Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2001, n. 17923
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Sentenza 19 marzo 2001

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La differenza tra le due ipotesi di millantato credito non sta nell'oggettiva destinazione del denaro o altra utilità data o promessa all'agente ma nella prospettazione che questi ne fa e che consiste nel prezzo per la propria mediazione presso il pubblico ufficiale (art. 346, primo comma cod. pen.) ovvero nel costo della corruzione (art. 346, secondo comma).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2001, n. 17923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17923
    Data del deposito : 19 marzo 2001

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