Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10831 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
IN NO1 083 1 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA SSAZIONE Oggetto finchie sh SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott* incenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 212/01 Cron.2863 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. 2219 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud.09/05/02 Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richlesia copia studi S ENTENZA IL SOLE 24 dal Sig. per dirity 1.55 sul ricorso proposto da: 24 LUG. 2002 AN LA, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIEF 47 presso lo studio dell'avvocato VIA BONCOMPAGNI PAOLO VELANI, che 10 difende anche diagiuntamente ANCELLERIA all'avvocato BRUNO MURRU, giusta delega in atti;
- ricorrente contro | DENEGRI GUSTAVO, CODA ROSANNA;
L intimati avverso la sentenza n. 116/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI SEZ DIST SASSARI, emessa il 21/05/99 白 2002 depositata il 14/07/99 (R.G. 108/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di 1112 -1- consiglio il 09/05/02 dal SEGRETO;
Q lette le conclusioni scritte Generale Dott. Aurelio GOLIA il ricorso. -2- Consigliere Dott. Antonio dal Sostituto Procuratore che ha chiesto si rigetti Svolgimento del processo Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza del 5.7.1997 rigettava la domanda proposta da HE OL, nei De RI e Roganna Coda, a norma confronti di Gustavo dell'art. 2048 C.C., quali genitori del figlio minore IC, il quale alla guida di un ciclomotore collideva con motoveicolo condotto dal HE, procurando allo 1.1 stesso lesioni personali. La corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 14.7.1999, rigettava 1'appello del HE. che, sulla base della Riteneva la corte di merito testimonianza di BE RA, dedotto dallo stesso appellante era emerso che questi, procedendo a velocità superiore a quella consentita in prossimità di incrocio, si accingeva a sorpassare il ciclomotore condotto dal De RI, che stava svoltando a sinistra, per cui riteneva esclusivo responsabile del sinistro 1'appellante, escludendo ogni imprudenza del De RI, che, invece, doveva far attenzione esclusivamente ai veicoli provenienti in senso contrario. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il HE. Non si sono costituiti gli intimati. Motivi dela decisione Q 3 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché l'illogica motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata ha ritenuto che il teste RA abbia dichiarato che il HE stesse sorpassando il EG e che, quindi i due veicoli procedessero nello stesso senso, mentre il teste aveva affermato che il HE proveniva in sesno contrario a quello del EG, per cui, essendo questo lo svolgimento storico de i fatti, il comportamento dei due conducenti andava valutato diversamente. sotto il2. Ritiene questa corte che il motivo, prospettato profilo della violazione di norme processuali e di vizio motivazionale, sia manifestamente infondato. Infatti, poiché si lamenta un'inesatta percezione di quanto dichiarato dal teste, e che quindi la ricostruzione fattuale dell'incidente è in contrasto con le risultanze processuali, la censura si risolve in un travisamento del fatto. All'uopo va rilevato che il travisamento del fatto non può poichè, costituire motivo di ricorso per cassazione, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo Q 4 della revocazione ex art. 395,n.4, c.p.c..(Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996,m. 4018). Il ricorso va, pertanto rigettato. Nulla per le spese non essendosi costituiti gli intimati.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.C., Rigetta il ricorso Nulla per le spese. " Così deciso in Roma, li 9 maggio 2002. il cons. est. Il Presidente Antonio Segreto IL CANGEDIERE C1 Dott.Son Maria Alelo 26.07.02 109T129.11 456T 20,66 TOT: 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in daja 9 MBA 2003 Serie - 0 4 8. 18097 149,77 머.. CENIGELARANTANOVE/77) (suro Area Serviz C a sa Grazia DI FILIPFC) C A Reaper Servizio Asti Giudiziari 3 TERRACCICHINI M 0 0 5