Sentenza 14 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2001, n. 6639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6639 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICAIT6 6 3 9 /0 1 IN NOMB P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Bocazione SEZIONE TERZA CIVILE Riscotto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente- R.G.N. 20008/98 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere 22517/98 14518 Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere Cron. Rep. 2321 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere- Dott. Italo PURCARO - Consigliere Ud. 19/02/01 - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E NTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 elettivamente domiciliata in ROMA ZO IA, 4-4 MAG 2001 FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato VIA IL CANCELLIERE PAOLO LUCERI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
ME MA;
- intimato CG512734 e sul 2° ricorso n° 22517/98 proposto da: ME MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 63, presso lo studio PLUIGI DA PALESTRINA MARIO CONTALDI, che lo difende anche 2001 dell'avvocato 338 disgiuntamente all'avvocato RENATO MOTTOLA, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ZO IA;
- intimata avverso la sentenza n. 37/98 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 02/12/97 e depositata il 23/01/98 (R.G. 700/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Michele udienza del 19/02/01 dal VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con l'assorbimento del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 20/7/1994 ZO IA, conduttrice di un immobile ad uso commerciale sito in Rapallo Corso Matteotti 41, di proprietà di AD LL, conveniva davanti al Tribunale di Genova ME MA, terzo acquirente dell'immobile, e proponeva domanda di riscatto avendo legittimamente esercitato la prelazione, con comunicazione alla locatrice della propria adesione all'invito rivoltole di stipulare il preliminare di vendita. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto contestava l'opposta legittimazione ad agire in difetto delle condizioni normative e chiedeva il rigetto della domanda attrice. Istruita la causa documentalmente, l'adito Tribunale, con sentenza 7 maggio 1996, rigettava la domanda proposta dall'attrice, che condannava al pagamento delle spese processuali. Proponevano gravame la ZO ed in via incidentale il ME e la Corte di Appello di Genova, con sentenza 23 gennaio 1998, rigettava l'appello principale e condannava la ZO alle spese del grado, condividendo l'apprezzamento del primo giudice sul fatto che la conduttrice non aveva soddisfatto le condizioni di pagamento del prezzo previste dal preliminare comunicatole, decadendo così dal diritto di prelazione (e da quello succedaneo di riscatto). Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la ZO affidandolo a tre motivi. Ha resistito il ME con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di quattro mezzi. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con i tre motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente per la stretta correlazione delle rispettive censure, la ZO, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 38, 3° e 4° comma L. n. 392 del 1978, 1175, 1220, 1206 e 1320 c.c. nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), contesta la statuizione del giudice di appello che, conformemente a quello di primo grado, l'ha ritenuta inadempiente all'onere di soddisfare le stesse condizioni offerte nella denuntiatio di vendita, sotto diversi profili: che dette condizioni erano divenute inefficaci, stante appunto l'esercizio del diritto di prelazione (primo motivo); che comunque aveva effettuato offerta non formale del prezzo (secondo motivo); che le modalità non erano conformi alla disciplina legale (terzo motivo). Le esposte censure non sono fondate. Esse, del resto, risultano già vanificate dal giudice di appello il quale, premesso: che secondo il preliminare comunicato alla ZO (il 15/2/94), quest'ultima doveva versare, nei 90 giorni di cui all'art. 38 1. cit. (16/5/94), solo i due acconti, rispettivamente di 20 e 70 milioni;
che delle due raccomandate inviate dalla ZO per esprimere la volontà di pervenire alla stipulazione del rogito, solo la prima (datata 4/5/94) poteva essere rilevante, in quanto l'altra (datata 20/6/94) era successiva alla scadenza del termine legale;
che nel caso di specie il saldo del prezzo doveva essere corrisposto alla stipula del contratto definitivo, da effettuarsi entro il 30/6/94; tutto ciò premesso, ne ha tratto la conclusione che la ZO non ha soddisfatto le condizioni e le modalità di pagamento di cui al preliminare, decadendo conseguentemente dal diritto di esercitare la prelazione (ed il riscatto), condizioni vincolanti per la conduttrice in quanto, lungi dall'essere in contrasto con la disciplina legale, concedevano un maggior lasso di tempo per la stipula del contratto definitivo ed il saldo del prezzo, implicando nel termine di legge il versamento dei soli acconti. Motivazione ineccepibile sotto il profilo logico e che sotto quello strettamente giuridico fa puntuale applicazione del principio stabilito da questa Corte con la sentenza 9 marzo 1991 n. 2507 (richiamata dalla Corte genovese con ampi stralci della motivazione), secondo il quale il conduttore è tenuto a rispettare le condizioni comunicategli nella denuntiatio, pena la perdita del diritto di prelazione, anche se diverse da quelle previste dallo schema legale di cui all'art. 38 L. 392/1978 cit., ove le stesse non pongano il conduttore stesso in una situazione più gravosa (come nel caso di specie, ove nel termine legale dovevano essere corrisposti solo acconti). E' appena il caso di aggiungere che nessun serio dubbio può essere avanzato circa l'efficacia di tali condizioni, dal momento che "la condizione sospensiva a cui era sottoposto il preliminare ... riguardava appunto l'esercizio della prelazione da parte della ZO" (pag. 10-11 della sentenza impugnata). Concludendo, il ricorso principale va rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato. La conclusione raggiunta induce a condannare la ZO al pagamento delle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l'incidentale, condannando la ZO al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 126'000 *, oltre L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vilofiuntinien. Schewam مذااا Depositata in Cancelleria Oggi, 14 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 250.000 hoooo TOT. 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dg 2011. 2001A aln.4.6. 1.8. versate S. 4 Serie 290.000 NT (lire p. 11 Dirigente Area Servizi (D.ssa Marta Crazia ) Il Responsabile Servizio A (Dr. M. RACCI NI) mari