Sentenza 13 marzo 2001
Massime • 1
Ai fini del conseguimento dell'indennità di frequenza, riconosciuta dall'art. 1 legge 11 ottobre 1990 n. 289 in favore dei minori degli anni diciotto cui siano state accertate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori affetti da ipoacusia superiore ad un certo limite, è necessaria la frequenza dei centri terapeutici o di riabilitazione o delle scuole e centri di formazione o addestramento professionale, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo citato, che rappresenta, al pari del requisito fisio - psichico, di cui al primo comma, un elemento costitutivo per l'insorgenza del diritto a tale prestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3629 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco SERVELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NT EP, LA AN in qualità di legali rappresentanti della figlia minore NT GE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 974/98 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 06/08/98 R.G.N. 1500/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, e per l'assorbimento del secondo motivo. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Rossano, depositato il 9 marzo 1995, IU TR ed ON LA, premesso che avevano invano presentato domanda alla commissione di prima istanza per il riconoscimento alla figlia minore MM TR della indennità di accompagnamento e dell'assegno scolastico ex artt. 2 e 17 della legge n. 118/71, chiedevano che venisse dichiarato che la minore era invalida nella misura del 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita;
che venisse, altresì, dichiarato che la stessa era non deambulante, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età; che il Ministero dell'Interno fosse pertanto condannato a pagare i rati della prestazione richiesta, con interessi e rivalutazione.
Il Ministero dell'Interno, costituitosi, si opponeva alla domanda.
Espletata consulenza tecnica, con sentenza del 7 maggio 1996, il Pretore dichiarava il diritto della minore a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1^ gennaio 1994, oltre interessi e rivalutazione determinati ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91. Su appello del Ministero, il Tribunale di Catanzaro, rinnovata la consulenza tecnica medico-legale, con sentenza del 25 maggio/6 agosto 1998, riformava la decisione di primo grado, escludendo il diritto alla indennità di accompagnamento ma riconoscendo, a decorrere dal 1^ maggio 1991, quello alla indennità di frequenza di cui alla legge n. 289 del 1990. I giudici di secondo grado osservavano che tale beneficio è stato istituito dalla legge n. 289 del 1990 in sostituzione di quello previsto dagli artt. 2 e 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118, abolito dall'art. 6 della legge 21 novembre 1988 n. 508, ma ritenuto dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 106 del 1992, applicabile fino alla entrata in vigore della predetta legge n. 289 del 1990;
che, essendo stato tale beneficio sostituito da quello previsto dalla legge n. 289 del 1990, l'indennità di frequenza introdotta da tale norma doveva ritenersi compresa nella domanda proposta. Aggiungevano, inoltre, che a fronte della richiesta di un beneficio maggiore, il giudice del merito può riconoscere, invece, un minore beneficio, potendo quest'ultimo ritenersi implicitamente compreso in quello (maggiore) espressamente domandato. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura il Ministero dell'Interno.
IU TR e ON LA, genitori e legali rappresentanti di MM TR, non si sono costituti. Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118, dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289 e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., il Ministero ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da extrapetizione, avendo il Tribunale riconosciuto un beneficio (indennità di frequenza) diverso da quello richiesto in primo grado (indennità di accompagnamento). Deduce che non sembra condivisibile l'assunto del Tribunale, secondo il quale la domanda giudiziale dell'assegno ex artt. 2 e 17 della legge n. 118/71 (tra l'altro non esplicitamente richiesto) comprenderebbe, implicitamente, anche quella relativa alla indennità di frequenza, atteso che il beneficio richiesto in primo grado era stato abrogato fin dal 1990 (ex art. 6 della legge n. 508/88, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 106/92) e, dunque, da circa cinque anni prima della proposizione della domanda giudiziale.
Contesta, poi, che il maggior beneficio richiesto contenga quello minore (non richiesto), assumendo che tra i due benefici (l'assegno di cui all'art. 17 della legge n. 118/71 e l'indennità di frequenza ex art. 1 della legge n. 289/90) non sussiste un rapporto di genere a specie, trattandosi di distinte prestazioni assistenziali correlate a situazioni sanitarie del tutto differenti ed ispirate a diverse finalità.
Con il secondo, subordinato motivo, il Ministero assume, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1990 e vizio di motivazione, che il Tribunale ha comunque errato nel riconoscere il diritto alla indennità di frequenza sulla base del solo requisito sanitario, senza accertare l'altro requisito, previsto dal secondo e terzo comma del citato art. 1, della frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione, o della frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, o di centri di formazione o di addestramento professionale.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Non vi è stata ultra petizione ne' altra violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., atteso che il Tribunale, nel suo potere istituzionale di interpretazione della domanda e di apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto, ha rilevato che, con il ricorso introduttivo, oltre alla indennità di accompagnamento era stato chiesto anche l'assegno di cui all'art. 2 e 17 della legge n. 118/71 (nella parte in cui la minore aveva domandato l'accertamento della sua condizione di non deambulante, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età); che tale assegno era stato sostituto dalla indennità di frequenza introdotta dalla legge n. 289 del 1990; che, di conseguenza, tale indennità doveva ritenersi compresa nella originaria domanda.
Si tratta di una interpretazione congruamente motivata, che richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 1992; sentenza che, nel dichiarare la illegittimità dell'art. 6 della legge n. 108 del 1998 (che aveva abrogato l'art. 17 della legge n. 118/71), nella parte in cui non prevede la erogazione dell'assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 1990, istitutiva della indennità di frequenza, sottolinea le comuni finalità delle due prestazioni.
Va peraltro rilevato che, nonostante la formale denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c., viene in realtà denunciata una erronea interpretazione della domanda;
in tale secondo caso, non vertendosi in un caso di error in procedendo, la Corte di Cassazione non è abilitata all'esame degli atti, dovendo la stessa, invece, fermarsi al controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata (cfr. Cass., 15 aprile 1987 n. 3725; 18 aprile 1987 n. 3879; 24 febbraio 1995 n. 2113; 19 settembre 1997 n. 9314; 12 ottobre 1998 n. 10101). La congruità della motivazione sopra riportata - sulla sostanziale analogia della indennità di frequenza con l'assegno di accompagnamento soppresso dall'art. 6 della legge n. 508 del 1988, con la conseguente individuazione della citata indennità tra le prestazioni domandate dalla minore - esonera la Corte dall'esame dell'altra autonoma motivazione posta a sostegno della decisione (la continenza del minore beneficio in quello maggiore richiesto). Il secondo motivo, invece, è fondato.
L'art. 1 della legge n. 289 del 1990 ha istituito (comma 1) la indennità di frequenza in favore dei minori degli anni 18, cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della propria età, nonché ai minori affetti da ipoacusia superiore ad un certo limite, subordinandola alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione (comma 2), o anche alla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi (comma 3). La frequenza dei centri terapeutici o di riabilitazione, di cui al comma 2, o delle scuole e centri di formazione o addestramento professionale, di cui al comma 3, rappresenta, alla pari del requisito sanitario (o, meglio, fisiopsichico) di cui al comma 1, uno degli elementi costitutivi per l'insorgenza del diritto alla indennità di frequenza.
Il Tribunale di Catanzaro è pertanto incorso nella violazione della citata norma (art. 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289), dichiarando il diritto della minore alla indennità di frequenza sulla scorta dell'accertamento del solo requisito "sanitario" delle "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età".
In conclusione, il primo motivo di ricorso va rigettato, il secondo motivo va accolto;
la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Catanzaro.
Al giudice di rinvio si rimette anche la pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità (art. 385 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo del ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2001