Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2016, n. 12255
CASS
Sentenza 26 gennaio 2016

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L'obbligo del giudice del rinvio di attenersi alle direttive impartite riguarda esclusivamente il principio di diritto enunciato, con la conseguenza che, quando l'annullamento è stato determinato dalla omessa valutazione di una richiesta di assunzione di una prova reputata decisiva, il giudice del rinvio non è vincolato nelle modalità di assunzione della stessa, comunque rimesse alla sua piena discrezionalità. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice del rinvio di procedere all'audizione di una minore con l'ausilio di uno psicologo ma non anche di disporre una consulenza psicologica sulla stessa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2016, n. 12255
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12255
    Data del deposito : 26 gennaio 2016

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