Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 7066
CASS
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di inquinamento ambientale

    La Corte ritiene che non sia sempre necessario l'espletamento di specifici accertamenti tecnici per provare il deterioramento o la compromissione del bene ambientale, potendo desumersi dalle concrete circostanze di fatto. La difesa non ha fornito elementi idonei a scalfire le risultanze processuali.

  • Rigettato
    Riconducibilità della condotta al ricorrente

    Entrambe le sentenze di merito inferiscono l'esistenza di un potere gestorio di fatto dell'imputato dalla sua partecipazione ai sopralluoghi, dalla sua presentazione come gestore e dalla sottoscrizione di verbali. L'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto consente di ricondurre l'attività illecita all'imputato.

  • Rigettato
    Eccesso di indeterminatezza della fattispecie

    La Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452-bis cod. pen. per contrasto con gli artt. 25 Cost. e 7 CEDU, in quanto le espressioni utilizzate sono sufficientemente univoche.

  • Rigettato
    Sussistenza degli elementi costitutivi del reato

    La norma si applica non solo alle imprese che effettuano specifiche attività in mancanza di autorizzazione, ma anche a qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o ente con personalità giuridica o anche 'operante di fatto'. Non rileva tanto la qualifica formale quanto l'attività imprenditoriale e l'esercizio di poteri gestori. L'imputato è stato correttamente chiamato a rispondere in quanto amministratore di fatto.

  • Rigettato
    Riconducibilità della condotta al ricorrente

    Entrambe le sentenze di merito inferiscono l'esistenza di un potere gestorio di fatto dell'imputato dalla sua partecipazione ai sopralluoghi, dalla sua presentazione come gestore e dalla sottoscrizione di verbali. L'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto consente di ricondurre l'attività illecita all'imputato.

  • Rigettato
    Richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche

    La Corte territoriale conferma il diniego del primo giudice a causa di numerosi precedenti penali che denotano una personalità negativa e spregiudicata, immeritevole delle attenuanti. Non emergono elementi di segno positivo suscettibili di valutazione.

  • Rigettato
    Criteri utilizzati per l'aumento in continuazione

    La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte territoriale ha operato un contenuto aumento, ritenuto idoneo e proporzionato in rapporto alla oggettiva gravità del fatto, rispettando i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e il rapporto di proporzione tra le pene.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari2

  • 1bis c.p. non sono necessari accertamenti tecnici (dalla Redazione) – QUOTIDIANO LEGALE
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Per il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p. non sono necessari accertamenti tecnici For the ascertainment of the crime of environmental pollution referred to in art. 452-bis of the Criminal Code, technical investigations are not necessary dalla Redazione Con la sentenza Cass., Sez. III Pen., 23 febbraio 2026, ud. 11 febbraio 2026, n. 7066, Pres. Ramacci, Rel. Galanti, la suprema Corte ha affrontato il ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d'appello di Napoli con la quale era stata pronunziata condanna per il reato di cui all'art. 452-bis c.p.[1]. In particolare, l'istante aveva lamentato l'assoluta carenza di prova, non essendo stata svolta …

     Leggi di più…

  • 2Reato di inquinamento ambientale: condotte rilevanti ai fini dell’integrazione del fatto illecito
    Morri_Admin · https://www.osservatorio-231.it/ · 13 marzo 2026

    L'articolo 452 bis del codice penale, in materia di inquinamento ambientale, dispone che: “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 7066
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7066
Data del deposito : 23 febbraio 2026

Testo completo