Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
In caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione prescinde dalla fondatezza della pretesa azionata nel giudizio; pertanto, anche la parte soccombente in un giudizio civile può dolersi dell'eccessiva durata del processo, purché, per effetto di questa, abbia subito un reale pregiudizio.
Commentario • 1
- 1. Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3973 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA EN, LA AM, LA IU, in proprio e nella qualità di eredi della madre IN NA elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso l'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCELLO TADDEI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di TRIESTE, depositato il 12/12/0l (N. 9/2001 R. ric. Ex L. 89/01);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2002 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Antonelli Camposarcuno che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.10.2001, IC RE, IC IR, IC IU, chiedevano alla Corte d'appello di Trieste, previo accertamento della violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la riparazione a carico del Ministero della giustizia, dei danni patrimoniali e morali, da liquidarsi equitativamente, per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un processo cui avevano partecipato, protrattosi complessivamente per ben ventidue anni.
Esponevano che nel 1978 tale RI IN aveva proposto, davanti al Tribunale di Trento, nei confronti loro o dei danti causa, azione di accertamento del possesso abusivo di una superficie, occupata a suo dire senza titolo. Il processo, trascinatosi per varie vicende fino al maggio 2000, data di deposito della sentenza di Cassazione che confermava la sentenza di appello del 1997, che aveva a sua volta rigettato la loro impugnativa avverso le sentenze del Tribunale - del 1984, non definitiva, e del 1993, definitiva - di accoglimento della domanda del RI.
Si costituiva in giudizio il Ministero della giustizia, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Con decreto depositato il 14.11.2001, la Corte d'Appello di Trieste rigettava la domanda di equa riparazione, osservando: che pur in presenza di abnorme durata del processo - in parte attribuibile alla condotta processuale degli stessi IC, per le innumerevoli istanze di rinvio, e per l'appesantimento della causa, conseguente alla successiva richiesta di riunione con altra causa instaurata nel 1982 contro il Comune di Trento -, la lite era da ritenere sostanzialmente definita fin dal 1984, cui risale la sentenza parziale del Tribunale di Trento, e che i ricorrenti hanno percorso tutti i gradi di giudizio per sentir affermare i propri diritti, che sono stati disattesi, con l'eccezione di soli mq. 6,62 dell'immobile contestato;
che la ritardata statuizione non ha loro nuociuto, essendo rimasti nel possesso dell'immobile contestato;
che il danno non risultava provato.
Ricorrono per cassazione IC RE, IC IR, IC IU, affidandosi ad un solo, complesso motivo, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Ministero della giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, IC RE, IC IR, IC IU, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. 24.3.2001 n. 89, dell'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con l.
4.8.1955 n. 848, ed illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurano la sentenza impugnata per essersi lasciata fuorviare dalla valutazione circa la fondatezza della posizione dei ricorrenti nel processo della cui durata si discute. La tutela riconosciuta dalla l. 89/01, attiene al diritto, autonomo e incondizionato, di avere un processo equo e di durata ragionevole, indipendentemente dal merito delle posizioni fatte valere. Quanto alla prova del pregiudizio subito, il danno morale è da ritenere insito nell'eccessiva durata del processo, rendendosi del resto impossibile una prova dello stesso. La durata è da ritenere sproporzionata alla obiettiva difficoltà dell'oggetto del contendere, il che implicitamente è riconosciuto dalla stessa Corte d'appello, ove afferma che il processo doveva praticamente ritenersi concluso nel 1984.
Il ricorso è infondato.
La valutazione della pretesa all'equa riparazione prescinde dalla fondatezza della pretesa azionata nel giudizio della cui irragionevole durata ci si duole. La tutela riconosciuta dalla l. 89/01 presuppone l'esigenza generale ed obiettiva di un corretto funzionamento del processo sotto il profilo temporale. Anche la parte soccombente in un giudizio civile può dolersi dell'eccessiva durata del processo, dovendosi escludere che la Corte d'appello adita per l'equa riparazione possa compiere accertamenti di merito. Peraltro, il doveroso riferimento alla Convenzione europea, cui l'art. 2 l. 89/01 si richiama al fine di delineare le fattispecie indennitarie, induce ad osservare che la qualità di "vittima" presupposta dall'art. 34 CEDU e l'irricevibilità dei ricorsi abusivi sancita dal 35 co. 1, rendono necessaria la verifica sull'esistenza di un reale pregiudizio a carico della parte che lamenti l'eccessiva durata del processo. Questa non può dunque essere apoditticamente invocata al fine di conseguire un vantaggio non dovuto.
La Corte d'appello ha escluso danni patrimoniali osservando che per tutta la durata del processo i ricorrenti sono rimasti nel possesso del bene, la cui proprietà è stata accertata in giudizio a favore di altri.
Ha altresì escluso di dover riconoscere l'esistenza di danni non patrimoniali, perché non provati: va disattesa a tal proposito la pretesa dei ricorrenti che il danno sia in re ipsa, ed il risarcimento competa per il solo fatto della irragionevole durata, quasi si trattasse di "danno evento" in sè risarcibile. La funzione riparatoria delle misura invocata, che distaccandosi dallo schema del risarcimento da fatto illecito, deve essere correttamente ricondotta nell'ambito delle fattispecie indennitarie compensative di danni prodotti nell'esercizio di attività lecite (art. 1173 c.c.), comporta comunque che chi agisce deve aver subito un danno, e che questo deve essere effetto della eccessiva durata processuale (art. 2 l. 89/01). Lo stesso art. 41 CEDU rimette al diritto interno di rimuovere le conseguenze della violazione. Il danno, dunque, non può identificarsi con l'eccessiva durata come evento storico, ma deve costituire conseguenza di questa. Della sua esistenza, e della sua derivazione causale dalla patologia processuale, chi ha interesse deve dare prova.
L'art. 111 Cost., diversamente da altri diritti, che hanno riconoscimento e tutela primaria, e la cui violazione è di per sè danno evento risarcibile, rimette al legislatore l'attuazione del principio della ragionevole durata processuale.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa, attesa la sostanziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2003