Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2000, n. 289
CASS
Sentenza 18 gennaio 2000

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La nomina del difensore di fiducia è valida ove siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 96 cod. proc. pen. Ne consegue che una nomina per mezzo di fax, privo di data, della provenienza e della autenticazione della firma non è in alcun modo equiparabile alla nomina prevista dalla citata disposizione. (Nel caso la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice del merito che aveva considerato valida la notifica al difensore d'ufficio del latitante nominato dall'autorità giudiziaria, non tenendo conto del difensore di fiducia nominato a mezzo fax).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2000, n. 289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 289
    Data del deposito : 18 gennaio 2000

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