Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
In tema di illeciti penali commessi a bordo di una nave straniera, sussiste la giurisdizione dello Stato italiano in relazione a fatti idonei ad interferire nella vita della comunità costiera: pertanto, è compito del giudice verificare in concreto se dal fatto contestato siano derivate conseguenze estesesi allo Stato rivierasco ovvero se il medesimo fatto sia stato di per sé idoneo a turbare la pace pubblica del Paese o il buon ordine del mare territoriale, dovendosi escludere, in entrambe le ipotesi, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana. (In motivazione, la S.C. ha affermato che con la ratifica della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 - art. 19 -, lo Stato italiano ha rinunciato alla giurisdizione in relazione ad illeciti penali commessi a bordo di una nave straniera che abbiano rilevanza solo all'interno della comunità viaggiante sulla stessa; richiamando anche la prassi internazionale, la Corte, inoltre, ha precisato che per riconoscere la giurisdizione dello Stato costiero devono farsi riferimento al requisito del "disturbo effettivo" e a quello del "disturbo morale", quest'ultimo relativo a fatti la cui natura è solo potenzialmente idonea a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza della comunità territoriale; nel caso di specie, è stata ritenuta la giurisdizione dello Stato italiano in considerazione delle ripercussioni all'esterno del fatto contestato - un tentato omicidio - e dell'allarme creato nella comunità locale, evidenziato dall'attivazione dell'apparato sanitario di emergenza e dell'apparato di polizia).
Commentario • 1
- 1. Infortunio su nave starniera, gouridizione italiana se .. (Cass. 35510/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 maggio 2023
La normativa italiana in materia infortunistica, essendo posta a presidio del bene fondamentale della salute in ambito lavorativo, di sicura rilevanza costituzionale, deve considerarsi di ordine pubblico, per cui i datori di lavoro e gli altri responsabili della sicurezza sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie, al fine di prevenire possibili infortuni, ovunque l'attività lavorativa si svolga. Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2007, n. 44306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44306 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/11/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3540
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 010650/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SV DY, N. IL 06/07/1961;
avverso SENTENZA del 02/02/2007 GIP TRIBUNALE di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMORESANO SILVIO;
lette le conclusioni del P.G., rigerro del ricorso.
OSSERVA
Il giorno 8.6.2006 a bordo di una nave mercantile, battente bandiera maltese, ormeggiata nel porto commerciale di Chioggia (VE) scoppiava una lite tra due membri dell'equipaggio, entrambi cittadini ucraini, alterati da abbondante uso di alcolici.
Nel corso della lite l'imputato VI OL compiva, come si legge nell'imputazione, atti idonei, consistiti nel colpire con un coltello ON EG alla gola, diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte.
All'udienza preliminare l'imputato, il suo difensore ed il P.M. avanzavano richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.. Il GUP del Tribunale di Venezia, con sentenza del 2.2.2007, applicava all'imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e con la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata tra le parti di anni cinque di reclusione per il reato di tentato omicidio (artt.56 - 575 c.p.) contestato.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana.
Assume che, a norma dell'art. 3 c.p., la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato (compreso quindi il mare territoriale), fatte salve però le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
Sotto il profilo della deroga riconosciuta dallo stesso art. 3 c.p., viene in rilievo la Convenzione di Ginevra del 29.4.1958 che all'art. 9 prevede l'obbligo per lo stato rivierasco di rinunciare alla giurisdizione penale, tranne che in particolare, nel caso in cui le conseguenze dei fatti di reato si estendano allo Stato rivierasco o i fatti di reato stessi siano idonei a turbare la pace pubblica del Paese o il buon ordine del mare territoriale.
Secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte trova applicazione la legge dello Stato quando "le conseguenze del fatto compiuto a bordo si ripercuotano all'esterno incidendo su interessi primari della comunità territoriale", mentre prevale la giurisdizione dello stato di bandiera "allorché l'illecito concerne esclusivamente le attività e gli interessi della comunità nazionale".
L'indagine va compiuta non con riferimento esclusivo al bene giuridico astrattamente tutelato dalla norma ma con riferimento alla situazione verificatasi in concreto. E nel caso di specie, come riconosciuto dalla stesso GIP in sede di motivazione in relazione alla congruità della pena, il fatto non ha rappresentato alcun pericolo per gli interessi della comunità territoriale. Chiede, pertanto, che la Corte dichiari il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, adottando i provvedimenti consequenziali.
Come ricordato dallo stesso ricorrente, la sentenza di questa Suprema Corte a sezioni unite n. 1002 del 16.11.1989 ha enunciato che "il problema ... si risolve non tanto sul piano dei principi astratti quanto su quello dell'accertamento in concreto dovendo il giudice di volta in volta stabilire sulla base di affidabili parametri di valutazione l'applicabilità della norma convenzionale di deroga della giurisdizione o riaffermare, in caso di ricorrenza in una delle ipotesi previste sotto la lettera A e B dell'art. 19 della convenzione citata, l'operatività della regola generale di cui all'art. 3 cod. pen. e con essa la pienezza della giurisdizione nazionale. Spettando, infatti, al giudice cui è demandato l'esercizio della funzione giurisdizionale non il potere di rinunciare alla giurisdizione ma quello di verificare con riferimento al caso concreto la sussistenza o meno delle condizioni cui la rinuncia stessa è stata subordinata in forza di norma del diritto pubblico interno o del diritto internazionale".
Lo Stato Italiano, quindi, con la ratifica della Convenzione di Ginevra ha, da un lato rinunciato alla giurisdizione in relazione ad illeciti penali che abbiano rilevanza soltanto all'interno della comunità viaggiante sulla nave e, dall'altro, ha ribadito la sua potestà punitiva in relazione a fatti che possano, in qualche modo, interferire nella vita della comunità costiera.
La "ratio" della rinuncia deriva evidentemente dal fatto che la nave viene considerata come parte della comunità nazionale di cui batte bandiera.
Quando però il fatto compiuto a bordo della nave medesima abbia incidenza sugli interessi primari della comunità del luogo rimane integra la sovranità e quindi la potestà punitiva dello Stato costiero.
La "pace pubblica", richiamata nell'art. 19 della convenzione, ha il significato di regolare andamento della vita sociale, di pacifica coesistenza dei componenti una comunità sotto la sovranità dello Stato e nel rispetto dell'ordinamento giuridico.
Ed ovviamente dal mantenimento di tale pacifica coesistenza deriva per i cittadini un senso di sicurezza e di tranquillità. Ne discende che ogni fatto che possa attentare al tranquillo e pacifico andamento della vita dei cittadini determina turbamento e allarme sociale e, di conseguenza, violazione della "pace pubblica". Sicché, richiamando anche la prassi internazionale, si ritiene che "per affermare la giurisdizione dello Stato costiero si adotta non solo il requisito del "disturbo effettivo" ma anche quello del "disturbo morale", nel senso che la giurisdizione del predetto Stato va affermata pure in ordine a fatti la cui natura si rivela soltanto potenzialmente idonea a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza della comunità territoriale".
La comunità costiera, quindi può rimanere colpita direttamente, attraverso ad esempio il coinvolgimento di uno dei suoi componenti (si è affermata la giurisdizione dello Stato in relazione ad un infortunio sul lavoro occorso ad un operaio italiano chiamato ad effettuare operazioni di carico della nave ormeggiata, perché ha direttamente intaccato il bene, costituzionalmente presidiato, della integrità fisica e della salute dei lavoratori italiani (cfr. Cass. pen. sez. 4 n. 7409 del 2.5.2000) oppure attraverso un attentato alla sicurezza della collettività (si pensi ad una sparatoria avvenuta a bordo, con esplosione di colpi anche verso la banchina e quindi con pericolo immediato per le persone presenti sul territorio costiero). Il coinvolgimento può essere, però, anche solo indiretto (turbamento della pace pubblica nel senso sopra indicato). Bisogna quindi verificare in concreto se dal fatto contestato al prevenuto siano derivate conseguenze estesesi allo Stato rivierasco (art. 19, lett. A convenzione di Ginevra cit.) oppure se il medesimo fatto sia stato di per se idoneo a "turbare la pace pubblica del Paese o il buon ordine del mare territoriale" (art. 19, lett. B). Risulta incontroverso in punto di fatto che ON EG venne, nel corso della lite scoppiata a bordo della nave, colpito con un coltello alla gola, tanto che fu necessario, come riconosce lo stesso ricorrente (pag. 3 ricorso) prima l'intervento di un'ambulanza e poi delle forze dell'ordine.
È indiscutibile quindi che il grave fatto di sangue ebbe ripercussioni all'esterno, creando inevitabile allarme nella comunità locale, tanto che furono attivati l'apparato sanitario di emergenza (intervento ambulanza, ricovero in ospedale, cure sanitarie) e l'apparato di polizia (accertamento dei fatti e delle responsabilità, arresto dell'imputato).
Il fatto quindi non rimase circoscritto all'interno della comunità viaggiante, ma proiettò i suoi riflessi all'esterno con coinvolgimento della comunità territoriale.
Non può disconoscersi infatti che in quest'ultima si sia creato sgomento e turbamento per la presenza nella zona portuale di una comunità viaggiante al cui interno si faceva ricorso ad abbondanti libagioni ed all'uso di armi (con potenziale pericolo quindi anche per gli stessi componenti della comunità territoriale). Il giudice di merito, infine, non ha affatto escluso ripercussioni del fatto sulla comunità territoriale, essendosi limitato a circoscriverne la portata in sede di valutazione della congruità della pena. Tant'è che, emettendo sentenza ex art. 444 c.p.p., non ha declinato la giurisdizione dello Stato italiano. Risultando infondate le censure formulate, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2007