Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di provvedimenti cautelari, la previsione dell'art.292 cod. proc. pen. che indica, a pena di nullità, i requisiti della ordinanza che dispone la misura cautelare, deve essere coordinata con quella dell'art. 309,comma 9,cod. proc. pen., secondo cui il Tribunale del riesame può confermare il provvedimento impugnato anche "per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso". Ne consegue che se al Tribunale del riesame è inibito supplire con proprie, autonome ed originali argomentazioni a quelle assolutamente carenti dell'ordinanza impugnata, come nel caso eccezionale in cui manchi radicalmente l'indicazione delle esigenze cautelari,ad esso è invece normalmente consentito integrare la motivazione che ,isolatamente considerata, non sarebbe idonea a costituire fondamento del provvedimento applicativo, avuto riguardo alle specificazioni richieste dall'art.292 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 11.01.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 244
3.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 26939/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIB. LIBERTÀ di PISA nei confronti di OS AN N. IL 18.07.1970 avverso ordinanza del 08.05.1998 TRIB. LIBERTÀ di PISA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DELEHAYE ENRICO lette/sentite le conclusioni del P.G.
Svolgimento del processo.
Con ordinanza del 7-4-1998 il Tribunale di Pisa accoglieva l'istanza di riesame, proposta da CO DR quale legale rappresentante delle "Fonderie Pisane", avverso il provvedimento del G.I.P. della Pretura della stessa città, con cui era stato disposto il sequestro preventivo dello stabilimento di Calci, in quanto era carente dell'autorizzazione della Provincia allo scarico in atmosfera dei fumi, prodotti dal forno di fusione, e mancavano il sistema di aspirazione ed idonei impianti di abbattimento e di convogliamento delle emanazioni.
La Provincia di Pisa aveva concesso un primo termine per regolarizzare la posizione al 31-12-1997, prorogato al 31-3-1998, poiché l'attività avrebbe dovuto essere trasferita presso un nuovo impianto industriale, ubicato nella zona di Ospedaletto di Pisa, ma neppure tale data era stata rispettata, sicché il 23-3-1998 il Comune di Calci aveva stipulato con la ditta un protocollo d'intesa, stabilendo il programma da rispettare per tale spostamento, previsto in via definitiva per l'ottobre 1998.
In data 22-4-1998 era sopravvenuto il decreto del G.I.P., il quale osservava come lo stabilimento di Calci fosse gravato da una serie di carenze organizzative e strutturali, alle quali non si era posto rimedio nonostante gli interventi delle autorità, e, poiché il danno all'ambiente ed il pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza dei lavoratori non erano più sostenibili, riteneva necessario intervenire in via d'urgenza e cautelare. Il Tribunale rilevava la carenza di motivazione di tale provvedimento, in quanto alcune delle contestazioni mosse alla ditta si riducevano al semplice richiamo alla norma di legge, non accompagnato a riferimenti concreti, e non venivano sufficientemente puntualizzate le ragioni di pericolo, tanto più che le autorità amministrative, a cui spettava la tutela del territorio e dell'ambiente, avevano accordato fiducia all'impresa, stipulando un accordo coi responsabili.
Avverso la suddetta decisione è ricorso in Cassazione il Procuratore della Repubblica, eccependo che il Tribunale non avrebbe considerato come il giudice del riesame possa rimediare all'insufficienza di motivazione del provvedimento cautelare con proprie argomentazioni, e si sarebbe riportato, per stabilire la regolarità dell'operato della ditta ad atti amministrativi, che sono espressione della discrezionalità della Pubblica Amministrazione e non conferiscono certamente una presunzione di legittimità. Motivi della decisione.
Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
È stato, infatti, giustamente eccepito che il Tribunale ha annullato il provvedimento cautelare per carenza di motivazione, non considerando come il giudice del riesame possa porvi rimedio con proprie argomentazioni, dato l'effetto interamente devolutivo che caratterizza tale impugnazione.
Questa interpretazione appare conforme alla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di provvedimenti coercitivi, la previsione dell'art. 292 cod. proc. pen., che sanziona con la nullità l'omessa esposizione nell'ordinanza cautelare degli elementi indicati nel medesimo articolo, va coordinata con quella dell'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., secondo cui il tribunale del riesame può confermare il provvedimento impugnato anche 'per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso'. Ne consegue che se al tribunale è inibito supplire con proprie autonome ed originali argomentazioni a quelle assolutamente carenti della ordinanza impugnata, come nel caso eccezionale in cui manchi radicalmente in questa l'indicazione delle esigenze cautelari, ad esso è invece normalmente consentito integrarne la motivazione, che, isolatamente considerata, non sarebbe idonea a costituire fondamento del provvedimento applicativo, avuto riguardo alle specificazioni richieste dall'art. 292 cod. proc. pen.". (Sez. II, 22-2-1996 n. 5560, Calderisi, R.V. 204.041)
Non possono, inoltre, essere condivise le argomentazioni del Tribunale, che ritiene di stabilire la regolarità dell'operato della ditta e la mancanza di un pericolo per il territorio e per l'ambiente non in base a dei precisi parametri di legge, ma in base ad atti come un "accordo sul programma di trasferimento del processo produttivo", che sono espressione della discrezionalità della Pubblica Amministrazione ma non stabiliscono certo una presunzione di legittimità allo scarico di fumi o alla mancanza di sistema di aspirazione o di idonei impianti di abbattimento e di convogliamento di tali immissioni nell'atmosfera.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Pisa per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pisa per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999