Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 244
CASS
Sentenza 11 gennaio 1999

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In tema di provvedimenti cautelari, la previsione dell'art.292 cod. proc. pen. che indica, a pena di nullità, i requisiti della ordinanza che dispone la misura cautelare, deve essere coordinata con quella dell'art. 309,comma 9,cod. proc. pen., secondo cui il Tribunale del riesame può confermare il provvedimento impugnato anche "per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso". Ne consegue che se al Tribunale del riesame è inibito supplire con proprie, autonome ed originali argomentazioni a quelle assolutamente carenti dell'ordinanza impugnata, come nel caso eccezionale in cui manchi radicalmente l'indicazione delle esigenze cautelari,ad esso è invece normalmente consentito integrare la motivazione che ,isolatamente considerata, non sarebbe idonea a costituire fondamento del provvedimento applicativo, avuto riguardo alle specificazioni richieste dall'art.292 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 244
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 244
    Data del deposito : 11 gennaio 1999

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