Sentenza 23 novembre 2007
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 cod. pen. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede alcun potere discrezionale da parte del giudice nella scelta della modalità di esecuzione della pena in ipotesi di infermità psichica - così come avviene in applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 206 cod. pen. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2004 - proprio perchè le due norme afferiscono a situazioni giuridiche differenti: la disciplina di cui all'art. 206 cod. pen. concerne l'applicazione provvisoria di misura di sicurezza mentre quella di cui all'art. 148 cod. pen. è dettata in ordine all'esecuzione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2007, n. 9793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9793 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 23/11/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 03760
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 012325/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC AM, N. IL 24/07/1974;
avverso ORDINANZA del 07/02/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
- che il tribunale di sorveglianza di Taranto, con ordinanza del 7 febbraio 2007, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di CC IL, detenuto in esecuzione di una pena residua di anni quattro mesi quattro e giorni 23 di reclusione, diretta, in via principale, ad ottenere l'applicazione nei suoi confronti della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter Ord. Pen. ed in via subordinata il rinvio o la sospensione dell'esecuzione della pena per grave infermità ex art. 147 c.p., n.2;
- che tale decisione è fondata sulle seguenti considerazioni: a) che seppure il CC risultava affetto, secondo le relazioni peritali in atti, da una malattia mentale grave (disturbo schizo-affettivo cronico), l'istanza di detenzione domiciliare non poteva comunque trovare accoglimento, in quanto il condannato era "onerato" da una pena che superava, sia pure di qualche mese, il limite di quattro anni di cui all'art. 47 ter, lett. c) Ord. Pen.; b) che anche l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena non poteva trovare accoglimento, in quanto l'invocato art. 147 c.p., richiede che il condannato sia affetto da una "grave infermità fisica" e non già da una malattia mentale, sia pur grave;
c) che il CC non poteva neppure fruire della detenzione domiciliare "surrogatoria" di cui all'art. 47 ter, comma 1 ter Ord. Pen., richiamando detta norma gli artt. 146 e 147 c.p. ma non anche l'art. 148 c.p. relativo proprio all'ipotesi dell'infermità psichica sopravvenuta che veniva in rilievo nel caso in esame;
d) che in assenza di attuali manifestazioni particolarmente acute o gravi dell'infermità psichica, non appariva giustificato il ricovero del CC, soggetto socialmente non pericoloso da un punto di vista psichiatrico, in Ospedale Psichiatrico Giudiziario ovvero in casa di cura e custodia, sicché lo stesso, conformemente alla previsione del D.P.R. n. 230 del 2000, art. 111 ritenuto applicabile alla fattispecie, andava assegnato ad un istituto o sezione speciale per infermi o minorati psichici;
- che avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il CC, per il tramite del suo difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento in quanto il percorso argomentativo sviluppato dal tribunale sarebbe affetto da "una serie di vizi logici", evidenziandosi in particolare: a) che per stessa ammissione del collegio giudicante il CC, in passato, aveva già beneficiato "per lunghi periodi" della detenzione domiciliare, e ciò allorquando la pena da espiare era superiore a quella attuale;
venendo detto beneficio applicato, del resto, sia pure in via provvisoria, anche con riferimento all'ultimo ordine di esecuzione pena;
b) che appariva del tutto immotivata l'affermazione del tribunale secondo cui non poteva essere esclusa "una totale o parziale rappresentazione simulatoria finalizzata al conseguimento di benefici pratici"; c) che il riferimento al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 111, comma 5, doveva ritenersi errato, sia perché la norma in questione si riferisce all'ipotesi di infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva laddove l'infermità del CA si assume essere invece preesistente alla misura detentiva, sia perché, nel caso in esame, il tribunale, disponendo l'assegnazione del CC ad un istituto o sezione speciale per infermi psichici, aveva immotivatamente disatteso le esatte considerazioni svolte dai periti in merito ai pericoli connessi ad una siffatta decisione;
- che il Procuratore Generale, nella sua requisitoria in atti, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando: a) quanto alla richiesta di differimento facoltativo della esecuzione della pena, che l'insorgere di una patologia esclusivamente psichica non poteva giustificare l'applicazione dell'art. 147 c.p., norma invocata nell'istanza, ma solo dell'art. 148 c.p., che prevede il ricovero in ospedali psichiatrici giudiziali ovvero in una casa di cura e custodia;
b) che correttamente il tribunale aveva ritenuto che una sindrome di tipo psichico quale quella riscontrata al CC può costituire causa di differimento dell'esecuzione della pena solo quando la stessa non sia in alcun modo fronteggiabile in ambiente carcerario o costituisca una vera e propria infermità psichica sopravvenuta, tale da rendere applicabile l'art. 148 c.p., risultando del resto tale decisione in linea con la giurisprudenza di questa Corte (sentenza del 15 ottobre 1996, n. 5282, ric. Ciancimino, riv. 206.329); c) che il tribunale aveva ampiamente motivato in merito alle ragioni per cui il CC non potesse invocare una malattia fisica o di diversa gravità e natura;
d) che correttamente il tribunale aveva evidenziato che la pena residua oggetto di esecuzione superava il limite di cui all'art. 47 ter, lett. c) Ord. Pen.; e) che doveva escludersi una violazione del D.P.R. n. 230 del 2000, art.111, comma 5, giacché nel caso in cui lo stato mentale del condannato risulti tale da renderne necessaria la cura nell'ambito carcerario e sia del pari necessario mantenere nei suoi confronti la custodia cautelare, correttamente ne va disposta l'assegnazione ad un istituto o sezione speciale per infermi psichici;
- che a seguito del deposito della requisitoria il difensore del CC ha depositato a sua volta un'articolata memoria difensiva di replica, nella quale, in relazione all'inquadramento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena con riferimento all'art. 148 c.p. piuttosto che in relazione all'art. 147 c.p., viene sollevata questione di illegittimità costituzionale di tale norma, nella parte in cui non prevede la possibilità di adottare una diversa misura di sicurezza in luogo del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario e dell'art. 147 c.p., nella parte in cui non prevede che l'esecuzione della pena possa essere differita per chi si trovi in condizione di grave infermità psichica;
- che i motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione risultano, quanto al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare per ragioni di salute (art. 47 ter, lett. c) Ord. Pen.), privi di fondamento, in quanto, incontestata la circostanza che la pena da eseguire nei confronti del CC superava, sia pure di poco, il limite previsto dalla citata disposizione, la decisione definitiva, di esclusiva competenza del tribunale, di respingere la richiesta del condannato risultava obbligata e consequenziale, laddove nessun profilo di illogicità può fondatamente ravvisarsi in ragione del rilievo che in precedenza al condannato era stata già concessa la misura alternativa, e ciò sia perché, intanto, non risulta allegato dal ricorrente nessun elemento che consenta di apprezzare se effettivamente, allorquando al CC fu concessa la misura alternativa di cui trattasi la pena inflitta allo stesso era effettivamente superiore a quattro anni come dedotto in ricorso, sia anche perché, la circostanza che in passato il CC possa aver usufruito (illegittimamente) dell'applicazione della detenzione domiciliare in relazione ad una condanna a pena superiore ai quattro anni di reclusione, non significa affatto che tale errore - ove pure in tesi effettivamente commesso - dovesse per ciò solo essere ripetuto con riferimento ad un nuovo titolo esecutivo;
- che ugualmente infondate devono ritenersi le censure mosse alla decisione di rigettare anche l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena, dovendosi al riguardo rilevare, in primo luogo, che costituendo un dato fattuale assolutamente pacifico nel presente procedimento che il CC soffre effettivamente di una malattia mentale grave, l'apprezzamento pure svolto nell'impugnato provvedimento - e ritenuto dal ricorrente indimostrato ed illogico - secondo cui, non poteva categoricamente escludersi "una totale o parziale rappresentazione simulatoria" da parte del condannato, apparso "teso ed alquanto cupo, ma anche a suo modo partecipativo", risulta del tutto ininfluente sul contenuto della decisione impugnata, la quale, si ripete, sia pure con l'evidenziata prospettazione dubitativa, riconosce comunque la sussistenza di una infermità psichica (disturbo schizo-affettivo cronico);
- che ugualmente infondate devono ritenersi le censure sollevate dal ricorrente in merito al rilievo del tribunale secondo cui, presentando il CC una grave infermità psichica, non poteva utilmente invocarsi a sostegno della richiesta di differimento dell'esecuzione l'art. 147 c.p., il quale fa invece riferimento a condizioni di grave infermità fisica, risultando tale decisione del tutto coerente con la formulazione letterale della norme e conforme, oltretutto, a quanto da tempo affermato da questa Corte, secondo cui "non è ammesso il rinvio dell'esecuzione della pena di carattere facoltativo e, conseguentemente, la concessione della detenzione domiciliare ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter (cosiddetto ordinamento penitenziario) nei confronti di chi sia affetto esclusivamente da sofferenza psichica o anche da patologia psichiatrica (in tal senso, Sez. 1, sentenza n. 25674 del 15/4/2004 - 8/6/2004, Rv. 228132, ric. Petruolo), la quale costituisce, in effetti, evenienza "disciplinata dall'art. 148 c.p." (Cass., sez. 1, sentenza n. 965 del 10/4 - 2/7/1989, riv. 181799, ric. Marchetti) sicché, attesa anche l'obiettiva diversità delle fattispecie disciplinate dalle due norme di cui trattasi, non suscettibili di applicazione congiunta (in tal senso Cass., sez. 1, sentenza 5220, del 15/10 - 10/12/1996, riv. 206328) manifestamente infondata si rivela anche la prospettata questione di illegittimità costituzione dell'art. 147 c.p., laddove non prevede la facoltà di differire l'esecuzione della pena per il condannato che si trovi in condizione di grave "infermità psichica";
- che priva di fondamento risulta, altresì, anche la censura mossa dal ricorrente all'affermazione del tribunale secondo cui l'istanza di differimento o sospensione dell'esecuzione della pena andava valutata con riferimento all'art. 148 c.p., ed invero, premesso che tale censura, se mal non si comprende, risulta incentrata sull'assunto secondo cui la infermità psichica riscontrata al CC sarebbe "preesistente alla misura detentiva" e non già "sopravvenuta", è agevole rilevare che intanto, ciò che rileva ai fini della riconducibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione nell'ambito della fattispecie disciplinata dall'art.148 c.p., è che l'infermità psichica sia insorta successivamente alla condanna, mentre è del tutto irrilevante che la patologia psichica sia invece insorta prima o durante l'esecuzione della pena, fermo restando, in ogni caso, che nessuna indicazione risulta fornita nel ricorso circa il momento in cui sarebbe insorto il disturbo psichico diagnosticato al CC e che ben diverse risultano le conseguenze giuridiche nel caso in cui una malattia mentale sussista al momento attuativo del reato, in quello del suo accertamento, ovvero in quello dell'esecuzione della relativa sanzione penale (sul punto si veda Cass., sez. 1, sentenza 1204 del 16/12/1983 - 11/2/1984, rv. 162560);
- che deve ritenersi manifestamente infondata anche la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 148 c.p., in ragione dell'assenza di ogni forma di discrezionalità nella previsione di un ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, la quale realizzerebbe, secondo il ricorrente, una ingiustificata disparità di trattamento tra malato psichico condannato e malato psichico indagato, dal momento che solo nei confronti di quest'ultimo il giudice potrebbe applicare, ex art. 206 c.p., una misura di sicurezza diversa rispetto a quella del ricovero, non considerando il ricorrente la diversità delle fattispecie poste in comparazione, nel senso che "i ricoveri previsti dall'art. 148 c.p.. costituiscono modalità di esecuzione della pena detentiva, e non misure di sicurezza" (Cass., sez. 1, sentenza n. 2731 del 7/4/1999 - 18/5/1999, ric. Verduci) fermo restando, per altro, che nel caso in esame il tribunale non ha disposto il ricovero del CC in un ospedale giudiziario ma la sua assegnazione ad un istituto o sezione speciale per infermi psichici;
- che infine anche l'ultima censura prospettata in ricorso con riferimento all'applicazione da parte del tribunale del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 111, comma 5, è priva di fondamento, nel senso che, ferme le considerazioni già svolte sul concetto di sopravvenienza della malattia psichica, il provvedimento impugnato, nella parte in cui prevede l'assegnazione del CC ad un istituto o sezione speciale per infermi psichici, risulta adeguatamente motivato, nel senso che il giudice di merito, avendo ritenuto, anche in base ai dati esposti nelle relazioni peritali, che il disturbo psichico da cui era affetto il condannato non comportava l'adozione di un ordine di ricovero, ha motivatamente disatteso le osservazioni espresse dai periti in merito ai pericoli connessi ad un forzoso distacco dall'ambiente di origine, correttamente evidenziando, da un lato, la "fungibilità territoriale del trattamento farmacologico" e l'idoneità delle strutture esistenti presso gli istituti specializzati dell'Amministrazione Penitenziaria, e per altro verso, che la peculiare personalità del condannato, così come descritta nelle perizie, non appariva esposta ad un irreparabile "collasso psichico" in caso di eventuale allontanamento dal suo ambiente socio- familiare;
- che il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di illegittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2008