Sentenza 7 dicembre 2002
Massime • 1
A norma dell'art. 632 primo comma, cod. proc. civ., che, anche nel testo modificato dall'art. 12 della legge 3 agosto 1998, n. 302, ha conservato il rinvio all'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ. il giudice dell'esecuzione non può porre le spese del processo esecutivo a carico del debitore esecutato, nel caso in cui l'estinzione del processo sia pronunciata per rinuncia agli atti del giudizio o per inattività del creditore procedente, in quanto, in siffatta ipotesi, in mancanza di accordo tra le parti, le spese sostenute restano a carico del creditore rinunciante e di colui il quale le ha anticipate. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal debitore esecutato avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, nel dichiarare estinto il processo esecutivo per rinuncia agli atti da parte del creditore procedente, aveva determinato le spese del processo stesso, senza provvedere in ordine alla regolamentazione del relativo onere, sicché, in forza del principio enunciato, doveva escludersi che l'ordinanza le avesse poste a carico del ricorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17472 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. ULPIANO MORCAVALLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI di Catania, in persona del direttore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, corso Galilei n. 45, presso l'avv. Giovanni Magnani di San Lio, e rappresentata e difesi dall'avv. Giovanni Armuzza, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FI OR
- intimato -
avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania depositata il 15 ottobre 1999 (R.G. es. n. 814/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1^ luglio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Azienda municipale Trasporti di Catania, sulla base di tre motivi, ricorre a questa Corte per la cassazione dell'ordinanza depositata il 15 ottobre 1999, con la quale il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Catania, dichiarata l'estinzione del processo esecutivo promosso da OR RA nelle forme della espropriazione presso terzi, per la rinuncia agli atti del creditore pignorante, aveva posto a carico di essa debitrice le spese del processo esecutivo.
L'intimato non ha svolto alcuna attività difensiva in questa fase del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 632 e 310 cod. proc. civ. e, premessa la impugnabilità dell'ordinanza suindicata, in quanto di contenuto decisorio e carattere definitivo relativamente alla liquidazione delle spese, si deduce la sua illegittimità per avere, contro il chiaro precetto normativo, posto a carico della debitrice le spese del processo esecutivo, malgrado la dichiarazione di estinzione.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 95 cod. proc. civ. Si critica il provvedimento impugnato per avere proceduto alla regolamentazione delle spese del procedimento di espropriazione forzata, malgrado non vi fosse stata alcuna assegnazione di somme e pur essendo la causa estintiva del procedimento riferibile al medesimo creditore procedente.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia il vizio di omessa motivazione, per non avere il giudice dell'esecuzione spiegato perché ha posto a carico della debitrice le spese del processo esecutivo, sebbene questo non fosse proseguito per inesistenza del bene che avrebbe dovuto formare oggetto del pignoramento. Il ricorso è inammissibile, poiché tutte e tre le censure come innanzi esposte non sono attinenti al decisum, rivolgendosi invece contro una statuizione, quella concernente il carico delle spese del procedimento esecutivo, ad avviso della ricorrente posto a suo carico, la quale però non risulta essere contenuta nel provvedimento impugnato.
Invero, da tale provvedimento, oltre alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo indicato con il n. 814/99 e alla autorizzazione della restituzione dei titoli al creditore procedente, emerge soltanto la determinazione delle spese della espropriazione (liquidate in complessive lire 1.300.000 per competenze ed onorari più IVA e CAP), ma non anche la regolamentazione del relativo onere. Il predetto giudice, con il richiamo agli artt. 629 e 306 cod. proc. civ., ha fatto implicitamente riferimento alla rinuncia da parte del creditore procedente agli atti del procedimento esecutivo. Ma, in tal caso, non può farsi applicazione della regola - ne', peraltro, essa è stata applicata dal giudice a quo nel provvedimento impugnato, ove manca qualsiasi specificazione in proposito - stabilita dall'art. 95 cod. proc. civ., la quale così come evidenziato da questa Corte (v.
sentenze 4 agosto 2000 n. 10306, 12 maggio 1999 n. 4695), nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia concluso e non che si sia arrestato per rinuncia o inattività del creditore procedente, ipotesi per le quali, in base agli artt. 632 e 310, ultimo comma, cod. proc. civ., le spese sostenute sono poste, invece, a carico del rinunciante, in mancanza di diverso accordo tra le parti, e a carico di chi le ha anticipate.
Nè su tali regole può ritenersi che abbia inciso la modifica apportata dall'art. 12 legge 1998 n. 302 all'art. 632, con l'inserimento quale primo comma, della seguente disposizione: "Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione, è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'art. 591 bis", in quanto resta immutato il rinvio formale, contenuto nell'ultimo comma (attualmente il quarto) dell'art. 632, all'art. 310, ultimo comma, stesso codice, il quale dispone: "Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate".
Per cui si deve escludere che con la disposizione concernente la liquidazione delle spese da parte del giudice dell'esecuzione, introdotta dalla citata norma di modifica, il giudice dell'esecuzione possa porre a carico del debitore esecutato le spese del processo esecutivo nel caso in cui la causa estintiva sia ascrivibile soltanto al creditore procedente, così come del resto la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato precedentemente alla novella dell'art. 632 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 20 febbraio 1998 n. 1834).
In definitiva, in mancanza di specificazione della parte a carico della quale porre le spese liquidate del processo esecutivo, deve ritenersi che il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento qui impugnato, non si sia voluto discostare dalla regola stabilita dal combinato disposto dell'art. 632, terzo comma, e 310, ultimo comma, cod. proc. civ., in caso di estinzione del processo esecutivo e secondo cui le relative spese devono essere sopportate dalla parte che le ha anticipate, e di conseguenza la censura proposta dall'azienda ricorrente è inammissibile.
Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio, poiché l'intimato non si è costituito.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2002