Sentenza 2 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11532 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
IN NO E DEL1-1532/02 REPUBBLICA ITALIANA A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione a decreto SEZIONE TERZA CIVILE ingiuntivo per pagamento somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARBONE Presidente R.G.N. 5895/00 Dott. Vincenzo Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.29 140 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Ud. 09/05/02 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RR AN, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GAETANO DI FRONZO con studio in 70122 BARI VIA PICCINNI 122, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CTP SNC, con sede in Parma, in persona del legale pro tempore Sig. GU NA,rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BAIAMONTI 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PICONE, difeso 2002 dall'avvocato GLAUCO BASSETTO, giusta delega in atti;
1108 - controricorrente avversO la sentenza n. 828/99 del Giudice di pace di PARMA, emessa il 14/12/99 e depositata il 17/12/99 (R.G. 1955/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Parma, con sentenza del 17 dicembre 1999, ha rigettato l'opposizione proposta da NN EL contro il decreto ingiuntivo, emesso dal- lo stesso giudice di pace, con il quale l'opponente era stata condannata a pagare alla Società C.T.P. la somma di lire 1.350.000 a titolo di prezzo di un biglietto di viaggio che era stato prenotato dall'interessata. NN EL, con l'atto di opposizione, aveva de- dotto che aveva sempre provveduto a pagare i biglietti aerei acquistati attraverso un suo conoscente in Reggio Emilia, producendo ricevuta fiscale emessa in favore di un tour operator. La Società C.T.P. aveva contestato quest'eccezione, rilevando che la fattura da essa emessa non forniva la 2 prova del pagamento da parte della EL.
2. Il giudice di pace ha ritenuto raggiunta la pro- provveduto al pagamento del va che la Società aveva prezzo di un viaggio aereo per le Isole Barbados, pre- notato dall'interessata.
3. NN EL ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, addebitando al- la decisione il vizio di difetto di motivazione. La snc C.T.P. ha resistito con controricorso. Il P.M., richiesto di rendere le sue conclusioni ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
4. Contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore a lire due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate se- condo equità, anche quando il giudice abbia fatto ap- plicazione di una norma di legge, con ○ senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) non è am- messo il ricorso per cassazione per difetto di motiva- zione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato non sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un pun- to decisivo della controversia, si risolva in un'ipote- si di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione: Cass. 7 marzo 3 1999, n. 716/SU.
5. Il principio, condiviso dal Collegio, si applica alla presente fattispecie. Il giudice di pace nella motivazione, infatti, ha richiamato i risultati dell'indagine istruttoria com- piuta sui fatti. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio debbono essere poste a carico della ricorrente, in base alla regola della soc- combenza.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- in €..64,09 oltre onorari liquidati in € quida 500,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 9 maggio 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. 14 4.1214 Il Presidente DIRETTORE DI CANCELLERIA Depositate in Canceteria Umberto Cicero Canceteria oggi, 02 AGO 2002. IL DIRETTORE DI CANCELLERIA berto Cicero Umberto