Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2007, n. 44306
CASS
Sentenza 7 novembre 2007

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In tema di illeciti penali commessi a bordo di una nave straniera, sussiste la giurisdizione dello Stato italiano in relazione a fatti idonei ad interferire nella vita della comunità costiera: pertanto, è compito del giudice verificare in concreto se dal fatto contestato siano derivate conseguenze estesesi allo Stato rivierasco ovvero se il medesimo fatto sia stato di per sé idoneo a turbare la pace pubblica del Paese o il buon ordine del mare territoriale, dovendosi escludere, in entrambe le ipotesi, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana. (In motivazione, la S.C. ha affermato che con la ratifica della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 - art. 19 -, lo Stato italiano ha rinunciato alla giurisdizione in relazione ad illeciti penali commessi a bordo di una nave straniera che abbiano rilevanza solo all'interno della comunità viaggiante sulla stessa; richiamando anche la prassi internazionale, la Corte, inoltre, ha precisato che per riconoscere la giurisdizione dello Stato costiero devono farsi riferimento al requisito del "disturbo effettivo" e a quello del "disturbo morale", quest'ultimo relativo a fatti la cui natura è solo potenzialmente idonea a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza della comunità territoriale; nel caso di specie, è stata ritenuta la giurisdizione dello Stato italiano in considerazione delle ripercussioni all'esterno del fatto contestato - un tentato omicidio - e dell'allarme creato nella comunità locale, evidenziato dall'attivazione dell'apparato sanitario di emergenza e dell'apparato di polizia).

Commentario1

  • 1Infortunio su nave starniera, gouridizione italiana se .. (Cass. 35510/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 maggio 2023

    La normativa italiana in materia infortunistica, essendo posta a presidio del bene fondamentale della salute in ambito lavorativo, di sicura rilevanza costituzionale, deve considerarsi di ordine pubblico, per cui i datori di lavoro e gli altri responsabili della sicurezza sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie, al fine di prevenire possibili infortuni, ovunque l'attività lavorativa si svolga. Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2007, n. 44306
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44306
Data del deposito : 7 novembre 2007

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