Sentenza 15 ottobre 2003
Massime • 4
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ove sia riconosciuta la responsabilità dell'incolpato, la scelta della sanzione da applicare va effettuata, da parte della Sezione disciplinare del CSM, non già in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, ed implica un vero e proprio giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione che deve essere erogata; a tal fine devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari. Tale valutazione deve essere particolarmente approfondita qualora la scelta si rivolga alla più grave delle sanzioni previste dall'art. 19 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (la destituzione), sul presupposto che l'illecito contestato al magistrato sia di tale entità che ogni altra sanzione risulti insufficiente alla tutela di quei valori che la legge intende perseguire - con riferimento a qualsiasi comportamento posto in essere "in ufficio o fuori" (art. 18 R.Lgs. cit.) - e che sono costituiti dalla fiducia e dalla considerazione di cui il magistrato deve godere nonché dal prestigio dell'Ordine giudiziario.
Il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non è costituzionalmente sancito; pertanto, dal fatto che il processo disciplinare nei confronti dei magistrati si svolga, nel merito, in un unico grado non può ricavarsi alcun giudizio di incongruenza con riferimento alla disciplina che regola la materia o alcuna aporia nel sistema.
L'attribuzione dell'efficacia vincolante al giudicato penale, anche di condanna, nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, quanto all'accertamento dei fatti esaminati dal giudice penale, deriva dalla insindacabile discrezionalità del legislatore (riguardo ad una materia di rilevante interesse come è quella della responsabilità disciplinare) - in considerazione, soprattutto, della particolare posizione che gli appartenenti all'Ordine giudiziario hanno nell'ordinamento dello Stato, non comparabile con quella di altri soggetti -, e non lede ne' il diritto di difesa ne' il principio del contraddittorio, i quali sono ampiamente assicurati nel giudizio penale nel quale il magistrato è stato sottoposto prima del procedimento disciplinare, nel quale ultimo, nel corso della sua successiva prosecuzione dopo la necessaria sospensione, all'incolpato non è impedito di svolgere le sue ulteriori difese per dimostrare la mancanza di colpevolezza (sotto il diverso profilo dell'illecito disciplinare) ai fini della valutazione che la Sezione disciplinare del CSM deve compiere dei fatti già accertati. È pertanto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Stante l'ampia formulazione dell'art. 18 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, per accertare se il comportamento del magistrato sia o no rilevante sul piano disciplinare, è legittimo il ricorso a modelli deontologici o clausole di carattere generale ai quali la condotta del magistrato deve uniformarsi, tanto più che una elencazione tassativa dei singoli divieti ed obblighi rischierebbe di rendere insindacabili atteggiamenti che, pur non essendo espressamente contemplati, sono tuttavia considerati riprovevoli dalla coscienza collettiva o all'interno della categoria di cui fa parte l'interessato.
Commentari • 5
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 12 luglio 2017 (r.o. n. 159 del 2017), la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale «dell'art. 12 n. 5» (recte: art. 12, comma 5) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», «nella parte …
Leggi di più… - 3. La Corte Costituzionale in tema di sanzioni disciplinariMaria Cristina Amoroso · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Maria Cristina Amoroso Con la decisione del 197 del 4/07/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale, sollevate dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con le ordinanze del 12 luglio 2017, dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante la “disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, …
Leggi di più… - 4. La Corte Costituzionale in tema di sanzioni disciplinariMaria Cristina Amoroso · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Maria Cristina Amoroso Con la decisione del 197 del 4/07/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale, sollevate dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con le ordinanze del 12 luglio 2017, dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante la “disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, …
Leggi di più… - 5. La Corte Costituzionale in tema di sanzioni disciplinariMaria Cristina Amoroso · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 9 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2003, n. 15399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15399 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente di Sez.
f.f. di Primo Presidente -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di Sez. -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME1, elett.te dom.to in LOCALITA1,
presso lo studio dell'Avv. Prof. NOME2, che unitamente all'Avv. NOME3 e all'Avv. Prof. NOME4 lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso per Cassazione;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e MINISTRO DELLA GIUSTIZIA;
- intimati -
per l'annullamento della Sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 99.98 del 24 gennaio 2003 (Reg. Dep. n. 123/02);
sentita nella pubblica udienza del 10 luglio 2003 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
uditi gli Avv. NOME2, NOME3 e NOME4;
udito il P.M., nella persona del Dott. Domenico Iannelli, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso e per il rigetto dei motivi primo e secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 21 gennaio 1998 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 18 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, esercitava l'azione disciplinare nei confronti del Dott.
NOME1, all'epoca dei fatti magistrato di corte di appello con funzioni di Presidente di sezione presso il Tribunale di LOCALITA2, in base a due distinti capi di incolpazione: per avere, il 16 giugno 1997, depositato un provvedimento collegiale, del quale era stato presidente-relatore e che atteneva a misure di prevenzione patrimoniale a carica di tre soggetti, nonostante che la decisione non fosse frutto di deliberazione collegiale, avendo gli altri due componenti del collegio, il 10 giugno 1997, dopo l'inizio della discussione in Camera di Consiglio, chiesto il rinvio della Discussione stessa, che pertanto non era stata ultimata (capo a); e per avere nel medesimo provvedimento affermato, con ciò dimostrando negligenza inescusabile, elementi di fatto la cui esistenza era incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, vale a dire per avere indicato che per uno dei prevenuti la misura della sorveglianza speciale era cominciata a decorrere dal mese di novembre 1991 anziché dal mese di novembre 1992 e, per gli altri due, che dal Pubblico Ministero non era stata formulata alcuna proposta di misura di prevenzione personale, mentre la richiesta era stata non solo avanzata, ma anche esaminata dal Tribunale (capo b). Il procedimento disciplinare veniva sospeso perché nei confronti del magistrato era stato instaurato, per il fatto di cui al capo a) dell'incolpazione, un processo penale davanti al Tribunale di LOCALITA3. Tale processo si concludeva con sentenza del 19 maggio 2000 - poi confermata con sentenza del 1§ ottobre 2001 della Corte di appello di LOCALITA3, mentre il successivo ricorso per cassazione veniva rigettato con sentenza del 26 settembre 2002 - con la quale l'imputato, riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 479 c.p., veniva condannato, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della diminuente relativa al rito abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione - con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, il procedimento davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura riprendeva il suo corso e si concludeva con sentenza del 24 gennaio 2003, con la quale al magistrato, riconosciuto responsabile dell'incolpazione ascrittagli, veniva inflitta la sanzione della destituzione.
Il giudice disciplinare, dopo avere rilevato che, ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, l'accertamento dei fatti compiuto in sede penale è vincolante nel procedimento disciplinare - nel quale è solo consentita un'autonoma valutazione della gravità dei fatti in questione - osservava che dalla motivazione della sentenza che era stata emessa dalla Corte di appello di LOCALITA3 e che aveva utilizzato le testimonianze rese dalle Dott. NOME5 e NOME6, componenti del collegio presieduto dal Dott. NOME1, era risultato: che, dopo la discussione, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 1997 non era stata presa alcuna decisione sulla richiesta di misura di prevenzione patrimoniale a carico dei tre prevenuti, essendo stato concordato un rinvio della discussione allo scopo di verificare più attentamente la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge (che il relatore asseriva essere inesistenti); che peraltro nella tarda mattinata del 16 giugno successivo le Dott. NOME5 e NOME6 con loro sorpresa avevano appreso che dal Dott. NOME1 era stato depositato in cancelleria il provvedimento con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità della misura di prevenzione ed era stato revocato il sequestro dei beni già disposto;
che a fronte delle rimostranze delle colleghe il Dott. NOME1 si era limitato a replicare che la deliberazione collegiale era stata ormai adottata.
La Sezione disciplinare, poi, affermava che dagli atti dell'ispezione ministeriale era emerso che, contrariamente alla motivazione redatta dal Dott. NOME1, esistevano i presupposti per accogliere la richiesta relativa alla misura di prevenzione patrimoniale, dal momento che la misura di prevenzione personale applicata ad uno dei prevenuti era ancora efficace, essendo stata inflitta il 14 novembre 1992 e non il 14 novembre 1991 e che, riguardo agli altri due prevenuti, agli atti esisteva una richiesta di misura di prevenzione personale formulata dal Pubblico Ministero il 25 novembre 1996.
Tenuto conto dei fatti posti in essere dall'incolpato, in tal modo accertati, la Sezione disciplinare ne sottolineava la particolare gravità in relazione sia alle modalità della condotta, sia alla qualità personale di colui che li aveva connessi ed osservava che dai medesimi era derivato un irreparabile pregiudizio all'intero Ordine giudiziario in relazione alla fiducia, alla credibilità e alla leale e rigorosa osservanza della legge che debbono caratterizzare il comportamento dei magistrati.
In base a queste argomentazioni (a richiamati i rilievi espressi sulla personalità dell'incolpato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di LOCALITA4 nella seduta del 16 luglio 1998, la Sezione disciplinare riteneva adeguata la sanzione della destituzione.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Dott. NOME1, che ha dedotto tre distinti e complessi motivi (erroneamente indicati nel numero di quattro).
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'impugnazione il ricorrente, nel contestare il giudizio di colpevolezza espresso dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;
denuncia la nullità della sentenza e dell'intero processo nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 29 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, dell'art. 654 c.p.p. e dell'art. 2909 c.c., oltre a vizi di motivazione - come deve intendersi quanto a quest'ultimo vizio, ancorché non espressamente dedotto, avuto riguardo al contenuto delle censure - in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, e sostiene: a) che, contrariamente a quanto è stato affermato dalle SEZIONI UNITE CIVILI della Corte di Cassazione nella sent. n. 3304 del 30 marzo 1998, nella cui motivazione è stato fatto rinvio ai concetti espressi nella precedente sent. n. 7224 del 7 agosto 1996 (contenente peraltro un "obiter dictum", ravvisabile pure nella successiva sent. n. 12366 del 9 ottobre 2001), soprattutto dopo la riforma costituzionale relativa al giusto processo deve ritenersi esistente il dubbio di incostituzionalità del suddetto art. 29 del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, attesa l'evidente disparità di trattamento che risulta fra i magistrati e gli altri pubblici dipendenti, nei cui confronti non è disposta la vincolatività, sulla decisione che deve essere emanata nel procedimento disciplinare, del giudicato penale di condanna e tenuto conto del fatto che per i magistrati, al contrario di altre categorie di professionisti, non è previsto il doppio grado del giudizio di merito;
b) che, anche a voler prescindere dazi profili di incostituzionalità della norma sopra indicata, la Sezione disciplinare è venuta meno al compito che le è stato assegnato dalla legge, che è quello di sussumere il fatto nella previsione dell'art. 18 del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, avendo la stessa tratto dalla mera esistenza del giudicato penale la conseguenza della destituzione (la quale non era stata chiesta nemmeno dal Procuratore Generale), ove si consideri, soprattutto, che illegittimamente nella sentenza sono stati "contestati" i fatti che avevano formato oggetto dell'accertamento in sede penale;
c) che la condanna penale nei confronti del magistrato è stata emanata sulla base di testimonianze rese da due magistrati che avevano partecipato alla decisione in Camera di Consiglio e che pertanto erano inutilizzabili, essendo la deliberazione collegiale segreta (come di recente è stato affermato dalle SEZIONI UNITE CIVILI penali della Corte); d) che la Sezione disciplinare, nel valutare il comportamento dell'incolpato, non avrebbe dovuto ignorare tutta la serie di accadimenti che avevano caratterizzato la vicenda oggetto dei due capi di incolpazione, vale a dire che nel corso della Camera di Consiglio il presidente del collegio aveva invitato le altre due componenti a consultare il fascicolo processuale, che tale consultazione ben poteva essere effettuata nei giorni successivi (ma le due colleghe non vi avevano ottemperato), che esso NOME1 aveva sempre affermato, ostinatamente e caparbiamente, che nel fascicolo processuale mancavano gli elementi che potessero sorreggere la richiesta di misura di prevenzione patrimoniale, che le Dott. NOME5 e NOME6 nelle diverse loro deposizioni avevano usato le medesime espressioni (il che doveva far riflettere sulla loro credibilità), che al tempo dei fatti il Tribunale di LOCALITA2 era caratterizzato da ricorrenti astensioni del ceto forense e da carenze di organico nell'ufficio della Procura della Repubblica, che erano pendenti più procedimenti per incompatibilità di diversi magistrati e che, per conseguenza, nella valutazione del comportamento dell'incolpato non potevano essere pretermesse "le contraddizioni dell'accusa e, soprattutto, il contesto ambientale in cui il magistrato si era venuto a trovare"; d) che nella sentenza impugnata, il cui apprezzamento è stato limitato all'esame del parere del Consiglio giudiziario della Corte di appello di LOCALITA4, è stata omessa qualsiasi valutazione "della carriera e della operosità del magistrato, come risultanti dai pareri, emessi prima dei fatti per cui è causa, dai Consigli giudiziari di LOCALITA5 e di LOCALITA6; e) che la Sezione disciplinare non ha tenuto presente il precedente provvedimento dalla stessa Sezione emesso il 18 gennaio 2002 e successivo alla sentenza penale di secondo grado della Corte di appello di LOCALITA3, con il quale era stata rigettata la richiesta cautelare del Procuratore Generale di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio dell'incolpato; f) che nella valutazione del caso concreto il giudice disciplinare non ha tenuto conto delle circostanze già prese in considerazione in sede cautelare, vale a dire del mutamento di sede e dell'assunzione di nuove funzioni da parte del magistrato, del decorso di un notevole lasso di tempo dal fatto, della risonanza limitata che quest'ultimo aveva avuto (solo in ambito locale), in modo tale che lo stesso non era idoneo ad esercitare riflessi negatili sul prestigio dell'incolpato nel luogo diverso dove lo stesso era stato destinato (nel quale esso Dott. NOME1 aveva cominciato a godere di positiva e favorevole considerazione, come risultava dalla "tabella 7 gennaio 2000"); g) che nella sentenza impugnata non è stato nemmeno tenuto conto del fatto che il provvedimento dichiarativo della inammissibilità della richiesta di misura di prevenzione patrimoniale aveva avuto effetti soltanto per quattro giorni, essendo stato subito riformato dalla Corte di appello di LOCALITA4-sezione distaccata di LOCALITA7.
Tutte queste censure sono prive di fondamento.
1) Non sussiste il denunciato contrasto fra l'art. 29 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511 e gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione - e la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente deve essere dichiarata manifestamente infondata - per le ragioni già ampiamente esposte da queste SEZIONI UNITE CIVILI nelle pronunce richiamate nel ricorso per cassazione e, in particolare, in quella n. 7224 del 7 luglio 1996, privo di importanza ovviamente essendo quanto ora afferma il ricorrente, vale a dire che in quei giudizi la questione di costituzionalità non aveva rilievo ai fini della decisione che doveva essere emessa.
L'art. 29, quarto comma, del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, diversamente da quanto prevede l'art. 653 c.p.p. (come modificato dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97), che limita alla sentenza penale di assoluzione l'efficacia del giudicato negli altri giudizi per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, stabilisce che nel procedimento disciplinare promosso davanti alla speciale Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura "fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato". Ora, per confutare la tesi del ricorrente, basta rilevare, come di stato affermato da queste SEZIONI UNITE CIVILI nelle sentenze sopra indicate, che l'attribuzione dell'efficacia vincolante della pronuncia penale, sia di condanna che di assoluzione, nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, quanto all'accertamento dei fatti esaminati dal giudice penale, deriva dalla insindacabile discrezionalità del legislatore (riguardo ad una materia di rilevante interesse come è quella della responsabilità disciplinare) in considerazione, soprattutto, della particolare posizione che gli appartenenti all'Ordine giudiziario hanno nell'ordinamento dello Stato: in relazione ai quali, stante tale particolare posizione, non può essere nemmeno ipotizzato alcun raffronto con la posizione di altri soggetti, che siano dipendenti pubblici o che esercitino libere professioni, con la conseguenza che, a fronte dell'esistenza di situazioni disomogenee, inerenti di soggetti appartenenti a categorie del tutto diverse, non può parlarsi di violazione dell'art. 3 della Costituzione. D'altra parte, per escludere la denunciata violazione degli artt. 24 e 111 Cost. (nuovo testo) della medesima Costituzione è sufficiente osservare come il diritto di difesa e il principio del contraddittorio siano ampiamente assicurati nel giudizio penale al quale il magistrato è stato sottoposto prima del procedimento disciplinare, nel quale ultimo, nel corso della sua successiva prosecuzione dopo la necessaria sospensione, all'incolpato non è impedito di svolgere le sue ulteriori difese per dimostrare la mancanza di colpevolezza (sotto il diverso profilo dell'illecito disciplinare) ai fini della valutazione che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura deve compiere dei fatti già accertati.
2) Il principio del doppio grado di giurisdizione non è costituzionalmente sancito (cfr. Corte cost. 31 dicembre 1986 n. 301 e 3 aprile 1982 n. 69, in motivazione), sicché dal fatto che il processo disciplinare nei confronti dei magistrati si svolga, nel merito, in un unico grado non può ricavarsi alcun giudizio di incongruenza con riferimento alla disciplina che regola la materia o alcuna aporia nel sistema.
3) All'interno dell'ordinamento giuridico esistono norme c.d. elastiche o atipiche, le quali, essendo emanate per sanzionare sotto il profilo disciplinare fatti commissivi od omissivi posti in essere o da soggetti appartenenti. a particolari categorie o da coloro che sono tenuti, in generale, ad osservare determinati comportamenti nei confronti di altri soggetti, rimandano, quanto alla definizione dell'illiceità della condotta, a modelli o clausole di contenuto generale.
Ciò avviene, oltre che nei confronti di quei soggetti che fanno parte di ordini professionali (come, ad esempio, gli esercenti le professioni sanitarie o la professione legale), nella materia della responsabilità disciplinare dei magistrati, i quali, a norma dell'art. 18 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, sono obbligati ad osservare i doveri previsti dalla legge, a tenere in ufficio e fuori una condotta tale da non renderli immeritevoli della fiducia e della considerazione di cui debbono godere, a non compromettere il prestigio dell'Ordine giudiziario.
Per accertare se il comportamento del soggetto incolpato sia o no rilevante sul piano disciplinare, si deve fare ricorso a concetti di valore, che non possono che essere desunti dai suddetti modelli o clausole generali ai quali la condotta del medesimo soggetto deve uniformarsi. E tale rinvio deve essere considerato del tutto legittimo, anche perché una elencazione tassativa dei singoli divieti ed obblighi rischierebbe di rendere insindacabili atteggiamenti che, pur non espressamente contemplati, sono tuttavia considerati riprovevoli dalla coscienza collettiva o all'interno della categoria di cui fa parte l'interessato.
L'attuazione del sistema indicato implica che il potere di adattare la previsione astratta al caso concreto è dall'ordinamento processuale affidato, solamente ed esclusivamente, al giudice del merito: a quest'ultimo, e non al giudice di legittimità è attribuito il compito di valutare i comportamenti dei singoli, facendo ricorso a regole ricavabili, oltre che da specifiche previsioni di legge, anche da canoni di condotta espresse dalla collettività o da principi deontologici dettati all'interno di un determinato ordinamento. Pertanto, qualora il giudizio nei confronti di un soggetto verta sulla valutazione di un comportamento che è stato denunciato come contrario a regole astratte di condotta, la funzione del giudice del merito è quella di accertare se il comportamento del singolo, che dovrebbe essere sottoposto a sanzione, sia o meno conforme a quei modelli o clausole generali. E, poiché in tal modo si esplica il potere che ha il giudice di applicare la legge al caso concreto, tale potere può essere sottoposto al sindacato di legittimità, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, e sotto il profilo della violazione di legge, solamente se venga dedotta la non corretta individuazione delle clausole generali o l'attribuzione a tali clausole di un significato difforme da quello comunemente conferitogli. Inoltre, in caso di denuncia del vizio di falsa applicazione delle suddette clausole generali al caso concreto, la possibilità che ha il giudice di legittimità di sindacare la decisione impugnata è ancora più limitata, giacché, come è stato rilevato in dottrina, il sindacato deve essere circoscritto alla sola ipotesi che dal giudice del merito vengano enunciate valutazioni giuridiche che, oltre ad essere palesemente erronee, travalichino anche il caso concreto.
Dalla esposizione di questi concetti deriva l'inconsistenza della censura dedotta dal ricorrente in ordine alla asserita illegittimità dell'attività ermeneutica posta in essere nel caso di specie dal giudice del merito per stabilire l'illiceità della condotta esaminata.
La Sezione disciplinare, come è stato accennato in narrativa, ha affermato che i fatti accertati in sede penale presentavano una connotazione del tutto peculiare, di particolare gravità, e dovevano essere valutati in modo negativo con riferimento sia alle modalità della condotta, sia alla qualità soggettiva di colui che li aveva commessi, con incidenza parimenti negativa sulla fiducia, sulla considerazione e sulla credibilità di cui il magistrato e la magistratura tutta debbono godere nonché sul prestigio dell'Ordine giudiziario, anche perché, attesa la risonanza esterna che ne era conseguita e risultando irrecuperabile il vulnus inflitto al medesimo Ordine ed insanabile il pregiudizio prodotto, erano derivate conseguenze non eliminabili in merito alla fiducia, alla onestà, alla leale e rigorosa osservanza della legge che debbono caratterizzare il comportamento dei magistrati.
Ora, a parte che il ricorrente non indica quali siano le clausole generali che nel presente giudizio sarebbero state illegittimamente utilizzate o illegittimamente applicate al caso concreto, il vero è, da un lato, che il giudice del merito ha compiuto, in ordine ai fatti ormai definitivamente accertati dal giudice penale, la necessaria valutazione, suffragata da congrua e logica motivazione, in base ai poteri conferitigli dalla legge e in relazione a un modello astratto (di condotta ricavato dai principi di deontologia professionale che presiedono l'attività dei magistrati;
e, dall'altro, che la doverosa esposizione, nella motivazione che sorregge la sentenza impugnata, di tutta la vicenda che aveva dato causa al processo penale, prima, e a quello disciplinare, dopo, dalla Sezione disciplinare è stata fatta non già a fini di contestazione, ma per pervenire alla suddetta valutazione e per spiegarne le ragioni nel modo più corretto possibile.
4) Per disattendere le altre censure contenute nel nativo del ricorso valgono le seguenti considerazioni.
4.1. Ferma restando l'esistenza del giudicato penale, che impediva al giudice disciplinare, proprio a norma dell'art. 29, ultimo comma, del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, di porre di nuovo in discussione i fatti già accertati, nel procedimento disciplinare, come si deve ritenere in base agli scarni elementi forniti nel ricorso, le testimonianze hanno riguardato circostanze esterne e successive alla Camera di Consiglio presieduta dal Dott. NOME1, oggetto delle medesime essendo state le vicende, inerenti al deposito di un provvedimento in relazione al quale, secondo la conclusione cui era pervenuto il giudice penale, collegialmente non era stata adottata alcuna decisione finale.
4.2. Tutte le circostanze di fatto delle quali viene denunciato l'omesso esame da parte del giudice di merito o consistevano in elementi fattuali già accertati, in senso difforme da quello ora indicato dal ricorrente, in sede penale - dato che in tale sede la tesi difensiva dell'imputato era stata smentita dalle prove raccolte - o erano prive di rilevanza ai fini della pronuncia che doveva essere emessa dal giudice disciplinare (e non concernono, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., punti decisivi della controversia). Ne deriva che bene ha fatto la Sezione disciplinare, da un lato, a non prendere in considerazione le argomentazioni che erano state svolte, in punto di fatto, dall'incolpato e delle quali in questa sede di legittimità viene di nuovo riproposta l'esposizione e, dall'altro, a basare la sua attenzione, ai fini della necessaria valutazione disciplinare, sul comportamento tenuto dall'incolpato in base ai fatti ormai definitivamente accertati in sede penale. Inoltre, come occorre aggiungere, per quanto concerne l'incolpazione relativa al secondo capo, dalla Sezione disciplinare sono state utilizzate le risultanze probatorie emerse dall'indagine ispettiva eseguita dal Ministero della Giustizia e, su questo aspetto della causa, nel ricorso per cassazione non è stata formulata alcuna specifica censura.
4.3.
Considerato che
le censure dedotte nel primo motivo del ricorso sono rivolte, come si è detto, a contestare il giudizio di colpevolezza espresso dal giudice del merito, insindacabile in questa sede di legittimità in quanto congruamente motivata ed immune da qualsiasi vizio logico o da errori di diritto (v. quanto è stato sopra esposto) è la valutazione finale compiuta dal medesimo giudice, il quale, ai fini di tale valutazione - su fatti, come giova ancora una volta ribadire, ormai definitivamente accertati - non doveva, per legge, svolgere alcun'altra indagine. Senza contare, poi, che allo scopo di ritenere la colpevolezza del magistrato non era necessario acquisire i pareri che nelle opportune sedi erano stati espressi sulla attività e sulla personalità del medesimo in epoca sia precedente che successiva ai fatti per cui è causa e, quindi, non occorreva nemmeno recepire la (indicata nel ricorso per cassazione) "tabella 7 gennaio 2000", della quale, peraltro, non sono stati precisati ne' la natura ne' il contenuto.
4.4. Il provvedimento cautelare, per sua stessa natura, è basato su presupposti del tutto diversi da quelli che debbono essere utilizzati a sostegno della decisione resa a conclusione del giudizio di merito promosso per accertare l'esistenza della responsabilità dell'incolpato. Pertanto, non può destare meraviglia il fatto che nel caso in esame la Sezione disciplinare non abbia preso in considerazione la pronuncia che era stata emanata dalla medesima Sezione a seguito del procedimento cautelare instaurato nei confronti del Dott. NOME1: la decisione di non sospendere cautelarmente quest'ultimo dalle funzioni e dalla stipendio era stata fondata - come si deve ritenere in base alle argomentazioni svolte nel ricorso per cassazione - sulla mancanza del "periculum in mora", atteso che il magistrato aveva ottenuto, su sua richiesta, l'immediato trasferimento in un'altra sede giudiziaria.
4.5. Bene ha fatto il giudice disciplinare a disattendere l'ulteriore tesi difensiva dell'incolpato, di nuovo prospettata in questa sede sotto il profilo del vizio di motivazione, dal momento che la risonanza solo in ambito locale dell'intera vicenda che aveva coinvolto il magistrato e l'immediata eliminazione, da parte della Corte di appello, degli effetti derivanti dall'illegittimo provvedimento emesso dal medesimo non integravano elementi tali da escludere che il riprovevole comportamento del Dott. NOME1, addirittura rilevante a fini penali, avesse leso il prestigio dell'Ordine giudiziario.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., dell'art. 24, secondo comma, Cost. e dell'art. 111 Cost. ed il vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5) e, dopo essersi dilungato ad argomentare sul principio costituzionale del giusto processo, commentandone il concetto e spiegandone il modello anche per mezzo di numerosi richiami dottrinari, osserva: a) che all'udienza dell'11 maggio 2001, relativa al procedimento cautelare svoltosi in precedenza nei suoi confronti, il suo difensore aveva chiesto che fossero acquisiti "l'elenco, già chiesto, di quanti procedimenti disciplinari e di quanti ex art. 2 della legge sulle guarentigie sono stati instaurati a carico di magistrati di LOCALITA2 nonché le controdeduzioni presentate dal Dott. NOME1 al Consiglio giudiziario di LOCALITA4, ma tali richieste erano state ignorate con evidente violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei principi del contraddittorio e del giusto processo"; b) che la mancata acquisizione di tali documenti non ha consentito alla Sezione disciplinare di valutare il contesto nel quale i fatti, definitivamente accertati dal giudice penale, si erano verificati, non essendo stata acquisita la conoscenza sul numero dei procedimenti disciplinari e per incompatibilità ambientale a carico dei magistrati di LOCALITA2, sul numero delle udienze penali tenute, sui motivi degli impedimenti, sull'organico della Procura, sulle astensioni dalle udienze degli avvocati del Foro di LOCALITA2, sui decreti del Presidente del Tribunale aventi per oggetto la soppressione delle udienze penali, sulle statistiche inerenti alla produttività dei magistrati (dalle quali risultava che esso NOME1 vantava, rispetto agli altri magistrati dell'ufficio, il deposito del maggior numero di sentenze penali dibattimentali), sulle funzioni di presidente dei collegi penali da esso svolte;
c) che il giudice disciplinare ha fondato il suo convincimento solamente sul parere espresso dal Consiglio giudiziario di LOCALITA4, emanato dopo i fatti per cui è causa ed oggetto di specifica contestazione nella sede opportuna, senza considerare gli oltre venti anni di carriera del magistrato.
Anche questo motivo è infondato.
Premesso che anche le censure sopra esposte investono il giudizio di colpevolezza espresso dalla Sezione disciplinare (e non la decisione finale sulla sanzione erogata), non possono che condividersi, in linea di diritto, le complesse argomentazioni svolte nel ricorso per cassazione (da pag. 21 a pag. 26) in ordine al rilievo secondo cui il procedimento disciplinare - il quale, come va qui sottolineato, sebbene venga comunemente denominato "procedimento", è un vero e proprio processo giurisdizionale - deve essere improntato, come soprattutto dispone il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione e in osservanza degli altri principi costituzionali indicati dal ricorrente, alla regola della reciproca parità fra tutte le parti in causa e della soggezione dell'attività, adottata dalle parti e soprattutto dal giudice, soltanto alla legge. Il fatto è, però, che con le suddette censure vengono in definitiva denunciati, in modo ripetitivo, semplici vizi di motivazione relativi alla (asserita) inerzia sul piano istruttorio-dibattimentale che sarebbe stata posta in essere dal giudice disciplinare (benché sollecitato), ma non rilevanti ai fini della decisione ed attinenti, oltre tutto, ad un procedimento diverso (quello cautelare), sicché le censure in questione debbono essere disattese ove soprattutto si consideri: 1) che nel ricorso non si indica se la richiesta di acquisizione dei documenti fosse stata rinnovata nel procedimento, relativo al merito, che ha dato luogo alla sentenza impugnata;
2) che dalla indicazione del contenuto dei documenti, dei quali sarebbe stata omessa l'acquisizione, si evince la non decisività dei medesimi ai fini della pronuncia che doveva essere emessa sulla esistenza o no della colpevolezza del magistrato, evidente essendo che la Sezione disciplinare, stante l'accertamento dei fatti compiuto in sede penale (con efficacia preclusiva di ogni diversa, contraria conclusione), non doveva fare altro, come è stato esposto nella trattazione del primo motivo, che compiere la sua personale valutazione di tali fatti, senza tenere conto di vicende pregresse o di circostanze del tutto estranee, allo scopo di stabilire se gli stessi, oltre che integrare un illecito penale, avessero anche rilevanza disciplinare. Con il terzo motivo dell'impugnazione (per mero errore materiale indicato con il n. 4) il ricorrente investe la pronuncia finale relativa alla sanzione ed assume che il provvedimento di destituzione (definito nel ricorso per cassazione "lacerante ed avvilente non solo per il diretto destinatario") è stato adottato con motivazione meramente apparente ed illogica, senza la valutazione di elementi che, se esaminati, avrebbero condotto ad una diversa decisione "in relazione al modesto fatto reato posto in essere". Al riguardo il ricorrente sostiene: ad che le ragioni poste a base della pronuncia impugnata, relative alla più grave delle sanzioni disciplinari previste per i magistrati, lungi dall'essere concrete i persuasive, si segnalano per genericità in quanto riferibili a qualsiasi fattispecie sovrapponibile a quella in esame e consistono, senza alcun richiamo dei precedenti della vita professionale del magistrato e senza che sia stata fornita adeguata risposta alla richiesta formulata dal Procuratore Generale - il quale aveva domandato la sanzione della censura - in una sequenza di meri rilievi privi di qualsiasi concreto contenuto;
b) che la Sezione disciplinare, dopo avere nel corso del procedimento emanato ordinanze "di inammissibilità o di irrilevanza di quesiti" che erano stati dalla difesa rivolti alle testimoni (allo scopo di verificare l'esiguità, in termini di antigiuridicità, del fatto posto in essere dall'incolpato e di far rimarcare la mancata collaborazione fornita dalle due colleghe, la quale "se intervenuta, avrebbe scongiurato quanto è oggetto del giudizio"), ha omesso di prendere in considerazione i seguenti elementi: la dimensione soggettiva dell'illecito, attesa l'assenza nel magistrato di una volontà diretta ad una finalità trasversale o comunque deviata, il contesto giudiziario-ambientale di LOCALITA2, il limitato disvalore etico-sociale del fatto illecito contestato - risoltosi, in definitiva, in un falso irrilevante - l'avvenuta abrogazione, con l'art. 9 della legge n. 19 del 1990, della regola della destituzione di diritto, il principio desumibile dall'art. 5 della legge 27 marzo 2001 n. 97, secondo cui, per i pubblici dipendenti, la condanna inferiore a tre anni di reclusione, anche per corruzione in atti giudiziari o per concussione o per peculato, non determina la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego;
c) che nella sentenza impugnata non è stato tenuto conto del fatto che con il secondo capo dell'incolpazione era stata contestata una negligenza inescusabile in relazione al mancato esame degli atti processuali, mentre l'opposizione delle altre due componenti del collegio era stata basata sulla loro cognizione personale degli atti di un precedente processo, con il che è dimostrato, in primo luogo, che agli atti del processo che ha dato luogo al procedimento disciplinare mancava la copia del decreto relativo alla misura di prevenzione personale, evidentemente causata dal disordine dell'ufficio della cancelleria, in secondo luogo, che il magistrato, lungi dal porre in essere una negligenza inescusabile, aveva manifestato tutto il suo zelo nel rispettare il termine stabilito dalla legge per il deposito del provvedimento (essendo stata la relativa deliberazione già adottata, come attesta il fatto che le altre due componenti del collegio avevano chiesto che "la decisione" - perciò stesso già intervenuta - venisse sospesa in attesa di più approfonditi accertamenti); d) che la Sezione disciplinare non ha tenuto conto di sue precedenti decisioni, con le quali, in relazione a fatti di rilevanza penale maggiore di quelli a lui contestati, era stata comminata una sanzione meno grave;
e) che il giudice del merito non ha considerato che, a fronte della pregressa laboriosità e rettitudine del magistrato, si era trattato di un fatto isolato, che non aveva avuto alcun riflesso al di fuori dell'ambito giudiziario locale, sia perché il provvedimento era stato subito sospeso e poi parzialmente riformato dal giudice di secondo grado, sia perché non era derivato alcun profitto o danno ad alcuno;
f) che il giudice disciplinare, nel fondare la sua decisione sul parere emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di LOCALITA4, non ha tenuto conto del fatto che tale parere atteneva all'ultimo periodo della vita professionale del magistrato te non era definitivo, essendo stato gravato dalle controdeduzioni dell'interessato.
Queste censure sono fondate nei limiti che saranno indicati. 1) A conclusione del processo disciplinare promosso nei confronti del magistrato e in caso di riconosciuta responsabilità del medesimo, da parte dell'apposita Sezione costituita presso il Consiglio Superiore della Magistratura va effettuato, non già in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, un vero e proprio giudizio di proporzionalità fra il fatto addebitato e la sanzione che deve essere erogata, in base al quale debbono formare oggetto di valutazione, in primo luogo, la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, in secondo luogo, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che lo hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari. Tale valutazione deve essere particolarmente approfondita qualora la scelta si rivolga alla più grave delle sanzioni previste dall'art. 19 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511 (la destitutione) sul presupposto che l'illecito contestato al magistrato sia di tale entità che ogni altra sanzione risulti insufficiente alla tutela di quei valori che la legge intende perseguire - con riferimento a qualsiasi comportamento posto in essere "in ufficio o fuori" (art. 18 del R.D.Lgs. n. 511 del 1946) - e che sono costituiti dalla fiducia e dalla considerazione di cui il magistrato deve godere nonché dal prestigio dell'Ordine giudiziario.
2) Nel caso in esame la Sezione disciplinare ha considerato i fatti materiali posti in essere dal Dott. NOME1 - del quale, per quello contestato con il capo a), in sede penale era stata riconosciuta la colpevolezza e che era stato condannato a mesi otto di reclusione - della massima gravità, tale da causare un pregiudizio al prestigio del medesimo magistrato e dell'intero Ordine giudiziario. Trattasi di una valutazione riservata dalla legge al giudice del merito e sorretta da adeguata e logica motivazione, tenuto conto della condotta del magistrato già definitivamente accertata e consistente, da un lato, nell'avere il medesimo adottato, unilateralmente, un provvedimento che non era stato deliberato in sede collegiale, falsamente facendo apparire il contrario e, dall'altro, nell'avere pretermesso l'esame di rilevanti (addirittura decisive) risultanze documentali esistenti in atti. A fronte di tale valutazione le contrarie argomentazioni svolte dal ricorrente si risolvono, in definitiva, in un apprezzamento degli elementi acquisiti al giudizio diverso da quello compiuto dal giudice del marito, come tale inammissibile in questa sede di legittimità. D'altra parte, la tesi sostenuta dal medesimo ricorrente in ordine alla limitata entità, dal punto di vista materiale, del fatto oggetto del primo capo dell'incolpazione, definito nel ricorso per cassazione "modesto fatto reato" e "falso irrilevante", non merita alcuna confutazione, trattandosi di falso ideologico posto in essere nell'esercizio della funzione giurisdizionale ed in relazione ad un procedimento di particolare rilevanza penale (in quanto diretto ad accertare la fondatezza di una richiesta di misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di soggetti che si erano macchiati di gravi reati). E a nulla rileva che la decisione ideologicamente falsa che ne era derivata fosse stata immediatamente annullata dal giudice dell'appello.
Su questo punto della decisione, pertanto, del tutto inconferenti risultano i rilievi critici svolti nel ricorso per cassazione, con riferimento ai quali, per completezza, vanno aggiunte le seguenti, brevi considerazioni.
2.1. Dal ricorrente non viene indicato ne' il contenuto specifico delle domande che erano state rivolte alle testimoni ne' la motivazione che ha indotto la Sezione disciplinare a non ammetterle, con la conseguenza che la Corte non è ora in grado di valutare la decisività della corrispondente censura.
2.2. Nel ricorso per cassazione, anche al (diverso) fine relativo alla pronuncia finale emessa dalla Sezione disciplinare (quella riguardante la sanzione erogata), non si tiene conto del fatto che in questa sede di legittimità non è possibile porre di nuovo in discussione la veridicità dei fatti materiali accertati in sede penale, in relazione al primo capo dell'incolpazione, essendo ciò impedito, in primo luogo, dai limiti del giudizio di legittimità e, soprattutto, dalla intervenuta preclusione derivante dalla disposizione contenuta nel suddetto art. 29, ultimo comma, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511.
2.3. Non può la Corte, com'è ovvio, stabilire il grado di legittimità di una decisione emessa da un organo giudiziario ponendola a confronto con una precedente o cori una pluralità di precedenti pronunce rese dal medesimo organo, trattandosi di valutazioni del caso concerto riservate al giudice del merito.
2.4. Nessun rilievo, ai fini della decisione che doveva essere emessa, ha il fatto che da parte del legislatore sia stata eliminata l'ipotesi della destituzione di diritto del magistrato che si rende colpevole di gravi mancanze e ugualmente irrilevante su un piano giuridico (v. quanto è stato detto nella trattazione del primo motivo del ricorso) è la distinzione fatta dal medesimo legislatore, sotto il profilo disciplinare, fra magistrati e gli altri dipendenti dello Stato.
2.5. La Sezione disciplinare, come è evidente, non aveva l'obbligo di motivare le ragioni che l'hanno indotta a non condividere la richiesta formulata dal Procuratore Generale.
2.6. Lo zelo che il magistrato deve osservare nel rispetto del termine stabilito dalla legge per il deposito di un provvedimento, del quale è stato estensore, certamente non elimina il pregiudizio, in termini di perdita di prestigio, che al medesimo magistrato e all'intero Ordine giudiziario deriva dall'essere il provvedimento stesso frutto di un comportamento addirittura giuridicamente rilevante sul piano penale.
3) Non ugualmente puntuale o addirittura carente risulta la motivazione che sorregge la sentenza impugnata nell'analisi degli altri elementi indicati nel principio di diritto enunciato nel precedente paragrafo 1^.
Il giudice disciplinare, dopo avere illustrato con dovizia di argomenti (come sopra si è detto) la gravità dei fatti materiali oggetto della contestata incolpazione, ha poi affermato che "anche la valutazione complessiva della personalità dell'incolpato va tenuta presente ai fini della sanzione da applicare", aggiungendo che tale (del tutto negativa) valutazione emergeva "dai rilievi sui profili professionali formulati nel parere espresso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di LOCALITA4 nella seduta del 16 luglio 1998".
Con quest'ultima, unica argomentazione il giudice del merito, pur avendo dimostrato di conoscere la regola secondo cui l'indagine deve riguardare anche la personalità dell'incolpato, non è peraltro pervenuto alla corretta applicazione della medesima, considerato, in primo luogo, che il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di LOCALITA4 era stato reso in epoca immediatamente successiva agli accadimenti che avevano dato luogo al procedimento disciplinare, mentre, in base al principio di diritto sopra enunciato, la valutazione in questione avrebbe dovuto riguardare anche la pregressa attività professionale del magistrato;
in secondo luogo, che nella sentenza non è stato riportato il contenuto del parere in questione, sicché non è dato conoscere se in esso fossero stati utilizzati, quali presupposti di fatto, soltanto i suddetti accadimenti o anche altri ed estranei elementi;
e, infine, che non sono state riportate le controdeduzioni che erano state fornite dall'interessato, delle quali, nel quadro complessivo dell'apprezzamento di tutti i dati utili per l'erogazione di una sanzione di cosi rilevante entità, occorreva pure l'esame. Il giudice disciplinare, inoltre, solo per uno dei due capi di incolpazione ha tenuto conto dell'altra regola, quella che impone che l'indagine necessaria per rendere la sanzione proporzionata all'illecito e alla accertata responsabilità deve essere svolta anche sull'elemento soggettivo e sui motivi che hanno indotto il magistrato a tenere il comportamento sanzionato.
Va al riguardo rilevato che nella sentenza impugnata, mentre è stata sottolineata l'inescusabile negligenza che aveva caratterizzato la condotta del Dott. NOME1 con riferimento al capo b) dell'incolpazione - col che è stato reso manifesta che, per questa parte, non sono mancati l'esame e la valutazione dell'elemento psicologico dell'illecito, la cui esistenza è stata tratta, per rispondere ad una delle censure formulate nel ricorso per cassazione, dalle risultanze probatorie raccolte nel corso dell'indagine ispettiva - viceversa, per quanto concerne l'incolpazione di cui al capo a), non si fa alcun cenno su tale, essenziale elemento: si noti in proposito che, secondo quanto si afferma nel ricorso per cassazione, da parte del giudice penale era stato riconosciuto che il magistrato non aveva inteso perseguire interessi (di natura patrimoniale, come deve intendersi) più o meno disdicevoli propri o altrui.
Riguardo al capo in questione è mancata, quindi, la completa (e doverosa) attività di valutazione da parte del giudice del merito in ordine all'elemento soggettivo dell'illecito contestato, mentre in modo insufficiente è stata svolta quella sulla personalità dell'incolpato.
Sono questi i vizi, denunciati nel ricorso per cassazione, che inficiano la sentenza impugnata e che impongono in sede di rinvio, quanto alla scelta della sanzione, una più approfondita attività (ove occorra) di indagine e di necessaria, rinnovata valutazione. Ragion per cui, rigettati i motivi primo e secondo del ricorso, deve essere accolto, nei termini testè indicati, il terzo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte.
La causa deve essere rinviata alla medesima Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, la quale, tenuto conto, quanto alla sua composizione, della sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 3-22 luglio 2003, dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato nella trattazione del terzo motivo (v. il paragrafo 1^).
Poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva, non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso, rigetta i motivi primo e secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Nulla per le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2003