Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5237
CASS
Sentenza 29 maggio 1999

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Il carattere derivato del subappalto non implica che fatti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano sul secondo contratto, il quale conserva la sua autonomia; le parti del contratto di subappalto ben possono stabilire prezzi e tempi di esecuzione e consegna diversi da quelli del contratto principale, l'applicazione delle clausole dell'appalto al subappalto non essendo automatica ma rimessa all'autonomia contrattuale delle parti, ciascuna delle quali è vincolata nei limiti del rapporto cui partecipa.

Se uno degli eventi di cui all'art. 300 cod. proc. civ. (nella specie, perdita di capacità per fallimento della parte) si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetti, salvo che sia riaperta l'istruzione; conseguentemente l'impugnazione è validamente proposta con la notifica del relativo atto al procuratore costituito della parte colpita dall'evento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5237
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5237
    Data del deposito : 29 maggio 1999

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