Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2007, n. 9793
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Sentenza 23 novembre 2007

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 cod. pen. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede alcun potere discrezionale da parte del giudice nella scelta della modalità di esecuzione della pena in ipotesi di infermità psichica - così come avviene in applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 206 cod. pen. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2004 - proprio perchè le due norme afferiscono a situazioni giuridiche differenti: la disciplina di cui all'art. 206 cod. pen. concerne l'applicazione provvisoria di misura di sicurezza mentre quella di cui all'art. 148 cod. pen. è dettata in ordine all'esecuzione della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2007, n. 9793
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9793
    Data del deposito : 23 novembre 2007

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