Sentenza 18 settembre 2013
Massime • 1
L'acquisizione dei verbali, ex art. 512 bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, si pone come "extrema ratio", in deroga ai principi generali in tema di letture vietate e impone, pertanto, al giudice la rigorosa verifica preliminare: a) della corretta citazione della persona residente all'estero, secondo le modalità fissate dall'art. 727 cod. proc. pen.; b) dell'esistenza di una causa di impossibilità assoluta ed oggettiva ad assumere la testimonianza medesima; c) dell'impossibilità di esaminare il`teste attraverso rogatoria internazionale, secondo il modello previsto dall'art. 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto acquisibili le dichiarazioni rese in fase di indagini da due persone residenti all'estero che, pur ritualmente citate, non erano comparse, indicando generici impedimenti, senza, però, che fosse indicato alcun impedimento a procedere all'audizione per rogatoria).
Commentario • 1
- 1. Testimone all'estero e testimonianza in Italia (Cass. 2476/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2013, n. 51410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51410 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/09/2013
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1944
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 1567/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LÀ IA N. IL 06/07/1970;
RR PP N. IL 20/01/1977;
avverso la sentenza n. 504/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del 07/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LÀ LO e RR PP, imputati del delitto di cui all'art. 628 c.p., con atti separati, tramite i rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 7.6.2011 con la quale la Corte d'Appello di Catania li ha condannati alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e 600,00 Euro di multa. I ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata deducendo entrambi, con atti fra loro sovrapponibili per il contenuto:
p.1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), la violazione degli artt. 512 bis e 526 c.p.p., perché la prova della responsabilità è stata acquisita attraverso la lettura delle sommarie informazioni testimoniali di persone residenti all'estero, senza che fosse stata disposta una rogatoria internazionale concelebrata ex art. 4 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria materia penale.
p.2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), il vizio di motivazione e la violazione di legge perché fra le prove a carico dell'imputato è stata utilizzato un riconoscimento fotografico acquisito in violazione del principio del contraddittorio. p.3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), vizio di motivazione e violazione dell'art. 624 c.p., perché nel qualificare il fatto, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente la condotta che si è estrinsecata in una violenza rivolta alla cosa e non già alla persona.
p.4.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione poiché non sono state prese in considerazione le doglianze subordinate formulate con l'atto di appello e in particolare non è stato formulato alcun apprezzamento in ordine alla modestia del fatto sia sotto il profilo della entità del danno patrimoniale, sia sotto quello della lesione cagionata alla persona offesa. PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Dall'esame della sentenza impugnata si evince che il Tribunale di Catania ha condannato i ricorrenti fondando il giudizio di responsabilità sui verbali delle dichiarazioni rese da TA IN e UR RM, acquisiti ex art. 512 bis c.p.p., siccome testimoni residenti all'estero (in Germania), impedite a comparire avanti all'Autorità Giudiziaria italiana. Con l'atto di appello le difese degli imputati lamentavano la violazione dell'art. 512 bis c.p.p., perché gli atti di denuncia e i verbali di ricognizione erano stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento, fuori dei casi previsti dalla legge;
con ulteriori motivi, le difese si dolevano della erronea qualificazione giuridica del fatto e della pena giudicata eccessività. La Corte d'Appello, dato atto che le due testimoni erano state interpellate prima attraverso il Consolato d'Italia in Germania e successivamente attraverso l'Autorità Giudiziaria Tedesca, ha posto in evidenza che le signore avevano declinato l'invito a presentarsi all'Autorità giudiziaria italiana, a cagione di motivi di famiglia (età avanzata e motivi di salute per la TA) e motivi di lavoro e assistenza familiare per la (UR). La Corte d'Appello, pertanto, affermata la legittimità dell'acquisizione degli atti ex art. 512 bis c.p.p., facendone quindi pieno utilizzo, rigettava gli appelli confermando la decisione di primo grado.
RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso (comune ad entrambe le difese), assorbente rispetto alle ulteriori doglianze (p2.; p3.; p4.) è fondato e va accolto.
L'art. 512 bis c.p.p., prevede che il giudice, a richiesta di parte, possa disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese da persona residente all'estero, anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale. Le sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 25.11.2010 n. 27918 (v. Ced. Cass. Rv. 250197), ad illustrazione e chiarimento dell'applicazione della disposizione in esame hanno affermato che. "Ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512 bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 cod. proc. pen. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria -verificandone l'eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni. Occorre, inoltre, che l'impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva, e, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l'accompagnamento coattivo, occorre che risulti assolutamente impossibile la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto dall'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959".
Dalla massima riportata, qui condivisa, si evince che, per procedere alla lettura delle dichiarazioni rese da persona residente all'estero ex art. 512 bis c.p.p., il giudice deve verificare: a) la corretta citazione della persona residente all'estero, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 727 c.p.p.; b) l'esistenza di una causa di impossibilità assoluta e oggettiva ad assumere la testimonianza della persona residente all'estero; c) la impossibilità di sentire il testimone attraverso una rogatoria internazionale secondo il modello previsto dall'art. 4 della convenzione di Strasburgo. I suddetti adempimenti appaiono indefettibili al fine di dare concreto rispetto dell'art. 111 Cost. nel punto in cui è enunciato il principio per il quale è facoltà dell'imputato "davanti al giudice, di interrogare o far interrogare, le persone che rendono dichiarazioni a suo carico".
Il carattere di assoluta eccezionalità della disciplina delle acquisizione documentali di verbali (al di fuori dell'art. 431 c.p.p.), impone pertanto che sia rigorosa la valutazione del giudice di merito sui punti retroindicati, e non può ritenersi sussistente la prova di una impossibilità "assoluta" ed "oggettiva" ad essere presenti nel giudizio, ricollegando l'assenza dei testimoni residenti all'estero, a loro generi che, personali, soggettive esigenze descritte in termini non oggettivizzabili e verificabili, quali "motivi di lavoro" e "assistenza familiare" "motivi di salute". Occorre infatti che la impossibilità sia documentata ed oggettiva. Occorre infine che il giudice verifichi che non sia neppure assolutamente possibile procedere alla acquisizione delle dichiarazioni del testimone residente all'estero attraverso una rogatoria internazionale.
In questo senso va pertanto ribadito che l'acquisizione dei verbali ex art. 512 bis c.p. si pone come "extrema ratio" trattandosi di deroga ai principi generali del dibattimento desumibili dall'applicazione della disciplina in materia di "letture" ammesse e dell'art. 514 c.p.p.. Passando al caso in esame, dalla lettura della decisione impugnata si ha modo di verificare che mentre è stato assolto l'accertamento della corretta citazione delle testimoni residenti in Germania, non altrettanto può affermarsi per quanto attiene agli adempimenti retrodescritti ai punti b) e c). L'impedimento dei testimoni a comparire indicato nella sentenza della Corte d'Appello appare del tutto generico, non documentato e non oggettivo;
inoltre non è attestata e dimostrato alcun impedimento assoluto all'assunzione della testimonianze tramite rogatoria internazionale. L'omesso apprezzamento di questi aspetti, la conseguente applicazione della disciplina dettata dall'art. 512 bis c.p.p., in assenza della verifica dei suoi presupposti e il rigetto della doglianza sollevata dalla difesa con i motivi di appello, integrano una violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) incidente su un punto essenziale della motivazione del provvedimento impugnato. Infatti la scelta processuale della Corte di merito si pone in evidente contrasto con la lettera dell'art. 512 bis c.p.p. e di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione retroindicata. Di qui consegue che è stata disposta la acquisizione e la successiva utilizzazione di atti, fuori dal caso dell'art. 512 bis c.p.p., così ricadendo in un'ipotesi di violazione del divieto previsto dall'art. 514 c.p.p. e conseguente inutilizzabilità dei suddetti atti ai sensi dell'art. 191 c.p.p.. La espunzione delle denunce presentate alla polizia giudiziaria e dei verbali di ricognizione di persona dal novero degli atti utilizzabili ai fini del giudizio ex art. 512 bis c.p.p., impone l'annullamento della decisione impugnata, non risultando altre prove sulla cui base possa comunque ritenersi affermata la penale responsabilità dei ricorrenti in riferimento al reato ascritto. La sentenza va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per un nuovo giudizio che dovrà svolgersi secondo una previa ed esaustiva valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 512 bis c.p.p., verificando concretamente la eventuale possibilità
di procedere alla audizione dei testimoni residenti all'estero attraverso il procedimento di rogatoria internazionale. La rilevanza della prova che attiene all'aspetto della condotta degli imputati nella commissione del reato, assorbe ogni altra e diversa censura.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Catania per un nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013