Sentenza 19 marzo 2001
Massime • 1
La differenza tra le due ipotesi di millantato credito non sta nell'oggettiva destinazione del denaro o altra utilità data o promessa all'agente ma nella prospettazione che questi ne fa e che consiste nel prezzo per la propria mediazione presso il pubblico ufficiale (art. 346, primo comma cod. pen.) ovvero nel costo della corruzione (art. 346, secondo comma).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2001, n. 17923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17923 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato ACQUARONE Presidente
dott. Saverio MANNINO Consigliere
dott. AN Paolo GRAMENDOLA "
dott. Arturo CORTESE "
dott. Vincenzo ROTUNDO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DA AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 5-6-2001 dalla Corte d'Appello di Firenze. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. AN Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 25 settembre 2000 il Tribunale di Firenze, sezione I penale, ha condannato DA AL alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione e L.
2.000.000 di multa per i reati di cui agli artt. 346, secondo comma, 61 n.2 , 81 cpv, e 640, commi primo e secondo n. 1, c.p., per avere, in Firenze e Follonica fino al marzo 1992, millantando credito presso il Distretto Militare di Firenze con il pretesto di fare esonerare dal servizio di leva NE CO e di fare ottenere a NI AN un trattamento favorevole durante il servizio militare, tratto in inganno i genitori di costoro facendosi da loro consegnare somme di danaro.
Con sentenza emessa in data 5 giugno 2001 la Corte d'Appello di Firenze, sezione II penale, ha confermato la citata sentenza del Tribunale di Firenze, appellata da DA AL, condannando il DA al pagamento delle ulteriori spese processuali. Avverso la suindicata sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione DA AL, chiedendone l'annullamento. In particolare, con un unico motivo di ricorso si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.346, comma secondo, c.p., in quanto dalle risultanze processuali sarebbe emerso che il DA avrebbe ricevuto il danaro dalle parti lese "come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale senza alcuna promessa di corruzione", che in effetti mai si sarebbe verificata, come dimostrato dal fatto che non si è individuato il pubblico ufficiale da corrompere e che l'imputato consegnò alla parte lesa un documento di esonero palesemente contraffatto.
DIRITTO
Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, per, manifesta infondatezza.
Del tutto inconsistenti sono, infatti, le censure circa la insussistenza nel caso di specie della contestata ipotesi di cui al secondo comma dell'art.346 c.p., in quanto, con motivazione del tutto adeguata e per nulla contraddittoria, la Corte d'Appello di Catania ha rilevato che "il DA ebbe a ricevere il danaro dalle parti lese adducendo il pretesto di dover "ungere" (e quindi "comprare il favore di") pubblici ufficiali ed impiegati del Distretto militare".
La differenza tra le due ipotesi di delitto previste dall'art.346 c.p. non sta nell'oggettiva destinazione del danaro o dell'altra utilità data o promessa, ma nella diversa rappresentazione della destinazione delle cose che l'agente fa al soggetto passivo;
nella prima ipotesi il millantatore si fa dare o promettere danaro o altra utilità come prezzo della sua mediazione presso il pubblico ufficiale;
nella seconda invece egli promette la corruzione del pubblico ufficiale (sez. VI, sent 7529 del 30-5-1990, rv.184457;
sez. VI, sent. 7976 del 26-8-1997, rv.209763). L'avere chiesto ed ottenuto il compenso col pretesto di "ungere" pubblici ufficiali non può che essere interpretato nel senso che il compenso stesso era, a detta del millantatore, destinato a comperarne il favore. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo fissare in euro 500 (cinquecento), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità stante la palese infondatezza delle censure formulate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2003.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 MARZO .