Sentenza 16 dicembre 1997
Massime • 1
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, quando il reato per cui si procede e per il quale è stata emessa una nuova misura custodiale è lo stesso reato a carattere permanente, protrattosi in un arco temporale di conseguita maggiore età da parte dell'indagato, per il quale lo stesso abbia sofferto, da minorenne, la custodia cautelare massima prevista in relazione all'età, il reato diventa unitariamente attribuibile al soggetto in quanto maggiorenne e, di conseguenza, il termine massimo di custodia cui occorre riferirsi per la nuova misura non è più quello ridotto applicabile ai minorenni, bensì quello ordinario applicabile ai maggiorenni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1997, n. 5157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5157 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giovanni De Roberto Presidente del 16.12.1997
l. Dott. Adalberto Albamonte Consigliere SENTENZA
2. " ON Assennato " N.5157
3. " Arturo Cortese " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni Conti " N.35521/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
VI IG AR, n. 10.09.1974
Avverso l'ordinanza emessa il giorno 02.07.1997 dal Tribunale di Caltanissetta;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Vacca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza emessa il 02.07.1997 il Tribunale di Caltanissetta rigettava il riesame proposto da VI IG AR avverso il provvedimento con cui l'11.06.1997 il GIP di quel Tribunale gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis cp. (aggravato ex commi 4 e 6), per aver fatto parte del clan Ianni-LO, capeggiato da NI RE unitamente a LO RE e ON. Rilevava in particolare il Tribunale che non erano fondate le doglianze dell'indagato inerenti alla inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali per nullità dei relativi decreti autorizzativi, e che non era proponibile in sede di riesame l'assunto circa l'avvenuto decorso del termine massimo di custodia cautelare in considerazione di altra custodia presofferta nell'ambito di un procedimento per gli stessi fatti pendente innanzi al Tribunale per i minorenni.
Ha proposto ricorso il VI, deducendo, coi primi due motivi, che il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi in quanto, da un lato, ha considerato erroneamente utilizzabili i risultati di alcune intercettazioni ambientali i cui decreti autorizzativi erano sicuramente nulli per carenza di motivazione., come già ritenuto nell'ambito dello stesso procedimento dalla Corte di cassazione. e, dall'altro, ha dato improprio rilievo a meri rapporti di frequentazione.
Con un terzo motivo il ricorrente ha lamentato che il Tribunale ha erroneamente ritenuto non esaminabile l'eccezione di decorso del termine massimo di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cpp., non considerando che nella specie tale termine era già decorso interamente prima dell'emissione dell'ordinanza applicativa, con la quale, in sostanza, lo stesso GIP aveva fatto illegittimamente decorrere un nuovo termine.
Col quarto e ultimo motivo il VI ha dedotto che, in relazione alla data di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e alla data di decisione da parte di quest'ultimo, non sono stati rispettati i termini tassativi di cui all'art. 309 cpp. DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi e limiti di cui appresso. Bisogna anzitutto rilevare che non merita accoglimento il terzo motivo di ricorso, la cui fondatezza implicherebbe il riconoscimento, nei confronti del ricorrente, di una causa di inapplicabilità in radice della misura cautelare, con conseguente obbligo di sua immediata liberazione.
Nella specie risulta effettivamente che il VI patì, per la stessa fattispecie criminosa, afferente a un periodo in cui era minorenne, una custodia cautelare per la curata massima di mesi sei (così dimezzata quella di cui al n. 3 della lett. a) dell'art. 303 cpp. in forza del disposto di cui al comma 3 dell'art. 23 del dpr 22.09.1988 n. 448). Dagli atti sembra anche emergere che il delitto oggetto del presente procedimento sia in concreto ("mutatis temporibus") il medesimo di cui alla detta custodia presofferta, onde, ove non risultassero interruzioni della permanenza del primo reato, dovrebbe effettivamente tenersi conto di detta custodia agli effetti del terzo comma dell'art. 297 cpp. E, se è vero che, in linea generale, il superamento del termine massimo di custodia cautelare deve costituire oggetto di una apposita istanza di scarcerazione al GIP e non può essere dedotto in sede di riesame avverso l'ordinanza applicativa, ciò non può però valere nel caso in cui si deduca, come nella specie, che il termine stesso sia interamente decorso "prima" della nuova misura, posto che tale circostanza si porrebbe in definitiva come preclusiva "ab origine" dell'emissione della seconda misura e inficiante quindi geneticamente la medesima.
Senonché, a ben vedere, la situazione citata non ricorre. Quando infatti, come si è assunto nel caso "de quo", il delitto per cui si procede ed è stata emessa una (nuova) misura custodiale, è lo stesso reato a carattere permanente, protratto in un arco temporale di conseguita maggiore età per l'indagato, per il quale lo stesso abbia sofferto, da minorenne, la custodia cautelare massima prevista in relazione all'età (nella specie: sei mesi), il reato diventa unitariamente attribuibile al soggetto in quanto maggiorenne (Cass. I, 03.03.1993, Trimboli;
I, 02.06.1995, Appeso) e, di conseguenza, il termine massimo di custodia a cui occorre riferirsi per la nuova misura non è più quello, ridotto, applicabile ai minorenni, bensì quello ordinario applicabile ai maggiorenni (nella specie: un anno). Non ci si trova, quindi, in tale situazione, nella dedotta ipotesi di integrale decorso del termine "previamente" alla emissione della seconda misura, invocabile (come si è sopra visto) anche in sede di riesame, sibbene in quella di eventuale successivo superamento del termine stesso per effetto di cumulo, che certamente non è esaminabile in sede di riesame, ma va denunciata con apposita autonoma istanza al GIP (v. fra le altre Cass. I sent. 1184 del 26.04.1994, cc. 10.03.1994, rv. 197209), come rilevato dal Tribunale. Nei sensi e per i motivi suesposti, dunque, la ritenuta improponibilità dell'eccezione di decorso dei termini massimi di custodia non può che essere qui confermata.
È fondata invece la doglianza relativa alla ritenuta utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali (il che comporta l'assorbimento delle altre censure inerenti alla ricostruzione del quadro indiziario).
Va invero premesso che la motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni, la cui mancanza comporta l'inutilizzabilità delle intercettazioni stesse anche ai fini cautelari (Cass. SS.UU. 27 3-1996, Monteleone), lungi dall'essere un dato meramente formale, costituisce la ineludibile garanzia che il provvedimento è stato emesso per effettive e gravi esigenze di giustizia, e deve quindi precisare, anche se in modo sommario, gli elementi di fatto che, secondo l'esplicitato vaglio del giudice, ne condizionano la legittimità, non potendo esaurirsi nella nera enunciazione dei presupposti di ammissibilità del mezzo richiesto e nel generico rinvio agli atti, riportati nei soli estremi formali, degli organi investigativi (v. fra le altre Cass. 12-7-1995, Bonacchi). Come, invece, già correttamente accertato con sentenza di questa Corte n. 2547 del 7-4-97, NI, emessa in questo stesso procedimento, la motivazione che supporta l'autorizzazione alle intercettazioni, data nella specie dal GIP, è puramente apparente, in quanto, senza specificare neppure il reato oggetto delle indagini, si concreta nella mera affermazione della emersione di sufficienti indizi, nel generico richiamo a note di P.G. (di cui non si indica il contenuto) e nella apodittica asserzione della necessità dell'intercettazione.
Si impone quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice di merito, il quale, esclusa l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, procederà a nuovo esame del restante materiale probatorio.
Non accoglibile è infine il quarto motivo di ricorso, la cui fondatezza implicherebbe, indipendentemente dai profili di legittimità, la declaratoria di inefficacia della misura cautelare. Non vi è stata nella specie la violazione dei termini di cui al comma 10 dell'art. 309 cpp. Infatti, da un lato, gli atti sono stati fatti pervenire al Tribunale del riesame il 24.06.1997 e, quindi, entro 5 gg. dalla data del 19.06.1997 di ricezione della relativa richiesta;
dall'altro lato, la decisione del Tribunale del riesame risulta emessa, quanto al deposito del dispositivo, in data 04.07.1997 e, quindi, nel termine di gg. 10 dalla surriferita data di trasmissione degli atti, non rilevando, ai fini de quibus, che la motivazione del provvedimento sia stata poi depositata successivamente (v. in tal senso Cass. SS.UU. 03.07.1996, Moni).
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta. Dispone che a cura della Cancelleria si trasmetta copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario in cui è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il giorno 16 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1998