Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17472
CASS
Sentenza 7 dicembre 2002

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A norma dell'art. 632 primo comma, cod. proc. civ., che, anche nel testo modificato dall'art. 12 della legge 3 agosto 1998, n. 302, ha conservato il rinvio all'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ. il giudice dell'esecuzione non può porre le spese del processo esecutivo a carico del debitore esecutato, nel caso in cui l'estinzione del processo sia pronunciata per rinuncia agli atti del giudizio o per inattività del creditore procedente, in quanto, in siffatta ipotesi, in mancanza di accordo tra le parti, le spese sostenute restano a carico del creditore rinunciante e di colui il quale le ha anticipate. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal debitore esecutato avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, nel dichiarare estinto il processo esecutivo per rinuncia agli atti da parte del creditore procedente, aveva determinato le spese del processo stesso, senza provvedere in ordine alla regolamentazione del relativo onere, sicché, in forza del principio enunciato, doveva escludersi che l'ordinanza le avesse poste a carico del ricorrente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17472
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17472
    Data del deposito : 7 dicembre 2002

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