Sentenza 17 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, nella ipotesi di istanza di riconoscimento del diritto a tale beneficio, una volta che l'invalido abbia fornito la dimostrazione della sussistenza delle patologie legittimanti la erogazione della prestazione, automaticamente la decorrenza di essa deve collocarsi, a norma dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 18 del 1980, al primo giorno successivo alla presentazione della domanda, restando invece a carico dell'amministrazione onerata della prestazione di provare la eventuale diversa data di insorgenza dello stato inabilitante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2002, n. 14732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14732 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
La IA ET, elettivamente domiciliato in Roma in via Crescenzio 54 presso lo studio dell'avvocato Antonio Sferra Carini, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro il Ministero dell'interno e il Ministero del tesoro, domiciliati in Roma in via dei Portoghesi 12 presso la Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende, controricorrenti;
nonché contro la Prefettura di Latina, intimata;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma del 21 ottobre 1998, depositata il 24 marzo 1999, numero 5578, r.g. 33522/97;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 15 maggio 2002 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Sferra Carini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dottor Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso e per il rigetto degli altri;
Svolgimento del processo:
Con la sentenza sopra indicata il tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da IA RI CE contro quella del pretore di Latina che aveva respinto la domanda della stessa di retrodatazione della decorrenza dell'indennità di accompagnamento dalla data del 9 luglio 1993, di effettuazione della visita medica collegiale esperita nella sede amministrativa, a quella del 14 febbraio 1991, di presentazione della relativa domanda. Il giudice di secondo grado ha rilevato che la IA non aveva fornito prove in ordine a un diverso momento di insorgenza dello stato invalidante. Della decisione viene chiesta la cassazione da La IA ET, quale erede della IA con ricorso sostenuto da tre motivi e illustrato con memoria. Il Ministero dell'interno e il Ministero del tesoro resistono con controricorso. La Prefettura di Latina non si è costituita.
Motivi della decisione:
Con i tre motivi a sostegno dell'impugnazione, che, essendo fondati su una identica ragione, vanno esaminati congiuntamente - denunciando violazione di norme (articoli 1 e 3 della legge 11 febbraio 1980 numero 18, 2697 del codice civile) e vizi della motivazione - il ricorrente deduce che erroneamente il tribunale ha ritenuto che sul soggetto, riconosciuto invalido in misura tale da avere diritto alla indennità di accompagnamento, sia posto l'onere di fornire la prova della data di insorgenza della infermità, essendo invece questa già normativamente fissata, stabilendo il quarto comma dell'articolo 3 della legge numero 18 del 1980 che "il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda".
Le censure sono fondate. Al proposito, occorre osservare che, per il godimento del beneficio assistenziale in questione, è richiesta, dagli articoli 1 e 3 della legge numero 18 del 1980, la presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato alla quale fa seguito la visita di accertamento a opera della competente commissione sanitaria. Testualmente prescrive poi il terzo comma dell'articolo 3 che "il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda", a condizione, evidentemente, che si riscontri la sussistenza delle condizioni inabilitanti della impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita. Non sembra assolutamente contestabile, in presenza della stessa letterale formulazione di quest'ultima disposizione, che alla data della richiesta sia temporalmente, e automaticamente, collegato il momento della insorgenza del diritto dello stesso richiedente al beneficio, e ciò per effetto della positiva verifica circa la corrispondenza delle concrete, e preesistenti, condizioni personali dell'istante, quali dallo stesso rappresentate nella domanda, a quelle richieste, in astratto, dalla legge per la fruizione della provvidenza, avendo l'accertamento una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva, secondo quanto, del resto, ritenuto dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza numero 209 del 1995. Ovviamente, non può escludersi che i sanitari incaricati dell'espletamento della indagine - per il caso in cui, come nella vicenda oggetto della presente controversia, al controllo si provveda a lunga distanza temporale dalla richiesta, possano esprimere il motivato parere che la situazione fisica o mentale dell'interessato abbia raggiunto lo stato legittimante la concessione del beneficio solo per effetto di aggravamenti verificatisi successivamente al momento del la richiesta stessa. Peraltro ciò potrà ritenersi consentito esclusivamente alla luce di motivazioni - delle quali non è traccia nella sentenza impugnata - che in tale senso inducano alla luce dei dati acquisiti nel corso della indagine, raffrontati con quelli precedenti risultanti dalla anamnesi e dalla storia clinica, coerentemente ai principi affermati da questa Corte, a termini dei quali la disposizione dell'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che impone di valutare, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni assistenziali relative alla indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla legge numero 18 del 1980; conseguendone, una volta che sia stata proposta la relativa domanda e sia insorta al riguardo una controversia in sede giudiziaria, la possibilità per il giudice di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta, la sussistenza del requisito fisico previsto dalla legge, anche se sopravvenuta in un momento successivo alla proposizione della domanda, costituendo lo stesso requisito una condizione della azione, in quanto tale valutabile anche ove intervenuto nel corso del giudizio. In tale caso, peraltro, la decorrenza del beneficio, anziché coincidere con quella di cui all'articolo 3 della citata legge numero 18 del 1980, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, deve corrispondere al momento del sopraggiungere del requisito fisico (Cass., 23 settembre 1999, n. 10457). In conclusione, quindi, nella ipotesi di istanza di riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, una volta che l'invalido abbia fornito dimostrazione della sussistenza delle patologie legittimanti la erogazione del trattamento, automaticamente la decorrenza di questo deve collocarsi al primo giorno successivo alla presentazione della domanda, restando invece a carico della Amministrazione onerata della prestazione di provare, eventualmente, una diversa data di insorgenza dello stato inabilitante. Della sentenza impugnata si impone quindi la cassazione con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Roma, che deciderà la causa nel rispetto del principio di diritto sopra enunciato. Alla stessa Corte si demanda di provvedere, all'esito, a regolamentare anche le spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2002