Sentenza 23 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2002, n. 14936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14936 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE149 36/02 Oggetto Pagamento SEZIO indennizzo contratto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: assicurazioni R.G.N. 22426/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente 790/00 Consigliere Dott. Ernesto LUPO 34851 Cron. Consigliere Dott. Francesco SABATINI 3873 Consigliere Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 03/04/02 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SokeRichiesta copia studio SENTENZA dal Sig.. per diritti € 1,65 sul ricorso proposto da: LE S NO DI ME CI & C SNC, con 7-3-011, 2002... IL CANCELLIERE sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. DO CI, elettivamente CANCELLERIA domiciliata in ROMA VIA CAETANA 13/A, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO GRAZIANI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA;
- intimata e sul 2° ricorso n° 00790/00 proposto da: 2002 GENERALI SPA, in persona dei legali ASSICURAZIONI 804 rappresentanti Avv. Aldo Cappuccio e Ing. Dario elettivamente domiciliata in ROMA VIA Scrosoppi, 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO OSLAVIA MANCUSO, che la difende, giusta procura speciale per OT DA DO di Trieste del 15/12/99 rep. n. 49621; controricorrente e ricorrente incidentale ·
contro
LE S NO DI ME CI E C. S.N.C.; intimata avverso la sentenza n. 3478/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 18/11/98 e depositata il 26/11/98 (R.G. 4798/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Umberto GRAZIANI;
udito l'Avvocato Francesco MANCUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. DO IANNELLI che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, per il rigetto del I motivo del ricorso incidentale, l'accoglimento p.q. di ragione del II motivo, e l'assorbimento del ricorso principale. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 13 luglio 1990 2 la Galleria S. Emiliano di DO CI e C. s. n. convenne in giudizio le AL s. P. a. compa- gnia presso la quale era assicurata per il rischio di furti e rapine, assumendo che verso la mezzanotte del 7 marzo 1989 il suo amministratore unico, DO AR ravano, mentre faceva ritorno da una fiera tenutasi a Vicenza alla guida del furgone Maxi Ducato tg. Roma 113981, veniva fermato sul GRA da un'Alfetta e rapinato dagli occupanti della stessa che lo privavano del mez- ZO, successivamente rinvenuto privo del suo contenuto costituito da un carico di 289 tappeti orientali. Ciò premesso, esperita ogni attività stragiudiziale diretta quantificazione del danno e presoall'accertamento e atto del rifiuto della compagnia di procedere alla li- quidazione, la Galleria S. Emiliano chiese al Tribunale di Roma la condanna della AL al pagamento della somma dovuta nel limiti del massimale di polizza. Si costituì la AL S. p. a. che contestò la fondatezza della domanda. Esperita la necessaria istruttoria, il Tribunale di Roma, con sentenza del 14 settembre 1995, respinse la domanda condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite. La Galleria S. Emiliano di DO CI e C. s. n. c. interpose appello insistendo per l'accoglimen- 3 to della domanda;
si costituì la AL, contestando il fondamento dell'appello. Con sentenza depositata in data 26 novembre 1998, la Corte di appello di Roma accolse l'appello per quan- to di ragione e, condannò la compagnia AL al pa- gamento della somma di lire 75.905.280. Osservò, in parte motiva la corte distrettuale: -- che, contraria- mente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la denunzia presentata dal CI si presentava credi- bile, sia perché non smentita da elementi obbiettivi sia per il comportamento del CI medesimo;
che andava disattesa l'eccezione di esclusione della garan- zia, sollevata dalla compagnia assicuratrice sul pre- supposto che il peso complessivo di tappeti superasse la portata utile dell'automezzo, poiché l'art.2 delle condizioni generali sull'assicurazione per merci tra- sportate, che poteva avere una spiegazione logica solo in riferimento ai danni da incidente stradale, non era richiamato nella polizza concernente i rischi del furto e della rapina;
che nemmeno aveva pregio l'afferma- zione secondo cui la soc. Galleria S. Emiliano non ave- va dato prova della proprietà dei tappeti, posto che la prova testimoniale aveva, comunque, dimostrato che la stessa ne era in possesso ed in relazione ai beni mobi- per il principio fissato nell'art.1153 C.C., il 11, 4 possesso costituisce di per sé titolo;
che, in rife- - rimento al quantum, la AL andava condannata al pagamento della somma di £.75.905.280. Per la cassazione della suindicata sentenza ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, la società Galleria S. Emiliano S. n. C., cui ha resistito, con controricorso, la s. p. a. Assicurazioni AL, che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi. Entrambe le prti hanno dypritats meveoria. Motivi della decisione 1) Va disposta, preliminarmente, la riunione dei ricorsi, ex art.335 c. p. c. . 2) Deve essere esaminato, da un punto di vista lo- gico, prima di quello principale, che attiene solo al quantum, il ricorso incidentale, concernendo lo stesso l'an debeatur. Con il primo motivo, la società Assicurazioni Gene- rali s. p. a. deduce violazione dei principi di diritto in tema di assicurazioni, illogicità manifesta ed erro- ri di motivazione, violazione dell'art.2727 C.C., in relazione all'art.360 nn.3 e 5 C. p. C.. Assume, in primo luogo, che la sentenza impugnata era pervenuta alla conclusione della sussistenza della rapina, che costituiva il sinistro coperto da assicurazioni, sulla base di una valutazione degli elementi acquisiti al 5 processo, gravemente erronea in punto di diritto, oltre che arbitraria. La prova per presunzioni esige che le stesse devono essere gravi, precise e concordanti e che, inoltre, il collegamento tra un fatto noto ed il fatto da provare debba sussistere una connessione logi- ca, in base alla quale si possa ricavare la prova del fatto ignoto. Nella specie, invece, la conclusione alla quale era pervenuta la corte di appello era fondata su considerazioni prive di qualsiasi collegamento con la rapina. Il motivo non può essere accolto. Rileva la Corte che la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione, rientra nei compi- ti del giudice di merito ed è insindacabile in cassa- zione, se immune da vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità. L'art.116 - primo comma ww C. p. sancendo la fine del sistema fondato sulla prede- C. 1 terminazione legale dell'efficacia della prova, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, consacra il principio del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo pruden- te apprezzamento. E' devoluta al giudice del merito la valutazione globale delle risultanze processuali, pur- ché egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento, nonché l'iter seguito per addive- 6 nire alle proprie conclusioni, ben potendo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione disposizione di adottata. A norma della menzionata appartiene al potere discrezionale del giudice legge, di merito scegliere tra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute idonee e rilevanti. In tema di prova per presunzioni, in particolare, è compito del giudice del merito valutare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non so- lo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva;
il suo apprezzamento, se sostenuto da adeguata e corretta mo- tivazione sotto il profilo logico e giuridico, non sindacabile in sede di legittimità. Nella fattispecie in esame, quindi, ritiene la Cor- te che non sia censurabile l'impugnata sentenza, posto che la stessa, sulla base di una serie di elementi uni- voci e concordanti, sottoposti a valutazione globale e non con riferimento singolo a ciascuno di essi, ha ri- tenuto sussistente la rapina denunziata dall'assicura- to. 3) Con il secondo motivo del ricorso incidentale, lamentando erronea interpretazione della polizza, la ricorrente incidentale deduce: a) che, erroneamente, la corte di appello, facendo riferimento al principio di 7 cui all'art.1153 C.C., aveva disatteso l'eccezione di non operatività della polizza, che era collegata alla prova del diritto di proprietà sui tappeti che si assu- mevano sottratti;
b) che, del pari erroneamente, era stata disattesa l'inoperatività della polizza, il cui art.2 delle condizioni generali prevedeva che il ri- schio non era assunto dalla società, se gli autocarri ed i rimorchi erano caricati in eccesso alla portata utile indicata dalla carta circolazione;
c) non era stato considerata l'eccezione relativa all'irregolarità del viaggio di ritorno da Vicenza a Roma del furgone, atteso che era stata utilizzata la stessa bolla di ac- compagnamento emessa in occasione del viaggio di anda- ta. Il motivo è fondato, limitatamente al punto sub a), poiché, per quanto concerne la censura sub b), trattasi di interpretazione di una norma contrattuale da parte del giudice di merito, insindacabile in questa sede, in quanto logicamente motivata, e, relativamente alla cen- sura sub c), trattasi di questione nuova, non risultan- do la stessa dalla sentenza gravata, mentre la ricor- rente, che, lamenta il mancato esame dell'eccezione da parte del giudice di merito, era tenuta a precisare in quale parte del giudizio di merito aveva proposto l'ec- cezione medesima. 8 Per quanto riguarda, invece, la prima doglianza, rileva la Corte che, pacifico essendo che, secondo l'art.2 delle condizioni generali della polizza, que- st'ultima venne stipulata dalla Galleria S. Emiliano in qualità di "proprietaria dei tappeti antichi e moder- ni", è chiaro che l'assicurata, per poter rendere ope- rante la polizza e pretendere l'indennizzo, avrebbe do- vuto fornire la prova di tale proprietà. Al riguardo, la corte distrettuale ha ritenuto che tale prova fosse stata fornita dall'odierna ricorrente principale, con riferimento, peraltro improprio, alla norma di cui all'art. 1153 C.C.. Infatti, tale norma statuisce che l'acquirente a non domino di beni mobili ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento dell'acquisto. E' evidente, pertanto, che, nulla risultando aver dedotto la società assicurata in ordine all'acquisto a non domino dei tappeti in suo possesso, ne consegue che la medesima società doveva ritenersi non proprietaria ex art.1153 C.C., ma semplice possessore ex art. 1147 C.C.. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il motivo in esame va accolto e, previo assorbimento del ricorso principale, i cui motivi afferiscono tutti al quantum, la sentenza impugnata va cassata e rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà a nuovo esame del merito, oltre che in ordine alle spe- se del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo moti- vo del ricorso incidentale;
accoglie, per quanto di ra- gione il secondo motivo del ricorso incidentale;
di- chiara assorbito il ricorso principale;
cassa in rela- zione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spe- se del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- la il 3 aprile 2002. ne, Consigliere relatore edConsigliere estensore Ле Пиш Il Presidente Vinni's from IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista ANGEL ERIA DEPOSITATY . 2002 IL CANCELLIERS 01 Oggi Innocenzo Bainsta 129.11 AGENZIA DELLE 109 30,99 6 NOV 2002 47354 456T 160,10 (euro CE p. Servizi (Doltosa Mana GTA FF Responsabile Geniffa Ciudiziari (D: M. BA 10