Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà il giudice ben può prendere in considerazione anche i precedenti del soggetto e la tipologia dei reati per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, ma non può ad essi attribuire rilievo decisivo, dovendo confrontarli con i risultati dell'osservazione della personalità, per verificare se vi sia stata, o non, un'evoluzione di essa tale da far ritenere sicuramente avviato un profondo processo di revisione critica delle precedenti scelte devianti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1999, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 27/1/1999
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni MACRÌ " N.684
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " Dario DE LI " N.26374/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da D'DR TT, n. a Messina l'1/1/48 avverso l'ordinanza emessa il 25/3/98 dal Tribunale di sorveglianza di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata Osserva:
con ordinanza in data 25/3/98 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale o di ammissione alla semilibertà presentata da D'DR TT - detenuto dal 15/4/96 in espiazione della pena di 4 anni di reclusione inflittagli con sentenza 14/2/97 della locale Corte di appello per violazione delle leggi sugli stupefacenti - ritenendo di non potere formulare la prognosi favorevole richiesta dall'art. 47 comma 2 e dall'art. 50 comma 4 C.P. non avendo il predetto ancora dato prova di progressi nel trattamento tali da superare la notevole pericolosità di base desumibile dai precedenti dalla gravità del reato commesso, da una pendenza per associazione di stampo mafioso e da pregressi problemi di tossicodipendenza.
Avverso tale decisione il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per aver il Tribunale di sorveglianza, a fronte di un comportamento carcerario valutato come pienamente positivo dagli operatori penitenziari nella relazione di sintesi trasmessa il 23/12/97 dalla casa circondariale di Frosinone, attribuito rilievo ostativo a precedenti molto lontani nel tempo e non specifici, a un addebito associativo per cui il D'DR è a piede libero ancora sub iudice e al reato oggetto della sentenza in esecuzione che si assume di non particolare gravità.
La doglianza è meritevole di accoglimento, e l'ordinanza impugnata deve pertanto essere impugnata con rinvio per nuovo, più approfondito, esame.
Questa Sezione invero ha già avuto più volte occasione di affermare (cfr., tra le molte, le sentenze 24/6/94, Polifroni e 28/6/94, Marucco) che ai fini della concessione dei benefici di cui si tratta il giudice ben può prendere in considerazione anche i precedenti del soggetto e la tipologia dei reati per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, ma non può ad essi attribuire rilievo decisivo dovendo confrontarli con i risultati dell'osservazione della personalità per verificare sevi sia o meno stata un'evoluzione di essa tale fa fare ritenere sicuramente avviato un profondo processo di revisione critica delle precedenti scelte devianti. Tale verifica va peraltro effettuata con riferimento a elementi concreti che, in senso positivo o negativo, vanno enucleati dai rapporti informativi del personale penitenziario, cosa che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di fare, esprimendo un giudizio di insufficienza del livello di partecipazione del D'DR all'opera di rieducazione del tutto generico e apodittico, oltre che non confortato dalle conclusioni cui sono pervenuti gli operatori, di cui pure l'ordinanza impugnata dà atto, che sono invece incondizionatamente favorevoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1999