CASS
Sentenza 10 novembre 2023
Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2023, n. 45509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45509 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. QA KO, nato in [...] il [...] 2. IL TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/03/2023 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed Lricors;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi l'avv. Giuseppe Rabbito, difensore del QA, e l'avv. Sebastiano Bordonaro, difensore del IL, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45509 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado del 19 maggio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato KO QA e TO IL per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente coltivato 900 piante di cannabis indica dalle quali era possibile ricavare 72.915 dosi medie (fatto accertato in Scordia il 24 settembre 2021). 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il QA, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., 24 Cost. e 6 CEDU, per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione con la quale la difesa aveva evidenziato come, a parte il generico riferimento ad un articolo del d.P.R. n. 309 del 1990, nel capo d'imputazione non fosse stata contestata la circostanza aggravante dell'ingente quantità, così violando il diritto di difesa garantito dalle richiamate disposizioni di fonte sovranazionale. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto la sussistenza della aggravante dell'ingente quantitativo di stupefacente, valorizzando un dato ponderale "virtuale" e, comunque, ritenendo che le piantine coltivate, dalle quali era possibile ricavare un quantitativo di principio attivo di 1,822 chilogrammi, integrasse gli estremi di quella circostanza, benché non superasse il limite dei 2 chilogrammi stabiliti dalla Cassazione. 3. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso anche il IL, articolando le doglianze in tre distinti punti: nei primi due formulando doglianze sostanzialmente identiche a quelle formulate dal coimputato QA;
nel terzo punto deducendo la violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di rispondere alla specifica questione che era stata posta dalla difesa con l'atto di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di KO QA e TO Cannpailla vadano accolti per le ragioni di seguito precisate. 2 2. Il secondo motivo dei ricorsi, comune agli atti di impugnazione proposti per entrambi gli imputati, è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno chiarito che, in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, IO (Sez. U, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005). In tale contesto è stato puntualizzato che, venuta meno la figura giuridica della "dose media giornaliera" (all'esito di referendum popolare, (d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171), «l'unità di misura rapportabile al singolo cliente-consumatore è e deve pertanto essere (...) quella del valore soglia (la quantità massima detenibile) posto a base del percorso argomentativo delle Sezioni Unite IO e ricavato dalla moltiplicazione del valore espresso in milligrammi della dose media singola per un fattore - di individuazione ministeriale sulla base di scelte di discrezionalità tecnica - pari a 5 per la cocaina, 10 per l'eroina, 20 per il THC (...)». In applicazione dei predetti criteri si è precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi: limite che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato non essere stato superato. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, che va eliminata, con restituzione degli atti alla Corte di appello per la rideterminazione della pena per i due imputati. Nel riconoscimento della fondatezza del secondo motivo resta assorbito l'esame del primo motivo comune ad entrambi i ricorsi. 3. Anche il terzo motivo del ricorso del IL è fondato, in quanto, a fronte della specifica richiesta che era stata formulata con l'atto di appello, con la quale erano stati evidenziati elementi riferibili soggettivamente al prevenuto, la Corte catanise ha risposto con un generico riferimento alla posizione del coimputato QA, pur ammettendo una solo "parziale omogeneità dei motivi di appello" dei due interessati. La sentenza impugnata va, perciò, annullata nei riguardi del IL con riferimento alle attenuanti generiche, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che elimina. Annulla, altresì, la medesima sentenza nei confronti di IL TO limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio su tale punto e per la rideterminazione della pena nei confronti di entrambi gli imputati. Così deciso il 19/10/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed Lricors;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi l'avv. Giuseppe Rabbito, difensore del QA, e l'avv. Sebastiano Bordonaro, difensore del IL, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45509 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado del 19 maggio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato KO QA e TO IL per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente coltivato 900 piante di cannabis indica dalle quali era possibile ricavare 72.915 dosi medie (fatto accertato in Scordia il 24 settembre 2021). 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il QA, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., 24 Cost. e 6 CEDU, per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione con la quale la difesa aveva evidenziato come, a parte il generico riferimento ad un articolo del d.P.R. n. 309 del 1990, nel capo d'imputazione non fosse stata contestata la circostanza aggravante dell'ingente quantità, così violando il diritto di difesa garantito dalle richiamate disposizioni di fonte sovranazionale. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 80, comma 2, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto la sussistenza della aggravante dell'ingente quantitativo di stupefacente, valorizzando un dato ponderale "virtuale" e, comunque, ritenendo che le piantine coltivate, dalle quali era possibile ricavare un quantitativo di principio attivo di 1,822 chilogrammi, integrasse gli estremi di quella circostanza, benché non superasse il limite dei 2 chilogrammi stabiliti dalla Cassazione. 3. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso anche il IL, articolando le doglianze in tre distinti punti: nei primi due formulando doglianze sostanzialmente identiche a quelle formulate dal coimputato QA;
nel terzo punto deducendo la violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di rispondere alla specifica questione che era stata posta dalla difesa con l'atto di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di KO QA e TO Cannpailla vadano accolti per le ragioni di seguito precisate. 2 2. Il secondo motivo dei ricorsi, comune agli atti di impugnazione proposti per entrambi gli imputati, è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno chiarito che, in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, IO (Sez. U, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005). In tale contesto è stato puntualizzato che, venuta meno la figura giuridica della "dose media giornaliera" (all'esito di referendum popolare, (d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171), «l'unità di misura rapportabile al singolo cliente-consumatore è e deve pertanto essere (...) quella del valore soglia (la quantità massima detenibile) posto a base del percorso argomentativo delle Sezioni Unite IO e ricavato dalla moltiplicazione del valore espresso in milligrammi della dose media singola per un fattore - di individuazione ministeriale sulla base di scelte di discrezionalità tecnica - pari a 5 per la cocaina, 10 per l'eroina, 20 per il THC (...)». In applicazione dei predetti criteri si è precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi: limite che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato non essere stato superato. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, che va eliminata, con restituzione degli atti alla Corte di appello per la rideterminazione della pena per i due imputati. Nel riconoscimento della fondatezza del secondo motivo resta assorbito l'esame del primo motivo comune ad entrambi i ricorsi. 3. Anche il terzo motivo del ricorso del IL è fondato, in quanto, a fronte della specifica richiesta che era stata formulata con l'atto di appello, con la quale erano stati evidenziati elementi riferibili soggettivamente al prevenuto, la Corte catanise ha risposto con un generico riferimento alla posizione del coimputato QA, pur ammettendo una solo "parziale omogeneità dei motivi di appello" dei due interessati. La sentenza impugnata va, perciò, annullata nei riguardi del IL con riferimento alle attenuanti generiche, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Catania. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che elimina. Annulla, altresì, la medesima sentenza nei confronti di IL TO limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio su tale punto e per la rideterminazione della pena nei confronti di entrambi gli imputati. Così deciso il 19/10/2023