Sentenza 21 ottobre 2010
Massime • 1
Il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di ingente quantità, di cui agli artt. 71 e 74, comma secondo, della legge n. 685 del 1975, è escluso dal beneficio dell'indulto concesso con legge n. 241 del 2006, essendo posto in rapporto di continuità normativa con la fattispecie degli artt. 73 e 80, comma secondo, del d.P.R. n. 309 del 1990, espressamente menzionata tra i reati per i quali il predetto beneficio non opera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2010, n. 38637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38637 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/10/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2409
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 12873/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN YA N. IL 02/10/1951;
avverso l?ordinanza n. 7/2007 TRIBUNALE di MILANO, del 21/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita? del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 gennaio 2010, il Tribunale di Milano, quale giudice dell?esecuzione, in accoglimento dell?opposizione tempestivamente proposta dal P.M., ha revocato una precedente ordinanza, con la quale esso aveva applicato a EN SA l?indulto, di cui alla L. n. 241 del 2006, in relazione alla pena infintagli per il reato di cui all?art. 81 c.p., alla L. n. 685 del 1975, art. 71, comma 1, art. 74, commi 1 e 2 (detenzione illecita di stupefacenti in presenza della circostanza aggravante della loro ingente quantita?), per il quale il EN era stato condannato con sentenza del Tribunale di Milano del 28 novembre 1985. 2. Il Tribunale ha invero ritenuto che, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 2 l?applicazione dell?indulto era esclusa per alcuni reati, fra i quali quello previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.73 ed art. 80, comma 2, riferiti all?illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in presenza della circostanza aggravante della loro ingente quantita?; ed era da ritenere sussistente una continuita?
normativa fra la preveggente disciplina della legge in materia di stupefacenti (L. n. 685 del 1975) e quella contenuta nel vigente D.P.R. n. 309 del 1990, anche con riferimento al delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in presenza della circostanza aggravante della loro ingente quantita?, atteso che, in entrambe le normative, gli elementi costitutivi di tale ipotesi criminosa erano identici, si che il reato di cui alla L. n. 685 del 1975, art. 71, comma 1, art. 74, commi 1 e 2 della era da ritenere rientrante a tutti gli effetti fra i casi di esclusione oggettiva dell?indulto, L. 31 luglio 2006, n. 241, ex art. 1, comma 2, lett. b).
3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Milano ha proposto personalmente ricorso per cassazione EN YA, deducendo violazione di legge, in quanto il reato di cui alla L. n. 685 del 1975, art. 71, comma 1 e art. 74, commi 1 e 2 non rientrava a tutti gli effetti fra i casi di esclusione oggettiva di applicazione dell?indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, lett. b).
In particolare ha rilevato che l?aggravante prevista dalla L. n. 685 del 1975, art. 74, comma 1, n. 2 (fatto commesso da tre o piu?
persone in concorso fra di loro o se il colpevole parte di un?associazione per delinquere) non era stata riprodotta all?interno del D.P.R. 309 del 1990 e comunque nulla aveva a che fare con l?aggravante dell?ingente quantitativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso proposto da EN SA e? infondato.
5. Va invero rilevato che l?aggravante di cui alla L. 22 dicembre 1975, n. 685, art. 74, comma 2 pacificamente contestata all?odierno ricorrente in aggiunta a quella di cui all?art. 74, comma 1, n. 2, e?
distinta ed autonoma rispetto a quest?ultima e configura quale specifica circostanza aggravante la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti riguardanti quantita? ingenti. Trattasi pertanto di aggravante formulata con parole del tutto identiche a quella prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, aggravante la cui presenza esclude l?applicabilita?
dell?indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241, ai sensi del relativo art. 1, comma 2, lett. b).
6. Tenuto pertanto conto della innegabile continuita? normativa ravvisabile fra la L. n. 685 del 1975 ed il D.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di testi normativi entrambi intesi a regolare la medesima complessa materia delle sostanze stupefacenti e succedutisi nel tempo senza soluzione di continuita?, il ricorso proposto dal EN va respinto, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio. Cosi? deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2010