Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2002, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
LA COR 0 1 6 35 /02 REPUBBLICA ITALIAN LA COR SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE dawno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA - Presidente- R.G. N. 16572/98 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO 20370/98 Cron. 4093 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. 465 Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 03/10/01 Dott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASS: UFFICIO CONE SENTENZA Richiesta copia studi IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da:
3.10 per diritti domiciliato in ROMA SERVIDIO ROBERTO, elettivamente IL CANCELLIE VIA MESSINA 15, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE TENUTA con studio in 87029 SCALEA (CS) VIA MARTIRI 16 3000 CANCELLERIA MARZO, 8, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DF012851 COMUNE DI SCALEA;
1,55 L3000 CELLERIA - intimato e sul 2° ricorso n° 20370/98 proposto da: COMUNE DI SCALEA (SC), in persona del Sindaco pro DF012852 2001 tempore Dr. Francesco PEZZOTTI, elettivamente 1691 domiciliato in ROMA VIA PANARO 11 INT.5, presso lo -1- studio dell'avvocato Vincenzo Alberto BARTIMMO, difeso dall'avvocato AGOSTINO FORTUNATO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SERVIDIO ROBERTO;
intimato avverso la sentenza n. 415/97 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa 1'01/04/97 e depositata il 05/07/97 (R.G. 152/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Achille TENUTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del 1° motivo, accoglimento p.q.r. degli altri motivi del ricorso principale, rigetto dell'incidentale, previa riunione di essi. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 28 ottobre 1985 AR Manco vedova VI, nella qualità di madre esercente la potestà sul figlio minore RO VI, premesso che, a seguito di lavori alla rete fognaria di Scalea, dei grossi tubi di cemento erano stati abbandonati e lasciati incustoditi, accatastati in una posizione di pericolo, nei pressi dell'abitazione dell'istante; che il detto RO, mentre si trovava nelle vicinanze, era stato investito in pieno da uno dei detti tubi, riportando la frattura della gamba sinistra;
conveniva davanti al Tribunale di Paola il 5 Comune di Scalea per ottenere il risarcimento dei danni alla persona, precisati in L.20 milioni. کیا Il Comune convenuto chiedeva il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio si costituiva RO VI, divenuto maggiorenne. Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 5 febbraio 1996, condannava il detto Comune a pagare a RO VI la somma di L.9.800.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Il Comune di Scalea proponeva appello. Il VI si costituiva e proponeva appello incidentale. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza depositata il 5 luglio 1997, ritenuta infondata l'eccezione di nullità dell'appello principale, confermava la responsabilità del Comune ravvisata dal Tribunale, ma rilevava che la sentenza di primo grado, dopo avere affermato la sussistenza del concorso colposo del danneggiato, non ne aveva indicato la percentuale, né aveva ridotto la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno;
la Corte, ritenuto sussistente tale concorso nella misura del 25 %, confermava la determinazione del danno 3 biologico e l'esclusione di un danno patrimoniale da invalidità temporanea e permanente;
riduceva, pertanto, l'entità del danno complessivo liquidato dal Tribunale nella misura del 25 %, condannando il Comune al pagamento della somma di L.7.350.000, oltre rivalutazione ed interessi. Avverso la sentenza della Corte di appello RO VI ha proposto ricorso principale, deducendo quattro motivi. Il Comune di Scalea ha resistito con controricorso e con ricorso incidentale, in cui deduce un motivo. Motivi della decisione. کی 1.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). 2.- Nella discussione orale davanti a questa Corte il procuratore del ricorrente principale VI ha sostenuto che la notifica del controricorso e ricorso incidentale del Comune è nulla perché è incerto se l'atto sia stato consegnato al VI di persona ovvero al suo difensore. L'eccezione di nullità della notifica del controricorso è infondata. Poiché nel ricorso per cassazione il VI ha eletto domicilio presso il suo difensore avv. Achille Tenuta in Roma, via Messina n. 15, il controricorso del Comune di Scalea è stato notificato, secondo la prescrizione dell'art.370, primo comma, c.p.c., al VI nel domicilio eletto presso il menzionato difensore. Tale notifica è avvenuta mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario, e cioè dell'avv. Achille Tenuta. La notifica, effettuata dall'ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di Scalea, è avvenuta nel luogo di residenza dell'avv. 4 5 Tenuta (specificato anch'esso nella relata di notifica), e cioè a Scalea, e quindi non nel domicilio eletto nel ricorso principale, sito, come si è detto, in Roma. La forma di notificazione in mani proprie rende, però, irrilevante il luogo in cui la consegna è avvenuta, come dispone l'art. 138, primo comma, c.p.c., il quale richiede soltanto che il destinatario della notifica si trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto. E, nel caso di specie, la notifica è avvenuta a Scalea, e quindi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficiale giudiziario che l'ha effettuata. La disposizione del citato art. 138 è, d'altro canto, applicabile anche al difensore domiciliatario attraverso cui il ricorrente principale si è costituito, essendo detto difensore il destinatario della notifica del controricorso a norma del già richiamato art.370 c.p.c.. 3.- Pregiudiziale è l'esame del primo motivo del ricorso principale, con cui si deduce la nullità dell'atto di appello proposto dal Comune di Scalea. Si rileva che tale impugnazione è stata notificata all'avv. Achille Tenuta quale difensore di RO VI, il quale però si era costituito in primo grado a mezzo dell'avv. Michele Tenuta, al quale l'appello del Comune non è stato mai notificato. L'appellato VI si è poi costituito nel giudizio di appello, ma tale costituzione secondo il
- ricorrente -
ha avuto efficacia sanante solo ex nunc, e perciò dopo che era scaduto il termine per appellare la sentenza di primo grado, la quale è pertanto passata in giudicato. Il motivo di ricorso è infondato. 5 6 La notifica dell'atto di appello proposto dal Comune nei confronti del VI è affetta da nullità, e non da inesistenza, onde essa è stata sanata con effetto ex tunc dalla rituale costituzione dell'appellato. Deve premettersi che, secondo l'orientamento di questa Corte (v. ex plurimis, di recente, la sentenza 18 aprile 2000 n.5011), la notificazione dell'impugnazione è inesistente, e perciò non sanabile, quando avviene in un luogo e nei confronti di una persona che non presentino alcun collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è affetta da nullità sanabile quando un tale collegamento è invece ravvisabile. Nel caso di specie, vi è un chiaro collegamento tra il destinatario della notifica dell'atto di appello proposto dal Comune
contro
RO VI (avv. Achille Tenuta) ed il difensore in primo grado dello stesso VI (avv. Michele Tenuta), poiché i due avvocati Tenuta (padre e figlio, come lo stesso difensore del ricorrente ha affermato nel corso della discussione davanti a questa Corte) erano ambedue difensori della madre del VI, la quale, essendo quest'ultimo minore, ha instaurato il presente giudizio quale esercente la potestà genitoriale, conferendo la procura ad litem ad ambedue gli avvocati Tenuta ed eleggendo domicilio presso il loro studio. Tale collegamento trova riscontro nel fatto che, nei verbali di causa successivi alla costituzione in giudizio di RO VI (divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado e rappresentato dall'avv. Michele Tenuta), figura presente "l'avv. Tenuta” senza altra precisazione, nonché nel fatto che l'avviso di deposito della sentenza di primo grado è stato comunicato agli avvocati Michele ed Achille Tenuta di Scalea, con 6 7 consegna ad Achille Tenuta e quindi al destinatario del successivo atto di appello del Comune. L'esistenza del collegamento tra il difensore del VI (avv. Michele Tenuta) ed il destinatario della notifica dell'atto di appello (avv. Achille Tenuta, figlio del primo), rendendo nulla (e non inesistente) la notifica dell'impugnazione, ne avrebbe imposto il rinnovo, da disporsi a norma dell'art. 291 c.p.c. (applicabile anche in appello: Cass. 5 giugno 1992 n.6947). L'ordine di rinnovazione della notificazione è stato reso inutile dalla costituzione dell'appellato, alla quale va riconosciuta efficacia sanante con effetto retroattivo, non diversa da quella che sarebbe conseguita al rinnovo della notifica dell'atto di appello. 4.- Rispetto agli altri tre motivi del ricorso principale è pregiudiziale l'esame dell'unico motivo del ricorso incidentale, con cui il Comune di Scalea contesta la propria responsabilità in ordine ai danni subiti dal VI. Con il ricorso incidentale il Comune deduce "violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1655 e 2051 c.c. in relazione all'art.2043 stesso codice (n.3 art.360 c.p.c.). Omessa motivazione su documenti importanti ai fini della decisione. Insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 n.5 c.p.c.). Violazione dell'art. 2048 c.c.". Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, nell'escludere che la responsabilità fosse da attribuire all'appaltatore dei lavori, abbia ignorato le delibere comunali prodotte in primo grado sul conferimento dei lavori ad un'impresa appaltatrice e non abbia valutato la deposizione del teste CI e le norme che regolano l'appalto. Il ricorrente censura altresì l'entità del concorso di colpa del VI, 7 8 ritenendo che all'omessa vigilanza del minore da parte della genitrice andava attribuita una responsabilità assorbente o almeno predominante nella determinazione dell'evento lesivo. Il motivo di ricorso è infondato nella parte che critica l'affermazione di responsabilità del Comune ricorrente, mentre, per quanto attiene alla censura relativa all'entità del concorso di colpa del VI, essa sarà esaminata contestualmente alle censure del ricorso che, con finalità opposta, si indirizzano anch'esse contro l'affermazione di detto concorso. La sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, ha escluso che la custodia dei tubi che hanno cagionato il danno fonte - della affermata responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. - appartenesse all'appaltatore, in quanto ha ritenuto non provato che, il giorno dell'incidente, i lavori di appalto fossero in corso e che il materiale depositato sulla strada fosse affidato all'impresa appaltatrice. Tale accertamento di fatto, rientrante nei poteri del giudice del merito, rende inapplicabili le norme e gli orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità dell'appaltatore invocati dal ricorrente. Inidonee sono, poi, le censure mosse nel ricorso alla motivazione sulla quale si fonda l'esposto accertamento di fatto. Le delibere comunali sul conferimento dei lavori ad una impresa appaltatrice non hanno valore decisivo sul punto in questione, perché, di per sé sole, non sono atte a fornire la prova che, nel giorno in cui avvenne l'incidente, il contratto di appalto era in corso. Le dichiarazioni del teste CI, inoltre, sono state espressamente valutate dalla Corte di appello, che le ha ritenute non 8 idonee "a scalfire la fondatezza dell'apprezzamento delle risultanze probatorie” da essa compiuto.
5. Gli altri tre motivi del ricorso principale, essendo connessi, vanno esaminati contestualmente. } In particolare il VI, con il secondo motivo, deduce "omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art.360 c.p.c. n.5 e violazione art. 132 n.4 e 118 disp. att. c.p.c., sia sull'an (responsabilità dei genitori) sia sul quantum". Il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al suo concorso di colpa, che si assume affermato senza l'individuazione di una condotta colposa, e in ordine all'esclusione del danno patrimoniale da invalidità permanente, il cui grado è stato quantificato nella misura del 10 %. Con il terzo motivo il ricorrente VI deduce "violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.2051 c.c., art. 115 c.p.c. e 360 n.3 c.p.c.)", osservando che la Corte di appello ha ritenuto parzialmente superata la prevista presunzione di colpa senza che sia stata fornita la prova del caso fortuito previsto dal citato art.2051. Inoltre la Corte ha ravvisato un non specificato concorso di colpa del danneggiato, senza che esso fosse stato provato, e quindi in violazione del citato art. 115. Con il quarto motivo il ricorrente VI deduce "violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.2056 e 1226 c.c., art.360 n.3 c.p.c.)", osservando che la Corte di appello avrebbe dovuto liquidare in via equitativa il danno patrimoniale da lucro cessante derivantegli 9 10 dall'invalidità permanente, anche nell'impossibilità di provare l'incidenza di detta invalidità sulla sua capacità specifica di lavoro. Con i tre motivi qui riassunti il ricorrente principale censura due diverse parti della sentenza impugnata: a) l'affermazione e l'entità del concorso di colpa del danneggiato;
b) l'esclusione del danno patrimoniale } da invalidità permanente (per la quale è stato liquidato soltanto il danno biologico). کی La prima censura è fondata, la seconda censura è infondata.
5.1. Per quanto attiene all'affermazione del concorso di colpa del VI, che la Corte di appello ha determinato nella misura del 25 % (entità che, come si è detto retro nel § 4, è censurata anche dal Comune, il quale ritiene che essa debba essere elevata), occorre premettere che, essendo stata affermata la responsabilità del Comune sulla base dell'art.2051 c.c. (il quale come prova liberatoria ammette soltanto il caso fortuito), l'intervento del danneggiato in tanto ha rilevanza al fine di ridurre la rilevanza causale del comportamento del responsabile in quanto si configuri, appunto, come caso fortuito. Come questa Corte (Cass. 13 ottobre 1973 n.2580) ha già chiarito, il comportamento doloso o colposo del danneggiato ha rilevanza diversa, a seconda che ci si trovi di fronte alla comune responsabilità aquiliana (art.2043 c.c.) ovvero di fronte a quella per danno cagionato da cose in custodia (art.2051 c.c.). Mentre nel dovere del neminem laedere non rientra, di regola, quello di prevenire l'altrui colpa, di talché il fatto del terzo o del danneggiato è idoneo ad escludere o ridurre la rilevanza causale del comportamento incriminato, nella responsabilità per custodia, 10 11 essendo l'unico limite costituito dal fortuito, l'intervento del terzo o del danneggiato, come si è detto, in tanto ha rilevanza, in quanto si configuri come caso fortuito. La sentenza impugnata ha affermato il concorso colposo del danneggiato sulla base della considerazione che il minore VI “si S avvicinò ai tubi accumulati sulla strada" e che la madre dello stesso omise “di operare quel controllo e quella vigilanza che l'età del minore e le particolari condizioni dei luoghi avrebbero imposto”. Nelle esposte considerazioni manca ogni valutazione in ordine al fatto che la condotta del minore e l'omissione di vigilanza da parte della madre costituiscano, per la loro imprevedibilità ed inevitabilità, un fortuito e quindi siano idonee ad attenuare la responsabilità posta dall'art.2051 c.c.. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata nella parte in cui ha affermato il concorso di colpa del danneggiato ed il giudice di rinvio dovrà nuovamente accertare se tale concorso sussista sulla base del principio giuridico in precedenza qui richiamato. L'accoglimento del ricorso principale sul punto comporta l'assorbimento della censura formulata nel ricorso incidentale in ordine all'entità di detto concorso. 5.2.- In ordine al danno patrimoniale da invalidità permanente, esso è stato escluso dalla Corte di appello per la considerazione che si tratta di “microinvalidità” (nella misura del 10%) e non si può stabilire "la sua incidenza sulla (futura) capacità specifica di lavoro del VI". La decisione impugnata è, sul punto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale, per le c.d. "micropermanenti” (la cui soglia è 11 12 convenzionalmente stabilita nella misura del 10 % della complessiva validità dell'individuo v., tra le altre, le sentenze 21 novembre 2000 n.15027; 3 settembre 1998 n.8769), ha affermato che un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa (sia tale capacità nota o, come nel caso di specie, soltanto prevedibile) in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico (v., da ultimo, la sentenza 9 gennaio 2001 n.239). In altri termini le c.d. micropermanenti non riducono, di norma, la capacità di lavoro e di guadagno del soggetto danneggiato, il quale può superare tale presunzione di fatto fornendo elementi concreti che inducano, per il suo caso, ad una conclusione opposta (v., tra le altre, la sentenza 26 settembre 2000 n. 12757). Il ricorrente VI non adduce alcun elemento specifico che avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a superare la regola normale dell'inesistenza di un danno patrimoniale derivante dalla "micropermanente”. La mancata prova dell'esistenza del danno rende, di conseguenza, corretto il mancato ricorso, da parte del giudice del merito, alla valutazione equitativa prevista dall'art. 1226 c.c., dato che questa norma presuppone che il danno sia provato nella sua esistenza.
6. In conclusione, il primo motivo del ricorso principale ed il incidentale vanno rigettati (salvo, per quest'ultimo, ricorso l'assorbimento della censura relativa all'entità del concorso di colpa); gli altri motivi del ricorso principale vanno accolti nella sola censura relativa 12 13 all'affermazione del concorso di colpa del danneggiato e rigettati nelle censure relative alla entità del danno. La sentenza impugnata va cassata nella sola parte in cui ha affermato il concorso di colpa del danneggiato e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per una nuova decisione sul detto concorso. 1097 129.11 Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di 41321 cassazione. 450T [TOT. 170, 43
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, accoglie per quanto di ragione gli altri motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 3 ottobre 2001. Il Presidente Il Relatore-Estensore Ermut lupo Vion's towa Depositata in Cancelleria jogos, li 6.11.02 حد IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Gina Casoli AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato LUG. 2002 sorie 431835 vesale €170,43 Couro CENTO SETTANTO 43. p. Dirigente Area Servi (Doitssa Maria Grazia DI FLIPIN Responsable Servizio AttiGid ari 9. M. RACEICHNU 13