Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
3 148/ 02 Aula 'B' REPUBBLICA TA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NC TREZZA Presidente R.G.N. 12309/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron.7266 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Ud. 07/12/01 Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IE ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2001 sentenza n. 22/98 del Tribunale di 4828 avversO la -1- L'AQUILA, depositata il 30/06/98 R.G.N. 116/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;
udito l'avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 12.4.1997 al Tribunale di Pescara, NC AR, nella qualità di genitore esercente la patria potestà del minore LO, impugnava la sentenza del Pretore di quella città,che aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento in favore del figlio, già negata dal Ministero dell'Interno. Deduceva l'appellante che lo stesso Pretore aveva dato atto della ricorrenza delle condizioni di legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza. Costituitosi il contraddittorio con la costituzione del Ministero convenuto, il Tribunale adito confermava la pronunzia pretorile, con sentenza del 30.6.1998, osservando anzitutto che l'indennità di accompagnamento è del tutto diversa Rf dall'indennità di frequenza, essendo collegata a presupposti e funzioni diverse. Aggiungeva, poi, che l'indagine medico legale effettuata in prime cure aveva accertato che la patologia da cui era affetto il minore (fenilchetonuria) non comportava la necessità di una assistenza continua ai fini della deambulazione o del compimento degli atti quotidiani della vita. Conseguentemente non poteva esser riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, mentre, quanto all'indennità di frequenza, la relativa domanda non poteva essere accolta in quanto proposta per la prima volta in appello. Avverso detta sentenza il MA ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il Ministero intimato si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 420 c.p.c., 1 e segg. della legge 11.10.1990, n.289; 1 e segg, della legge 28.3.1969, n. 406; 2 e 17 della legge 30.3.1971, n. 118; (.11.2.1980, n. 18 e 21.11.1988, n. 2 3 1.. 508, nonché error in procedendo, motivazione insufficiente e contraddittoria, il ricorrente osserva che: a) già l'art.17 della legge n. 118 del 1971 prevede un "assegno di accompagnamento” a favore dei mutilati ed invalidi civili infradiciottenni;
b) l'art.2 della stessa legge fa riferimento ai minori di anni 18 che abbiano difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti propri della loro età; l'art. 1 della legge n. 18 del 1980 prevede l'indennità di accompagnamento ai non deambulanti o a coloro che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Tutte queste leggi, comprese le nn. 508 del 1988 e 406 del 1969, si riferiscono all'indennità di accompagnamento, mentre solo la legge n. 289 del 1990 ha introdotto l'indennità di frequenza per i minori di 18 anni. Ne consegue che il minore in causa aveva diritto all'indennità di accompagnamento sino all'entrata in vigore della legge del 1990 e successivamente all'indennità di frequenza. Osserva, infine, il ricorrente che è applicabile, in ogni caso, il principio, affermato anche dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui si può chiedere in appello la pensione di inabilità pur avendo chiesto in primo grado l'assegno. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (Cass., 17.8.2001, n. 11159; e Cass., 13.3.2001, n. 3629) che le due indennità (di accompagnamento e di frequenza sono diverse per presupposti e condizioni. Ed infatti, l'art. 1 della legge n. 289 del 1990 ha istituito (comma 1) l'indennità di frequenza in favore dei minori degli anni 18, cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della propria età, nonché ai minori affetti da ipoacusia superiore ad un certo limite, subordinandola alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione (comma 2), o anche alla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi (comma 3). La frequenza dei centri terapeutici o di riabilitazione, di cui al comma 2, o delle scuole e centri di formazione o addestramento professionale, di cui al comma 3, rappresenta, alla pari del requisito sanitario (o, meglio, fisiopsichico) di cui al comma 1, uno degli elementi costitutivi per l'insorgenza del diritto alla indennità di frequenza. prevista dalla leggeAl contrario, l'indennità di accompagnamento 11.2.1971, n. 18 e della legge 21.11.1988, n.508 - è concessa agli invalidi minori di 18 anni che, oltre a presentare difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria età, si trovino nell'impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di terzi, e mirą a consentire loro di fornirsi di un accompagnatore o di altra persona che possa prestare una assistenza continua. Nel caso di specie, il Giudice di appello, confermando l'avviso già espresso dal Pretore anche sulla base delle risultanze di una consulenza - medico-legale specialistica - ha ritenuto che la patologia da cui era affetto il figlio del ricorrente, LO BA, sebbene avesse posto quest'ultimo in condizioni di persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, non aveva, comunque, comportato per lui la necessità di una assistenza ininterrotta ai fini della deambulazione o del compimento degli atti quotidiani della vita. Conseguentemente, aveva negato che ricorressero i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ma al contempo rifiutava di riconoscere il diritto all'indennità di frequenza, la quale, tra l'altro, non aveva formato oggetto di domanda in primo grado. 5 Ciò premesso deve ritenersi che il Tribunale di L'Aquila non è incorso nella dedotta violazione di legge allorché ha negato il diritto del ricorrente alla indennità di frequenza. Questa, infatti, non essendo riconducibile, per presupposti e condizioni, all'indennità di accompagnamento (essendo la prima subordinata a requisiti distinti e ulteriori, rispetto a quelli meramente sanitari, dei quali, tra l'altro, non era stata data alcuna prova), non poteva ritenersi implicitamente ricompresa, come il "meno” nel “più”, nella seconda provvidenza;
il che rende non validamente invocabile la giurisprudenza di questa Corte concernente la domanda di pensione di inabilità come comprensiva della domanda di assegno di invalidità. In conclusione, il ricorso va respinto, mentre nulla va statuito sulle spese, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Viicuro Tressa вр Sell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria N oggi, 5 MAR 2002 E R P IL CANCELLIERSAND 16