Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2003, n. 15399
CASS
Sentenza 15 ottobre 2003

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In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ove sia riconosciuta la responsabilità dell'incolpato, la scelta della sanzione da applicare va effettuata, da parte della Sezione disciplinare del CSM, non già in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, ed implica un vero e proprio giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione che deve essere erogata; a tal fine devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari. Tale valutazione deve essere particolarmente approfondita qualora la scelta si rivolga alla più grave delle sanzioni previste dall'art. 19 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (la destituzione), sul presupposto che l'illecito contestato al magistrato sia di tale entità che ogni altra sanzione risulti insufficiente alla tutela di quei valori che la legge intende perseguire - con riferimento a qualsiasi comportamento posto in essere "in ufficio o fuori" (art. 18 R.Lgs. cit.) - e che sono costituiti dalla fiducia e dalla considerazione di cui il magistrato deve godere nonché dal prestigio dell'Ordine giudiziario.

Il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non è costituzionalmente sancito; pertanto, dal fatto che il processo disciplinare nei confronti dei magistrati si svolga, nel merito, in un unico grado non può ricavarsi alcun giudizio di incongruenza con riferimento alla disciplina che regola la materia o alcuna aporia nel sistema.

L'attribuzione dell'efficacia vincolante al giudicato penale, anche di condanna, nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, quanto all'accertamento dei fatti esaminati dal giudice penale, deriva dalla insindacabile discrezionalità del legislatore (riguardo ad una materia di rilevante interesse come è quella della responsabilità disciplinare) - in considerazione, soprattutto, della particolare posizione che gli appartenenti all'Ordine giudiziario hanno nell'ordinamento dello Stato, non comparabile con quella di altri soggetti -, e non lede ne' il diritto di difesa ne' il principio del contraddittorio, i quali sono ampiamente assicurati nel giudizio penale nel quale il magistrato è stato sottoposto prima del procedimento disciplinare, nel quale ultimo, nel corso della sua successiva prosecuzione dopo la necessaria sospensione, all'incolpato non è impedito di svolgere le sue ulteriori difese per dimostrare la mancanza di colpevolezza (sotto il diverso profilo dell'illecito disciplinare) ai fini della valutazione che la Sezione disciplinare del CSM deve compiere dei fatti già accertati. È pertanto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

Stante l'ampia formulazione dell'art. 18 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, per accertare se il comportamento del magistrato sia o no rilevante sul piano disciplinare, è legittimo il ricorso a modelli deontologici o clausole di carattere generale ai quali la condotta del magistrato deve uniformarsi, tanto più che una elencazione tassativa dei singoli divieti ed obblighi rischierebbe di rendere insindacabili atteggiamenti che, pur non essendo espressamente contemplati, sono tuttavia considerati riprovevoli dalla coscienza collettiva o all'interno della categoria di cui fa parte l'interessato.

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    di Maria Cristina Amoroso Con la decisione del 197 del 4/07/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale, sollevate dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con le ordinanze del 12 luglio 2017, dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante la “disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, …

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  • 5La Corte Costituzionale in tema di sanzioni disciplinari
    Maria Cristina Amoroso · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 9 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2003, n. 15399
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15399
Data del deposito : 15 ottobre 2003

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