Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/2003, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPI0030 5 /0 3 IN NOME F CASSAZIONE Oggetto -VENDITA PROMESSA SEZIONE SECONDA CIVILE DI-VENDITA - NOLLITA- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RILEYABILITA D'UFFICIO Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 3551/00 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere 6284/00 641 Consigliere- Dott. Carlo CIOFFI Cron. Rep. 120 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere Ud.30/10/02 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MU US, SI HE TO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RAFFAELLO GIOVAGNOLI 6, presso lo studio dell'avvocato TERESA ASSENSIO, difesi dall'avvocato DOMENICO DELL'ACCIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
PRODOCOOP SRL ora INTERCOOP SCARL;
- intimato e sul 2° ricorso n° 06284/00 proposto da: SCARL, (già PRODOCOOP SRL) in persona del 2002 INTERCOP rappresentante pro tempore FIORE MAURANGELO 1390 legale -1- elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CAVALLEGGERI 4, presso lo studio dell'avvocato GEMMA PATERNOSTRO, difeso dagli avvocati OLINTO VALENTINI, ENRICO DEL MONACO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
US, SI HE TO, MU elettivamente domiciliati in ROMA VIA RAFFAELLO GIOVAGNOLI 6, presso lo studio dell'avvocato TERESA ASSENSIO, difesi dall'avvocato DOMENICO DELL'ACCIO, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 488/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 19/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per accoglimento primo motivo ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Assorbito ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Con contratto preliminare del 20 luglio 1991, SC PP e IN RG NI promisero di vendere a CO IC, che a sua volta si obbligò ad acquistare per sé o per persona od ente da nominare, la masseria ubicata in agro di Corato alla contrada Piano Mangieri estesa ha. 121.56.08. Del prezzo, pattuito in complessive lire 700.000.000, lire 30.000.000 vennero versate dal promissario acquirente al momento della sottoscrizione della scrittura privata, lire 20.000.000 dovevano essere corrisposte entro e non oltre sei mesi dalla data del contratto (e quindi entro il 20 gennaio 1992) e il saldo di lire 650.000.000 doveva essere pagato al momento dell'erogazione del mutuo e comunque entro e non oltre l'anno dalla sottoscrizione, ferma la penale di lire 50.000.00 per il caso di inadempimento. Con scrittura privata del 4 ottobre 1991, il IC nominò quale compratore della masseria la società cooperativa OD a r.l., la quale accettò la nomina assumendosi tutti i diritti e gli obblighi rivenienti dal preliminare. Per adempiere i loro obblighi i promittenti venditori pagarono l'intero mutuo a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca sull'immobile, mentre la promittente acquirente si rifiutò di pagare la rata di prezzo di lire 20.000.000 scaduta il 20 gennaio 1992, nonostante costituita in mora, unitamente al IC, con assegnazione di un termine per il pagamento, decorso il quale il contratto preliminare si sarebbe dovuto intendere risolto. Sulla base di tali pattuizioni SC PP e IN RG NI chiesero e ottennero dal presidente del Tribunale di Trani decreto ingiuntivo per lire 20.000.000 nei confronti di CO IC e della 2 OD società cooperativa a r.l., la quale vi si oppose deducendo che i promittenti venditori non avevano adempiuto l'obbligo, contrattualmente assunto, di notificare il preliminare ai confinanti coltivatori diretti per consentire loro l'eventuale esercizio del diritto di prelazione e la presentazione da parte di essa società della richiesta di mutuo. SC PP e IN RG NI resistettero all'opposizione e, ancor prima di costituirsi nel relativo giudizio, citarono CO IC e la OD società cooperativa s.r.l. davanti allo stesso tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento della controparte e di conseguire la penale ivi pattuita. Mentre il IC rimase contumace, la OD contestò la domanda per le stesse ragioni dedotte nella opposizione al decreto ingiuntivo e chiese in via riconvenzionale l'esecuzione in forma specifica del preliminare, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di CC NO SC, il quale, pur essendo comproprietario del fondo promesso in vendita, non aveva sottoscritto il preliminare. Riuniti i giudizi, l'adito tribunale, con sentenza del 2 maggio 1995, respinse l'opposizione a decreto ingiuntivo;
dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento della OD, che condannò a versare agli attori la somma di lire 20.000.000; rigettò la domanda nei confronti del CC per difetto di legittimazione passiva;
rigettò la riconvenzionale sul rilievo che il preliminare, benché non sottoscritto da CC SC proprietario di una quota del fondo, era affetto da inefficacia relativa, suscettibile di essere fatta valere dalla promittente acquirente, la quale era 3 comunque abilitata a chiedere l'esecuzione del contratto limitatamente alla quota dei proprietari validamente intervenuti all'atto. Avverso detta sentenza proposero appello la OD (in seguito denominatasi OO società cooperativa a r.1.) che chiese la risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti venditori, la revoca del decreto ingiuntivo e, in accoglimento della riconvenzionale, la condanna degli attori alla restituzione della somma di lire 30.000.000 e al pagamento della penale e in via incidentale SC PP e IN RG NI. Entrambi i gravami furono rigettati dalla Corte d'appello di Bari, la quale dichiarò la nullità e la improduttività di effetti giuridici del contratto preliminare di compravendita stipulato con scrittura privata il 20 luglio 1991 e integrato con successiva scrittura del 4 ottobre 1991; revocò il decreto ingiuntivo opposto emesso il 27 marzo 1992 dal Presidente del Tribunale di Trani nei confronti di CO IC e la OD s.r.l.; condannò in solido il SC e la IN a restituire alla società convenuta la somma di lire 30.000.000, con gli interessi legali decorrenti dal 20 luglio 1991 al saldo, e compensò interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. A tali conclusioni la corte distrettuale pervenne osservando che il contratto preliminare era affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, avendo come oggetto la vendita di un terreno considerato nella sua interezza dai contraenti venditori ma appartenente in parte ad altro soggetto che non aveva sottoscritto il contratto. Stante la sua nullità, il contratto non aveva prodotto alcun effetto giuridico tra le parti sicché il terreno era rimasto di proprietà di SC PP e IN RG NI, i quali d'altra parte erano tenuti a restituire quanto ricevuto a titolo di acconto sul prezzo. 4 Avendo all'invalidità del negozio concorso entrambi i contraenti, andavano compensate le spese di ambedue i gradi del processo. SC PP e IN RG NI hanno chiesto la cassazione della sopra riassunta sentenza con ricorso affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria. La OO società cooperativa a r.l. resiste con controricorso contenente ricorso incidentale per quattro motivi. Motivi della decisione I ricorsi in quanto rivolti verso la stessa sentenza devono essere riuniti. Il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile a norma dell'articolo 366, n. 3, c.p.c. richiamato dall'articolo 371 c.p.c. Secondo il combinato disposto delle citate norme, il ricorso incidentale deve infatti contenere, al pari di quello principale, a pena di inammissibilità, l'esposizione, sia pur sommaria, dei fatti di causa;
esso non può pertanto limitarsi a un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta in un atto del processo potendo il requisito di cui all'art. 366, comma primo, c.p.c. ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (vedi Cass. n. 1513/1998, resa a Sezioni Unite;
e, in precedenza, Cass. nn.2803/1990; 3119/1989; 1498/1986; 1916/1981). Nella specie il ricorso incidentale, come predisposto dalla OO società cooperativa a r.l., è del tutto privo della parte relativa all'esposizione i 5 n dei fatti della causa, per la quale rimanda espressamente alla comparsa conclusionale di primo grado e alla sentenza della corte d'appello; né dal contesto del documento, nella sua parte critica, si rinvengono gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dai contendenti. Con il primo motivo del loro ricorso, SC PP e IN RG NI denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e 1421 c.c. Deducono che, nel dichiarare d'ufficio la nullità assoluta o l'inesistenza del preliminare, la corte territoriale ha anzitutto violato il giudicato interno formatosi sul punto. Di vero, il primo giudice aveva escluso la nullità del contratto tanto da dichiararne la risoluzione e ж nessun motivo di impugnazione aveva investito tale parte della sentenza, cui anzi la OO aveva prestato acquiescenza chiedendo in secondo grado la risoluzione del contratto per colpa dei promittenti venditori. Inoltre la corte dichiarò d'ufficio la nullità del contratto malgrado le parti ne avessero chiesto non l'adempimento ma la risoluzione. Il motivo è fondato. Come riportato nella narrativa, in primo grado i coniugi SC e IN chiesero il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la risoluzione del contratto per colpa della promittente acquirente;
da parte sua la OD, oltre alla revoca dell'ingiunzione, chiese in via riconvenzionale la pronuncia di sentenza sostitutiva del consenso a sensi dell'art.2932 c.c., previa integrazione del contraddittorio nei confronti di CC NO SC, il quale, pur essendo proprietario di una parte del fondo promesso in vendita, non aveva sottoscritto il preliminare. Per come risulta dalla sentenza qui impugnata, il tribunale, nel motivare le adottate statuizioni rilevò, tra l'altro, che il preliminare, benché non sottoscritto da CC SC proprietario di una quota del fondo, era affetto da inefficacia non assoluta ma relativa, suscettibile di essere fatta valere dalla promittente acquirente, la quale era abilitata a chiedere l'esecuzione del contratto limitatamente alla quota dei proprietari validamente intervenuti all'atto. Quindi, sulla questione attinente alla individuazione del tipo di patologia contrattuale ravvisabile nell'ipotesi di contratto preliminare di vendita di bene appartenente a più proprietari ma sottoscritto solo da alcuni di essi, il giudice si pronunciò ritenendo sussistere nella fattispecie, sulla scia di un indirizzo giurisprudenziale minoritario, un'ipotesi di inefficacia relativa (evidentemente adoperata come sinonimo della figura della c.d. nullità relativa elaborata dalla giurisprudenza come una nullità a legittimazione limitata alla sola parte per la quale è stabilita- trattandosi pur sempre di ipotesi di patologia contrattuale attinente l'aspetto genetico del preliminare). Tale parte della sentenza di prime cure non risulta impugnata né dalla OD, che anzi chiese in appello la risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti venditori e “l'accoglimento della riconvenzionale" circoscritta "alla condanna degli attori alla restituzione della somma di lire 30.000.000" (intuitivamente, l'acconto versato all'atto della sottoscrizione del negozio), né dai coniugi SC-IN che con l'appello incidentale si limitarono a chiedere l'accoglimento di tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni formulate in primo grado. Sulla inefficacia (o nullità) relativa del contratto preliminare di 7 vendita sottoscritto da uno solo dei comproprietari si formò dunque il Ze Sarebbe giudicato interno e il giudice di seconde cure non avrebbe potuto tornare sul tema dichiarando d'ufficio la nullità assoluta del regolamento contrattuale posto in essere dalle parti in adesione ai principi enunciati in materia dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.7481 del 1993. Per vero, il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche dal giudice di - legittimità pure in mancanza di un precedente esame del problema nel corso del procedimento- va contemperato con l'altro, fondamentale, della intangibilità del giudicato. Ed ove, come nella specie è avvenuto, il giudice di primo grado, investito della questione, abbia escluso la sussistenza della dedotta nullità e la relativa statuizione sul punto non sia stata investita da tempestiva e valida impugnazione, il giudicato interno in tal modo formatosi (art. 329 c.p.c.) impedisce il riesame di quella controversia da parte sia del giudice di secondo grado, sia di quello di legittimità (cfr., in termini, Cass. nn. 1438/1981, 3341/1984, 3931/1984, 3089/1987, 2388/1998). Gli altri motivi di ricorso, coi quali i ricorrenti lamentano, rispettivamente, che la corte di merito abbia omesso qualsiasi indagine sulle pattuizioni del contratto interpretabile come promessa del fatto del terzo e abbia disposto la restituzione dell'acconto alla OD in conseguenza della dichiarata nullità del contratto medesimo, risultano assorbiti dall'accoglimento della prima censura. Per effetto dell'accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa, anche per le spese del presente 8 grado, ad altra sezione della stessa Corte di appello.
P.Q.M
La Corte riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente деяfey's fel love Dott. Sergio Del Core Dott. Antonio Vella Arsenic Felly DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 13 GEN. 2003 Maria Di Nuoro Oggi, Maria Di Nuzzo. IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo CORTE SUPREMA CASSAZIONE حمدم presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 26/2/2003 delle Entrate di Roma 2 il versate € 149.77 serie 4 al n.8419 apposta in calce alla copia autentice (art. 278 T.U. n°115 del 90/9/2002) COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Rice.