Sentenza 5 giugno 2007
Massime • 1
Nel reato di omissione di atti d'ufficio sussiste l'elemento psicologico quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sia consapevole di avere ingiustificatamente omesso di dare risposta all'intimazione del privato. (Fattispecie di mancata definizione di una domanda di concessione edilizia e di mancata esposizione delle ragioni del ritardo, ove l'istante era stato comunque messo a conoscenza degli impedimenti che non avevano permesso la definizione della procedura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2007, n. 31669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31669 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 05/06/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 900
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 5564/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RZ MA, n. a Comunanza il 29.6.1950;
avverso la sentenza in data 10 ottobre 2006 della Corte di appello di Ancona;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
Udito il difensore della parte civile avv. Gabriele Letizia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Francesca Palma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza in data 5 luglio 2002 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Fermo, appellata da RZ MA, condannato, all'esito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche, alla pena di Euro 140,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile IN ER, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 328 c.p., comma 2, in quanto, quale responsabile del servizio edilizia privata del Comune di Fermo, non aveva provveduto a definire il procedimento amministrativo relativo alla domanda di concessione edilizia avanzata dall'ER nè esposto le ragioni del ritardo, nonostante la formale richiesta notificatagli dall'interessato (in Fermo, il 13 febbraio 2000). Ad avviso della Corte di appello, la prova della responsabilità penale dell'imputato derivava dai documenti acquisiti agli atti, dalle dichiarazioni dell'imputato e da quelle delle persone informate sui fatti, essendo stata acclarato che l'imputato, pur avendo sollecitato un geometra dell'ufficio affinché accertasse se fosse pervenuta la richiesta documentazione integrativa, non concluse la procedura amministrativa ne' comunicò le ragioni del ritardo entro il termine di trenta giorni dalla intimazione dell'interessato, in data 7 gennaio 2 000, ne' successivamente.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. Francesca Palma, che, premessa una esposizione in fatto, deduce:
1. Mancanza di motivazione circa l'esistenza di una pratica relativa a una domanda di concessione edilizia presentata dall'ER, essendo stato evidenziato nei motivi di appello che la domanda era stata rinunciata, poi riattivata, poi oggetto di una diffida ad adempiere rivolta allorquando il MA non era ancora stato nominato dirigente dell'Ufficio Urbanistica, il tutto in concomitanza con una richiesta di concessione in sanatoria per condono edilizio.
2. Erronea applicazione dell'art. 328 c.p. e omessa considerazione dei motivi di impugnazione in punto di rituale notificazione della diffida al compimento dell'atto, dato che essa avvenne non a mani del MA ma dell'archivista del Comune, che comunque non era autorizzato a riceverla, trattandosi di atto personalmente diretto al MA.
Ciò ha determinato una incertezza circa la data della ricezione dell'atto da parte del MA e circa la sua consapevolezza, allorché lo ricevette dopo qualche tempo fra la posta normale dell'ufficio, che si trattasse di una formale diffida ex art. 328 c.p., comma 2, considerato anche che in pari data analoga richiesta,
protocollata con numero precedente, era stata indirizzata dall'ER al Sindaco.
Tutto ciò evidenzia la mancanza di dolo, anche in relazione al fatto che il MA sapeva che l'ER era ben a conoscenza che la mancata definizione del procedimento di concessione edilizia era dovuta alla carenza di documentazione circa la parallela pratica di condono edilizio.
3. Erronea interpretazione della legge e vizio di motivazione in punto di silenzio-rifiuto, che rendeva penalmente irrilevante, quanto meno sotto il profilo putativo, la mancata risposta alla domanda proposta dall'ER, da considerarsi giuridicamente rigettata, con conseguente abilitazione dell'istante a realizzare l'edificazione richiesta.
D'altro canto il MA incaricò immediatamente di seguire la pratica il geom. EN, e non è stato dimostrato che l'imputato fosse responsabile della pratica amministrativa.
4. Erronea interpretazione dell'art. 328 c.p. in relazione alle norme che disciplinano i doveri dei pubblici ufficiali, dato che nel caso in esame la mancata definizione della pratica dipese solo dalla inerzia dell'istante, che, dopo avere realizzato una costruzione abusiva, ben sapeva di non avere depositato la documentazione integrativa relativamente alla parallela pratica di condono edilizio. DIRITTO
Il ricorso appare fondato sul punto dell'elemento soggettivo del reato.
È stato accertato dai giudici di merito che IN ER nell'anno 1993 aveva presentato al Comune di Fermo una domanda di concessione edilizia per la costruzione di tre capannoni agricoli e strutture connesse;
che la domanda aveva incontrato il parere contrario degli uffici tecnici comunali;
che la domanda era stata successivamente ritirata dall'ER; che il medesimo, il 1 marzo 1995, aveva quindi prodotto istanza di condono edilizio;
che a distanza di tempo l'ER era tornato a insistere per il rilascio della concessione edilizia;
che l'ing. MA, divenuto nel frattempo dirigente dell'Ufficio urbanistico, aveva sollecitato il geom. EN a istruire urgentemente la pratica, ricevendo la risposta che sussistevano divergenze tra le planimetrie prodotte a corredo e le risultanze catastali;
che nel gennaio 2000 l'ER aveva presentato formale intimazione di rilascio della concessione diretta sia all'ing. MA sia al Sindaco di Fermo;
che la concessione edilizia non venne rilasciata e che all'ER non venne data risposta in merito alla sua diffida.
Ciò posto in punto di fatto, osserva la Corte che gli stessi giudici di merito hanno dato atto che la diffida venne rivolta dall'ER sia al MA sia al Sindaco e, soprattutto, che precedentemente, la domanda di concessione edilizia era stata ritirata e accompagnata da una domanda di condono.
Dal concorso di tali circostanze appare che non sussiste la prova dell'elemento psicologico del reato, sia perché il MA poteva in buona fede ritenere che fosse il Sindaco, organo apicale dell'amministrazione comunale a dovere dare risposta alla diffida, sia soprattutto perché la domanda era stata in precedenza ritirata e sostituita dalla domanda di condono. Inoltre, degli impedimenti di carattere formale che non avevano permesso la definizione della procedura (discordanze tra le planimetrie presentate e dati catastali) era stato messo a conoscenza l'istante. Infine, il MA non era rimasto inattivo, ma aveva incaricato il geom. EN di istruire urgentemente la pratica.
Al riguardo va ribadito che, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'art. 328 c.p., comma 2 richiede la prova della consapevolezza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio di avere ingiustificatamente omesso di dare risposta all'intimazione del privato, indagine che deve essere particolarmente accurata in presenza di tempestive iniziative adottate ai fini della istruzione della pratica, di cui il privato sia stato messo a conoscenza (Cass., sez. 6^, 27 aprile 1999, Vacanti).
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2007