Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2013, n. 51410
CASS
Sentenza 18 settembre 2013

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Massime1

L'acquisizione dei verbali, ex art. 512 bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, si pone come "extrema ratio", in deroga ai principi generali in tema di letture vietate e impone, pertanto, al giudice la rigorosa verifica preliminare: a) della corretta citazione della persona residente all'estero, secondo le modalità fissate dall'art. 727 cod. proc. pen.; b) dell'esistenza di una causa di impossibilità assoluta ed oggettiva ad assumere la testimonianza medesima; c) dell'impossibilità di esaminare il`teste attraverso rogatoria internazionale, secondo il modello previsto dall'art. 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto acquisibili le dichiarazioni rese in fase di indagini da due persone residenti all'estero che, pur ritualmente citate, non erano comparse, indicando generici impedimenti, senza, però, che fosse indicato alcun impedimento a procedere all'audizione per rogatoria).

Commentario1

  • 1Testimone all'estero e testimonianza in Italia (Cass. 2476/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2013, n. 51410
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51410
Data del deposito : 18 settembre 2013

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