CASS
Sentenza 7 maggio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 16512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16512 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA ER IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/09/2025 del TRIBUNALE di Monza Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
letta la requisitoria del dott. Simone Perelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Monza in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di correzione di errore materiale avanzata nell’interesse di ER IO CA della sentenza dello stesso Tribunale in data 25 gennaio 2021, di condanna nei confronti di quest’ultimo. Detta richiesta era finalizzata a ricondurre l’importo della provvisionale, indicato in motivazione nella misura di euro 25.000, a quello effettivo del dispositivo della medesima sentenza (coincidente con il dispositivo letto in udienza) di euro 10.000. 2. Avverso detto provvedimento CA propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 130, 619 cod. proc. pen. Rileva la difesa che nel caso in esame l’errore era marcatamente evidente, Penale Sent. Sez. 1 Num. 16512 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 13/02/2026 concernendo la mera indicazione di una somma, riportata in misura diversa in motivazione rispetto al dispositivo (coincidente con quello letto in udienza e come tale prevalente sulla motivazione), e che, non incidendo sulla decisione, andava corretto attraverso la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. sollecitata. Il difensore insiste, quindi, per l’annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va, invero, osservato che la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione (Sez. 5, ordinanza n. 11064 del 07/11/2017, depositata il 13/03/2018, Puliga ed altri, Rv. 272658; in senso conforme Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv. 239249, secondo cui in tema di correzione degli errori materiali, la modificazione essenziale dell'atto, preclusiva del ricorso a tale procedura, va riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice). Nel caso in esame è lo stesso Giudice dell’esecuzione che riconosce l’errore nell’indicazione di due cifre diverse con riguardo alla provvisionale, rispettivamente nel dispositivo e in motivazione, e pur dando atto della prevalenza del dispositivo letto in udienza rispetto alla motivazione per esteso, poi depositata, non armonizza la seconda al primo, come, invece, avrebbe dovuto fare ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. (si veda Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, P.g. in proc. Mucci, Rv. 267177, secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen.). 2. Si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, alla luce del principio fissato, al Tribunale di Monza.
P.Q.M.
Annulla ll'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di monza. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2
letta la requisitoria del dott. Simone Perelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Monza in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di correzione di errore materiale avanzata nell’interesse di ER IO CA della sentenza dello stesso Tribunale in data 25 gennaio 2021, di condanna nei confronti di quest’ultimo. Detta richiesta era finalizzata a ricondurre l’importo della provvisionale, indicato in motivazione nella misura di euro 25.000, a quello effettivo del dispositivo della medesima sentenza (coincidente con il dispositivo letto in udienza) di euro 10.000. 2. Avverso detto provvedimento CA propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 130, 619 cod. proc. pen. Rileva la difesa che nel caso in esame l’errore era marcatamente evidente, Penale Sent. Sez. 1 Num. 16512 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 13/02/2026 concernendo la mera indicazione di una somma, riportata in misura diversa in motivazione rispetto al dispositivo (coincidente con quello letto in udienza e come tale prevalente sulla motivazione), e che, non incidendo sulla decisione, andava corretto attraverso la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. sollecitata. Il difensore insiste, quindi, per l’annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va, invero, osservato che la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione (Sez. 5, ordinanza n. 11064 del 07/11/2017, depositata il 13/03/2018, Puliga ed altri, Rv. 272658; in senso conforme Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv. 239249, secondo cui in tema di correzione degli errori materiali, la modificazione essenziale dell'atto, preclusiva del ricorso a tale procedura, va riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice). Nel caso in esame è lo stesso Giudice dell’esecuzione che riconosce l’errore nell’indicazione di due cifre diverse con riguardo alla provvisionale, rispettivamente nel dispositivo e in motivazione, e pur dando atto della prevalenza del dispositivo letto in udienza rispetto alla motivazione per esteso, poi depositata, non armonizza la seconda al primo, come, invece, avrebbe dovuto fare ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. (si veda Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, P.g. in proc. Mucci, Rv. 267177, secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen.). 2. Si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, alla luce del principio fissato, al Tribunale di Monza.
P.Q.M.
Annulla ll'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di monza. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2