'autorità giudiziaria emittente il MAE: secondo il ricorrente le autorità scozzesi avrebbero in realtà contestato il delitto di omicidio volontario (murder), contemplante la pena dell'ergastolo, oltre all'art. 58, comma 2 del codice di navigazione britannico (Merchant Shipping Act 1995), al solo fine di configurare un'ipotesi di consegna obbligatoria ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 8, lett. p);
2.4 Sussistenza della giurisdizione italiana quale Stato di bandiera ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della citata Convenzione di Bruxelles del 1952 e dell'art. 7 c.p., comma 5 per tutti i reati conseguenti ad urto tra navi o per qualsiasi altro avvenimento di navigazione implicante responsabilità penale e/o disciplinare del capitano o di altro membro addetto al servizio del natante;
2.5 Insussistenza della giurisdizione derogatoria del RE NI (nella specie scozzese) quale Stato costiero ai sensi dell'art. 27 Convenzione UNCLOS atteso che:
- la stessa dovrebbe essere fatta valere unicamente quando la nave è in transito nelle acque territoriali dello Stato interessato;
- l'art. 311, par. 2 della Convenzione UNCLOS fa salva l'operatività di precedenti convenzioni non incompatibili e quindi anche della Convenzione di Bruxelles del 20 maggio 1952;
- l'art. 27 citato si applica unicamente ad alcune tipologie di reato che violino l'ordine pubblico e la pace territoriale dello Stato costiero, quali contrabbando e traffico di merci, di armi, di esseri umani, pirateria e reati d'inquinamento;
- l'apposizione della riserva da parte di qualsiasi Stato ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Bruxelles appare oggi incompatibile con un'interpretazione evolutiva del diritto internazionale convenzionale del mare ed in particolare con l'estensione del limite delle acque territoriali dalle originarie tre miglia a quello di sei miglia ed oltre;
2.6 Sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 1080 cod. nav. e in conseguenza di essa e di quanto dianzi esposto della causa di rifiuto della consegna ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p).
2.7 Necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267, par. 3 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) al fine di stabilire la non titolarità del RE NI ad emettere un MAE nei confronti di un membro dell'equipaggio di una nave estera, questione che si atteggia come pregiudiziale rispetto all'interpretazione dell'esatta portata della Decisione - Quadro 2002/584/GAI in tema di mandato d'arresto europeo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
2. Iniziando l'esame dei motivi in cui esso si articola, occorre vagliare in maniera congiunta i primi due, poiché entrambi adombrano irregolarità della procedura definita con la decisione di consegna di natura tale da determinarne la totale illegittimità. Le doglianze appaiono infondate.
2.1 Il ricorrente si duole in primo luogo della partecipazione, definita anomala, del Magistrato di Collegamento del RE NI in Italia all'udienza del 30/10/2014 conclusasi con la adozione della decisione impugnata, partecipazione finalizzata alla produzione alla Corte d'Appello del parere redatto dal prof. Boyle Alan dell'Università di Edimburgo, menzionato a pag. 4 della motivazione. Occorre in proposito e preliminarmente rilevare che della presenza di detto Magistrato alla udienza in questione non v'è traccia alcuna nel relativo verbale, mentre risulta dal fascicolo trasmesso a questa Corte di Cassazione (f. 148) l'avvenuto deposito in Cancelleria, il giorno 28/10/2014, del citato parere, in versione originale inglese ed in traduzione italiana, da parte del Magistrato di Collegamento britannico.
Introdotta mediante l'Azione Comune del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 1996 (GUCE n. L 105/1 del 27.4.1996) adottata sulla base dell'art. K.3 del trattato sull'Unione Europea, la figura del Magistrato di Collegamento è stata introdotta al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea, costituendo uno dei primi passi per stabilire un clima di reciproca fiducia tra le giurisdizioni degli Stati membri che ha poi condotto all'adozione di importanti strumenti normativi (in primo luogo la Decisione - Quadro 2002/ 584/ GAI sul MAE) basati sul concetto del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie adottate nei rispettivi ordinamenti.
Ebbene, l'art. 2 dell'Azione Comune stabilisce che le funzioni dei magistrati di collegamento comprendono di norma qualsiasi attività intesa a facilitare nonché accelerare, in particolare tramite l'istituzione di contatti diretti con i servizi competenti e con le autorità giudiziarie dello Stato di destinazione, tutte le forme di cooperazione giudiziaria in campo penale e, se del caso, civile (par. 1). Le funzioni di detti magistrati possono altresì includere, in base agli accordi conclusi tra lo Stato membro di invio e lo Stato membro di destinazione, qualsiasi attività intesa a garantire le funzioni di scambio di informazioni e di dati statistici dirette a facilitare la conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi giuridici e delle banche di dati giuridici degli Stati interessati, nonché i rapporti esistenti tra le professioni giuridiche specifiche di ciascuno di tali Stati (par. 2).
Com'è dato immediatamente notare, deve, pertanto, escludersi nella maniera più recisa che nella procedura di consegna relativa al ricorrente il Magistrato di Collegamento britannico abbia assunto la veste di parte, atteso che il comportamento da lui tenuto non risulta affatto estraneo ed anzi rientra pienamente nell'ambito delle sue attribuzioni, certo atipiche ma essenzialmente riferite allo scambio di elementi conoscitivi rilevanti tra le autorità giudiziarie interessate.
2.2 Ancor più pregiudizievoli sono state, nella prospettazione del ricorrente, la produzione e la presenza stessa del parere nel fascicolo processuale, in sè tali da configurare grave vulnus al diritto della difesa di esaminare preventivamente gli atti e di interloquire sul relativo contenuto e in breve di svolgere il proprio ruolo in condizioni di parità.
Il Collegio ritiene che, in linea astratta, la censura del ricorrente abbia fondamento quanto alla violazione della regola del contraddittorio, ma che in concreto sia priva di rilevanza, posto che nessun concreto pregiudizio è derivato alle sue ragioni, atteso che la menzione del parere in sentenza concerne unicamente il dato dell'intervenuto esercizio da parte del RE NI della riserva di giurisdizione di cui all'art. 4 Convenzione di Bruxelles del 1952, come risultante dallo stato delle notifiche dello strumento convenzionale, pubblicato sull'Annuaire du Comitè Maritime International, 2009, pag. 461, consultabile anche via Internet. Se infatti la presenza del parere si è risolta certamente in un ausilio per la Corte territoriale -la quale avrebbe comunque ben potuto rinviare ulteriormente la definizione della procedura al fine di acquisire ulteriori informazioni - nulla del suo contenuto valutativo risulta essere stato trasfuso nella decisione favorevole alla consegna.
3. Secondo il ricorrente risulterebbe scorretta l'indicazione delle previsioni normative la cui violazione gli viene ascritta dall'autorità giudiziaria scozzese, la quale avrebbe in realtà contestato il delitto di omicidio volontario (murder), contemplante la pena dell'ergastolo, oltre a quello di cui all'art. 58, comma 2 c.n. britannico (Merchant Shipping Act 1995), al solo fine di configurare un'ipotesi di consegna obbligatoria ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 8, lett. p).
Il motivo di ricorso appare manifestamente infondato. A parte il fatto che nel mandato d'arresto è stato espressamente indicato il titolo del più importante reato (culpable homicide) per cui si procede in Scozia, il quale configura un'ipotesi di omicidio per colpa completamente diverso da quello volontario (murder), la Corte territoriale ha correttamente rilevato che a prescindere dalla qualificazione giuridica datane dall'autorità giudiziaria richiedente, il fatto è pacificamente punibile secondo la legge italiana ai sensi dello art. 589 cod. pen., ricadendo perciò nell'ambito di applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 7 relativo ai casi punibili in entrambi gli ordinamenti (casi di doppia punibilità).
4. Vale ora passare all'esame del nucleo centrale del ricorso, concernente l'individuazione della giurisdizione competente nel caso di specie, questione che si riverbera immediatamente sulla configurabilità o meno della causa di rifiuto alla consegna delineata dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), prima parte, ricorrente quando il MAE riguardi reati considerati dalla legge italiana commessi in tutto o in parte nel suo territorio o in luogo assimilato al suo territorio.
Il punto di riferimento normativo è dato dall'art. 4 c.p., comma 2, seconda parte, che stabilisce come le navi e gli aeromobili italiani siano considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
Il ricorrente sostiene l'applicabilità della legge italiana anche in forza dell'art. 1 della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione firmata a Bruxelles il 10 maggio 1982 e ratificata nell'ordinamento interno con L. 25 ottobre 1977, n. 880. L'art. 1 della Convenzione recita che "In caso di abbordaggio o di qualunque altro incidente di navigazione riguardante una nave e di natura tale da comportare la responsabilità penale o disciplinare del capitano o di qualunque altra persona al servizio della nave, nessuna azione giudiziale potrà essere intentata se non davanti alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato di cui la nave batteva bandiera al momento dell'abbordaggio o dell'incidente di navigazione".
Per abbordaggio (dal francese abordage, derivato di aborder "abbordare") deve intendersi la collisione volontaria di una nave contro un'altra (Dizionario Enciclopedico Treccani) ovvero l'accostamento o l'urto, comunque avvenuto, tra due imbarcazioni, come è precisamente avvenuto nella fattispecie.
La Corte d'Appello di Roma ha fornito un'interpretazione di detto art. 1 nel senso che esso riguarda esclusivamente illeciti concernenti la navigazione e non i delitti contro la persona (come l'omicidio colposo), i quali realizzano una situazione di pericolo che impone l'intervento dello Stato costiero.
Trattasi, invero, di un'interpretazione conforme ai principi stabiliti anche dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione riguardo ad alcune tipologie di reati commessi a bordo di navi mercantili straniere presenti in acque territoriali italiane. Si è, infatti, stabilito che in caso di perpetrazione di reato su nave mercantile che si trovi nelle acque territoriali di altro stato, prevale la giurisdizione dello stato di bandiera allorché l'illecito concerna esclusivamente le attività e gli interessi della comunità nazionale cui appartiene il natante, mentre prevale quella dello stato costiero ove le conseguenze del fatto compiuto a bordo si ripercuotano o siano idonee a ripercuotersi allo esterno incidendo su interessi primari della comunità territoriale. Tali interessi vanno valutati con riferimento non solo al bene giuridico tutelato dalla norma di cui si assume la violazione, ma anche alla situazione verificatasi in concreto che diviene rilevante per lo stato costiero allorquando per le sue connotazioni realizzi una condizione di effettivo pericolo che, rendendo probabile l'offesa per la pace pubblica del Paese o per il buon ordine del mare territoriale, ne imponga l'intervento (Sez. U, sent. n. 1002 del 16/11/1989, Zaid Avraham, Rv. 183136 in fattispecie relativa a ritrovamento su nave mercantile straniera navigante in acque territoriali italiane di armi da guerra costituenti dotazione della nave stessa regolarmente iscritte nei libri di bordo e denunciate alle competenti autorità straniere ed in cui è stata esclusa la giurisdizione del giudice italiano).
E ancora, che in tema di illeciti penali commessi a bordo di una nave straniera, sussiste la giurisdizione dello Stato italiano in relazione a fatti idonei ad interferire nella vita della comunità costiera: pertanto, è compito del giudice verificare in concreto se dal fatto contestato siano derivate conseguenze estesesi allo Stato rivierasco ovvero se il medesimo fatto sia stato di per sè idoneo a turbare la pace pubblica del Paese o il buon ordine del mare territoriale, dovendosi escludere, in entrambe le ipotesi, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana;
in motivazione, questa Corte di Cassazione ha affermato che con la ratifica della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958, art. 19 oggi sostituita dalla Convenzione UNCLOS del 10 dicembre 1982 di Montego Bay, lo Stato italiano ha rinunciato alla giurisdizione in relazione ad illeciti penali commessi a bordo di una nave straniera che abbiano rilevanza solo allo interno della comunità viaggiante sulla stessa, ma, richiamando anche la prassi internazionale, ha precisato che per riconoscere la giurisdizione dello Stato costiero deve farsi riferimento ai requisiti del "disturbo effettivo" e a quello del "disturbo morale", quest'ultimo relativo a fatti la cui natura è solo potenzialmente idonea a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza della comunità territoriale;
nel caso di specie, è stata, infatti, ritenuta la giurisdizione dello Stato italiano in considerazione delle ripercussioni all'esterno del fatto contestato - un tentato omicidio - e dell'allarme creato nella comunità locale, evidenziato dall'attivazione dello apparato sanitario di emergenza e dell'apparato di polizia (Sez. 1, sent. n. 44306 del 07/11/ 2007, Tsvirinko, Rv. 238588).
Com'è dato agevolmente notare, se a posizioni invertite, fosse stata l'Italia lo Stato costiero e straniera fosse stata l'imbarcazione coinvolta nella collisione determinante la morte di un marittimo in servì zio a bordo di natante battente bandiera italiana, la giurisdizione del giudice nazionale sarebbe stata affermata senza alcun dubbio, atteso che il "disturbo morale" provocato dall'evento sarebbe stato indiscutibile sia nell'ambito professionale di categoria sia nella comunità rivierasca di appartenenza della vittima (si pensi solo all'attivazione dell'apparato di ricerca in mare del cadavere), tale dunque da legittimare la giurisdizione dello Stato rivierasco.
In senso dirimente, vale tuttavia osservare che l'intervenuta apposizione della riserva da parte del RE NI ai sensi dell'art. 4 della citata Convenzione di Bruxelles (La presente Convenzione non viene applicata agli abbordaggi o ad altri incidenti di navigazione avvenuti nei porti e rade nonché nelle acque interne. Inoltre, le Alte Parti Contraenti possono, al momento della firma, del deposito delle ratifiche o della loro adesione alla Convenzione, riservarsi il diritto di proseguire le infrazioni commesse nelle loro rispettive acque territoriali) rende inapplicabile l'art. 1 e ciò a prescindere dalla limitativa, ma per quanto detto condivisibile, interpretazione fornitane dalla Corte d'Appello di Roma.
5. Per le considerazioni ora esposte, reputa questo Collegio superfluo esaminare in maniera approfondita la questione dell'applicabilità o meno con le relative condizioni dell'art. 27 della Convenzione UNCLOS sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata nell'ordinamento interno con la legge n. 689 del 2 dicembre 1994 e ciò per due ordini di ragioni:
a) tutti gli attori della presente procedura concordano sull'inapplicabilità delle previsioni contenute in detto articolo:
la Corte d'Appello di Roma per le ragioni esposte in sentenza (v. supra); il ricorrente poiché la ritiene lex generalis rispetto alla lex specialis costituita dalla citata Convenzione di Bruxelles (penale) del 1952 (v. ricorso); l'autorità giudiziaria richiedente in maniera implicita, per avere dato comunicazione dell'avvenuta apposizione della riserva di giurisdizione ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Bruxelles;
b) anche il Collegio è del medesimo parere, dal momento che il par. 2 dell'art. 311 della stessa Convenzione UNCLOS (Art. 311 - Rapporti con altre convenzioni ed accordi internazionali.
1. La presente Convenzione prevale, tra gli Stati contraenti, sulle Convenzioni di Ginevra del 29 aprile 1958 sul diritto del mare.
2. La presente Convenzione non modifica i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti che derivano da altri accordi compatibili con la presente Convenzione e che non pregiudicano il godimento da parte degli altri Stati contraenti dei loro diritti o l'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione) fa salva l'applicabilità di precedenti convenzioni internazionale compatibili con essa e dal momento che l'art. 27 Conv. UNCLOS riguarda propriamente i reati commessi a bordo delle navi e che entro detto ambito esclusivo esplicano i loro effetti (i. Lo Stato costiero non dovrebbe esercitare la propria giurisdizione penale a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, ai fine di procedere ad arresti o condurre indagini connesse con reati commessi a bordo durante il passaggio ...), da ciò si ricava ulteriore argomento a favore della perdurante applicabilità della Convenzione (penale) di Bruxelles riferita propriamente gli abbordaggi nel senso già precisato ovvero condotte avvenute al di fuori dell'imbarcazione.
6. Il ricorrente deduce, inoltre, la sussistenza della giurisdizione italiana e la ricorrenza della causa di rifiuto di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p) allegando l'applicabilità dell'art. 1080 c.n.: sembra di comprendere, infatti, anche se il profilo non è
appieno esplicitato (f. 11 ricorso), che tale previsione dovrebbe fondare la giurisdizione generale del giudice italiano per le persone, italiane o straniere, in servizio su nave o aeromobile italiano per reati da essi commessi all'estero.
L'art. 1080 c.n. (Applicabilità delle disposizioni penali) stabilisce, infatti, che il cittadino o lo straniero che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto previsto dal codice della navigazione, è punito a norma del medesimo;
che il colpevole che sia stato giudicato all'estero è giudicato nuovamente nello Stato, a richiesta del Ministro della Giustizia e che le disposizioni penali del codice della navigazione non si applicano ai componenti dell'equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.
La semplice lettura del dato normativo induce a ritenere infondato il motivo di ricorso.
Tale articolo, infatti, oltre a riguardare propriamente i reati previsti dal codice della navigazione, non stabilisce affatto la giurisdizione generale ne' tantomeno esclusiva del giudice nazionale per i soggetti ivi considerati che abbiano commesso quei reati in territorio estero, ma anzi prevede la possibilità di rinnovare a loro carico il giudizio in Italia, a condizione che il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta, quand'anche essi siano stati già giudicati all'estero per i medesimi fatti.
7. Deve ora essere affrontato l'ultimo motivo dell'impugnazione. Il ricorrente deduce la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267, par. 3 TFUE - Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea al fine di stabilire la non titolarità del RE NI ad emettere un MAE nei confronti di un membro dell'equipaggio di una nave estera, questione che ritiene pregiudiziale ed immediatamente rilevante per l'interpretazione dell'esatta portata della Decisione - Quadro 2002/584/ GAI in tema di mandato d'arresto europeo.
Il motivo di ricorso risulta per un verso generico e par altro manifestamente infondato.
Non viene, infatti, qui in discussione l'interpretazione ne' di una norma della Decisione - Quadro (peraltro neppure indicata, da cui la genericità dell'impugnazione sul punto), ne' di alcuna altra norma del diritto europeo ma delle norme contenute in una convenzione internazionale conclusa al di fuori del quadro del diritto europeo, anche perché siglata prima ancora dell'istituzione della Comunità Economica Europea e non rientrante nel novero degli atti normativi internazionali facenti parte del cd. acquis comunitario. L'art. 267, par. 1 TFUE stabilisce, infatti, che "la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione" fissando un primo ambito di operatività di tale istituto processuale, la cui portata è stata poi dalla Corte di Giustizia ampliata fino a ricomprendere tutto il sistema giuridico dell'Unione, dai trattati istitutivi agli accordi di associazione, dagli atti delle istituzioni, anche non vincolanti, ai principi generali del diritto dell'Unione, dagli accordi stipulati dall'Unione con uno Stato terzo (sent. Haegeman C-181/73 del 30 aprile 1974) fino talora ad includere il diritto nazionale degli Stati membri, ove esso operi un rinvio a disposizioni del diritto dell'Unione affinché sia determinato il contenuto o l'interpretazione delle norme nazionali applicabili ad una situazione pure esclusivamente interna (ex plurimis Corte Giustizia UE sent. Dzodzi, C-297/88 e C-197/89 del 18 ottobre 1990; Gmurzynska - Bscher, C-231/89 dell'8 novembre 1990; Tomatis e Fuchiron, C-384/89 del 24 gennaio 1991; Federconsorzi, C-88/91 del 25 giugno 1992; Oscar Bronner, C-7/97, del 26 novembre 1988; Servizi ausiliari dottori commercialisti, C-4511/03 del 30 marzo 2006). Pur considerata la portata di tale estensione, deve, tuttavia, escludersi che il sindacato della Corte di Giustizia possa riguardare norme convenzionali internazionali semplicemente interagenti con il diritto dell'Unione, difettando in tali casi la possibilità stessa di invocare la base normativa di riferimento (il citato art. 267, par. 3 TFUE) per l'esperibilità dello speciale rimedio giurisdizionale. Nè è sufficiente la sua mera evocazione per renderlo esperibile, quand'anche ciò avvenga | dinanzi ad una giurisdizione nazionale di ultima istanza, come la Corte di Cassazione, per la quale il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è obbligatorio ai sensi del par. 3 dell'art. 267 TFUE. Questa stessa Corte regolatrice ha, del resto, già affermato il principio che il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta di parte, spettando solo al giudice stabilirne la necessità (Sez. U Civ., ord. n. 20701 del 10/09/2013, Rv. 627458) e a maggior ragione - vale conclusivamente aggiungere - quando esso venga invocato nel difetto assoluto di uno presupposti per la relativa esperibilità, costituito dalla sussistenza di un dubbio interpretativo concernente uno atto normativo o giuridico riconducibile al diritto dell'Unione europea, pure inteso nell'accezione più ampia ritenutane dalla Corte di Giustizia.
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 30 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2015