Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di procedimento a carico di minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato spetta al giudice per le indagini preliminari (seppure persona fisica diversa per ragioni di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen.) e non al tribunale per i minorenni nella composizione collegiale prevista per l'udienza preliminare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2013, n. 6401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6401 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 11/12/2013
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 2102
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 17787/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
D.S.N. , N. IL (OMISSIS) ;
AVVERSO LA SENTENZA N. 1/2013 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di BOLOGNA, del 21/11/2012;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto dei motivi di ricorso.
Udito, per l'imputato, il difensore d'ufficio Avv. PAPALIA Ubaldo del Foro di Roma, che ha chiesto il rigetto dei motivi di ricorso del Procuratore.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21.11.2012 la Corte di Appello di Bologna dichiarava la nullità della sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia e Romagna in data 5.7.2012 nei confronti dell'appellante D.S.N. .
Assumeva la Corte territoriale che essendo stata emessa la sentenza di primo grado dal Tribunale per i minorenni "quale giudice dell'udienza preliminare" in composizione collegiale (presidente e due giudici onorari) a seguito della richiesta del P.M. di giudizio immediato e richiesta del difensore di giudizio abbreviato del 15.6.2012 successiva all'ordinanza del G.U.P. di fissazione di udienza, avrebbe dovuto trovare applicazione, in forza del richiamo del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 1, l'art. 458 c.p.p., con la conseguente competenza funzionale del Giudice delle indagini preliminari (monocratico, benché persona fisica diversa da quella che si era occupato delle precedenti indagini) per il giudizio abbreviato che segua al giudizio immediato in ragione della richiesta tempestiva dell'interessato, e non già del Giudice dell'udienza preliminare (collegiale). E ciò in linea con il richiamato orientamento di questa Corte di Cassazione di cui alla sentenza della Sez. 6^, n. 14389 del 5.2.2009 Rv. 243254. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Bologna, deducendo la violazione di legge ed invocandone l'annullamento.
Rileva il ricorrente, richiamando, fra l'altro, il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 25, comma 2 ter (che inibisce al P.M la richiesta di giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore), che l'interpretazione offerta dalla Corte di Appello assumeva "un significato "inedito" e non costituzionalmente orientato, rispetto al tessuto originario del processo minorile, in quanto il G.i.p. monocratico e togato si troverebbe a poter applicare tutta la griglia dei provvedimenti terminali".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate. Invero, non vi è ragione di discostarsi dall'orientamento di questa Corte, ad oggi inalterato sul punto (Sez. 6^, n. 14389 del 5.2.2009 Rv. 243254), di cui alla pronuncia richiamata dalla Corte territoriale (che rigettava un'analoga censura formulata dal P.G.), secondo il quale, in tema di procedimento a carico di minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato spetta al giudice per le indagini preliminari e non al tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l'udienza preliminare.
Infatti, a seguito del decreto di giudizio immediato, l'imputato può chiedere giudizio abbreviato, come previsto nel procedimento ordinario dall'art. 458 c.p.p.. Entrambi i procedimenti speciali sono compatibili con il processo minorile, sicché non vi è ragione di ritenere precluso al minore l'accesso al giudizio abbreviato allorquando il procedimento sia stato incanalato verso la fase dibattimentale con decreto di giudizio immediato.
Qui si innesta la questione sollevata dal ricorrente sulla competenza funzionale a celebrare il giudizio abbreviato quando la richiesta sia stata proposta a seguito di decreto di giudizio immediato. Il codice minorile non offre indicazioni specifiche. E1, pertanto, inevitabile il riferimento al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 1, comma 1, che afferma che, per quanto non previsto dalle disposizioni del decreto, nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del codice di procedura penale. Il vuoto normativo che non sia costituzionalmente censurabile, come nel caso di specie, non può che essere colmato da dette disposizioni, senza che si possa procedere a negativi apprezzamenti in ordine alla loro applicabilità, essendo le medesime assistite da una presunzione assoluta di incompatibilità.
Pertanto, la disposizione applicabile è l'art. 458 c.p.p. e, come è noto, l'interpretazione di questa norma non da adito a dubbi: la competenza per il giudizio abbreviato, che segua a decreto di giudizio immediato, appartiene al G.i.p. (ex plurimis, Sez. 1^, 7 febbraio 2003, Chakara, RV 224384; Sez. 1^, 7 giugno 2001, Saliko, RV. 219688), seppur persona fisica diversa, per ragioni di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., comma 2, (cfr. in proposito C. Cost., 12 novembre 2001, n. 401 ), da quello che ha emesso il decreto di giudizio immediato.
Come sopra accennato, la modifica apportata al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 25 del dalla L. n. 125 del 2008 con l'introduzione del richiamato comma 2 ter, non appare tale da indurre concrete perplessità in ordine alla legittimità costituzionale della disciplina suddetta: del resto, i presupposti per l'inammissibilità della richiesta di giudizio immediato da parte del P.M. non sono stati nel caso di specie affatto adombrati e tanto meno supportati da adeguata argomentazione.
Infine, trattandosi di imputato minorenne, si deve disporre che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2014