Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4593 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ART 46 E 39 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA RIGINALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 04 5 9 3 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Pindiar di faver03 I Composta dag - Presidente R.G. N. 18456/01 Dott. Vincenz Cron.10408 Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 31/01/03 Dott. Antonio SEGRETO Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IN SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AREZZO 38, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MESSINA, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente - contro domiciliata in ROMA VIACASU CHIARA, elettivamente 18, presso lo studio dell'avvocato FELICE CERVETERI FAZIO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 8179/01 del Giudice di pace di 235 ROMA, depositata il 26/03/01 (R.G. 43750/98); -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito 1'Avvocato Elena ALLOCCA (per delega Avv. Maurizio Messina); lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, confermate in camera di consiglio dal P.M. Dott. Maurizio VELARDI, che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. -2- . . . Svolgimento del processo Con citazione del 14.10.1998 RA AS conveniva davanti al giudice di pace di Roma IN SC LI per sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati al suo appartamento da infiltrazioni conseguenti a lavori di ristrutturazione eseguiti tempo addietro dal convenuto nel proprio appartamento attiguo. Resisteva il convenuto. Il giudice di pace, con sentenza depositata il 26.3.2001, pagamento nei confronticondannava il convenuto al dell'attrice delia somma di E. 1.800.000, giuste le risultanze della c.t.u.. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LI, che ha presentato anche memoria. Resiste con controricorso la AS. Motivi della decisione.
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 113 e 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto che le dal giudice, il c.t.u. non solo aveva escluso infiltrazioni provenissero da impianti del LI, ma anche che esse fossero conseguenza dei lavori eseguiti da questi. Lamenta, altresì, il ricorrente che la sentenza impugnata ha omesso di decidere sulla "domanda" da lui avanzata, 9. 3 secondo cui, in caso di accoglimento della domanda dell'attrice, questa fosse ritenuta responsabile dell'aggravamento del danno.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. risolve in unQuanto alla prima censura, essa si travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. A tal fine va rilevato che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo 395,n.4, c.p.c..(Cass.della revocazione ex art. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996,n. 4018).
3.Quanto alla censura, secondo cui il giudice non avrebbe sull'eccezione che l'attrice era in ogni caso deciso responsabile dell'aggravamento del danno, va osservato che la stessa è inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. Per giurisprudenza costante il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni Q. contenute nell'atto, alle cui lacune non possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23 aprile 1999, n. 4070). Detto principio dell'autosufficienza del ricorso trova applicazione anche allorchè il ricorrente per Cassazione lamenti un'omessa pronuncia relativa ad una domanda о ad un'eccezione, per cui egli ha l'onere di indicare in quale atto detta domanda 0 eccezione è stata posta, al fine di permettere la valutazione della ritualità e tempestività della stessa e quindi della decisività della questione, offrendo il riferimento all'atto del processo dal quale risulti la domanda o l'eccezione (cfr. per ipotesi similari, Cass. 24 marzo 1999, n. 2773; Cass. 20.3.1999, n. 2618; Cass. 29 settembre 1998, n. 9711).
4. In mancanza la censura si risolve in un'affermazione dimostrazione, inapodittica non seguita da alcuna violazione del principio di autosufficienza del ricorso, che mira ad assicurare che detto atto consenta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, costituendo il principio dell'autosufficienza del ricorso un particolare atteggiarsi del disposto normativo della specificità dei motivi di impugnazione (art. 366 n. 4 e 342, I c. c.p.c.). L'inammissibilità del motivo comporta il rigetto del ricorso. Infatti quando il motivo esposto nel ricorso per cassazione è per una qualsiasi ragione insuscettibile di dare ingresso al sindacato di legittimità sulle ragioni poste a fondamento della decisione, la Corte di cassazione pronuncia il rigetto del ricorso come si desume dall'art. - - dovendo comunque procedere ad un esame del375 c.p.c. contenuto dello stesso, e non ne dichiara invece l'inammissibilità, la quale presuppone l'inosservanza di norme che regolano l'introduzione del processo davanti alla Corte, il che preclude la presa in considerazione dei motivi del ricorso (Cass. 5 aprile 1995, n. 3999). Il ricorrente Va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c.2, c.p.c. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro cento, oltre Euro quattrocentocinquanta//00 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, lì 31 gennaio 2003. Il cons. est. IL Presidente Audio Segreto прири ANCOLIERE C1 man STa DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 27 MAR 2003 CANCELLERE NN ST 6