Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2025, n. 38313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38313 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
38313-25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da: Luigi Agostinacchio Marco Maria Alma
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ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da
- Presidente -
-Relatore-
SENTENZA
Sent. n. 1847/2025 sez. R.G.N. 25264/2025 CC-22/10/2025 in caso di diffusione de presente provvediment omettere le generalité gli altri dati identificativ à norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto disposto d'ufficio richiesta di parte Imposto dalla legge
AL SQ nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Aiello
avverso la sentenza emessa in data 05/05/2025 dalla Corte di appello di Torino, terza sezione penale
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate in data 14/10/2025 dall'avv. Carlo Aiello, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa in data 30/01/2024 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino che, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato SQ AL responsabile dei delitti di estorsione, violazione di domicilio, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento;
esclusa la contestata recidiva, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. e ritenuta la continuazione tra i reati contestati e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Torino in data 05/05/2022, lo aveva condannato alla pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, con sostituzione della sanzione detentiva nella detenzione domiciliare per pari durata.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) ed e), cod. proc. pen. la violazione di legge con riferimento all'art. 597, comma 3, codice di rito e la mancanza nonché manifesta contraddittorietà della motivazione in punto di determinazione della pena. Rileva la difesa ricorrente che il Giudice di primo grado aveva operato la diminuzione per la riconosciuta diminuente prevista dall'art. 89 cod. pen. solo con riferimento alla pena base stabilita per il reato più grave contestato al capo A) di imputazione (anni cinque ed euro 1.200,00 di multa) e non ai reati satellite, così pervenendo ad un calcolo erroneo. Investita della questione con specifico motivo di appello, la Corte territoriale, pur riconoscendo la correttezza dell'assunto difensivo secondo cui la diminuzione ex art. 89 cod. pen. deve riguardare anche gli aumenti a titolo di continuazione, avrebbe così si legge nel ricorso- "confermato la misura degli aumenti operati dal giudice di primo grado, aumentando ogni singola pena per ciascun reato satellite ed operando poi su ognuno di essi una riduzione di 1/3", cosi violando il divieto di reformatio in peius.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Diversamente da quanto prospettato dalla difesa ricorrente, la Corte di appello (pag. 13 della sentenza impugnata) ha confermato l'entità della sanzione inflitta con la sentenza di primo grado ritenendo che, nel calcolare i singoli aumenti
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SUPREMA
di pena per i tre reati avvinti dal vincolo della continuazione, il giudice già avesse operato, per ognuno di essi, la riduzione di un terzo per effetto del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 89 cod. pen.; ha quindi affermato che ciascun quantum era congruo e proporzionato al singolo fatto. Il collegio di merito non ha pertanto in alcun modo aumentato il quantum stabilito ai sensi dell'art. 81 cod. pen., operazione che, nella specie, avrebbe comportato la violazione del divieto di reformatio in peius. Al contrario, ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale - che qui si intende ribadire - secondo cui in tema di reato continuato, se il giudice non ha espressamente indicato le imputazioni in relazione alle quali è stata riconosciuta l'attenuante del vizio parziale di mente, questa deve intendersi riferita a tutti i reati in contestazione, sia per la mancanza di una specifica indicazione di segno contrario, sia per la natura di tale diminuente che è circostanza inerente alla persona del colpevole e, pertanto, concedibile in relazione a tutti i fatti addebitatigli (Sez. 2, n. 8749 del 22/11/2019-dep. 2020, Pavone, Rv. 278528; Sez. 6 sentenza n. 12414 del 08/03/2011, PG in proc. V., Rv. 249646; Sez. 1, n. 37108 del 20/09/2002, [...]).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2025
Il Consigliere estesore OL BO
Il Presidente Luigi Agostinacchio
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 26 NOV. 2025
IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
LA IA
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Il Presidente Auigi Agostinacchio togleader