Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 2
Il carattere derivato del subappalto non implica che fatti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano sul secondo contratto, il quale conserva la sua autonomia; le parti del contratto di subappalto ben possono stabilire prezzi e tempi di esecuzione e consegna diversi da quelli del contratto principale, l'applicazione delle clausole dell'appalto al subappalto non essendo automatica ma rimessa all'autonomia contrattuale delle parti, ciascuna delle quali è vincolata nei limiti del rapporto cui partecipa.
Se uno degli eventi di cui all'art. 300 cod. proc. civ. (nella specie, perdita di capacità per fallimento della parte) si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetti, salvo che sia riaperta l'istruzione; conseguentemente l'impugnazione è validamente proposta con la notifica del relativo atto al procuratore costituito della parte colpita dall'evento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5237 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco PONTORIERI - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NL ST BA S.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FERRATELLA 41, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO ANDREINI, che la difende unitamente all'avvocato ZONGHI LOTTI GIANCARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO BE S.r.l. in persona del curatore, dott. Luciano DE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. CARO 38, presso lo studio dell'avvocato A. PARENTE, difesa dall'avvocato SERGIO SCARLATELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1318/95 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 22/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/1/99 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'Avvocato ZONGHI LOTTI Giancarlo, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PARENTE Ascanio, per delega dell'Avvocato SCARLATELLA, depositata in udienza, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso e insiste nell'eccezione di inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, assorbita ogni altra questione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 1 Dicembre 1987 la s.r.l. TR BE ottenne dal Presidente del Tribunale di RA decreto ingiuntivo per la somma di L.105.361.669, provvisoriamente esecutivo, più accessori e spese a carico della s.r.l. ES TE RE, corrente in Milano, a titolo di corrispettivo per lavori di montaggio di impianti elettrici e strumentazione eseguiti dalla ricorrente su una piattaforma petrolifera marina di proprietà della Oleodotti Nord-Est s.p.a., del gruppo ENI.
La società S.S. RE (appresso indicata solo come "RE"), sedente in Milano, aveva invero sub-appaltato alla s.r.l. P. BE (di seguito indicata solo come "BE") nel settembre 1985 i lavori suddetti, che la prima aveva in corso di esecuzione per conto della Oleodotti N.E. nel mare di RA.
Propose opposizione al d.i. la società ingiunta, opposizione fondata su un motivo di rito (difetto di competenza per l'esistenza di un compromesso in arbitri) e su questioni di merito. Successivamente con atto notificato il 19.8.1988 la RE iniziò altra causa nei confronti della BE, sulla base dello stesso sub-appalto, chiedendo il risarcimento di danni per asserito ritardo nell'esecuzione dei lavori nonché il rimborso delle spese di vitto e trasporto (sino alla piattaforma marina) dei dipendenti di essa società subappaltatrice.
La BE, costituitasi in entrambi i giudizi, poi riuniti in sede istruttoria, resistè alle avverse domande.
Con sentenza 15 marzo - 18 aprile 1994 il Tribunale di RA, accogliendo in parte l'opposizione al decreto ingiuntivo, revocò il decreto stesso e condannò la società opponente al pagamento di lire 100.031.440, oltre al risarcimento del danno da ritardato pagamento nella misura della svalutazione monetaria (calcolata secondo indici ISTAT); respinse la domanda della società opponente che condannava infine anche al rimborso delle spese a favore della s. a r.l. ER BE. Contro la sentenza la società a r.l.
ES TE RE ha proposto appello (con citazione a comparire avanti la Corte di Bologna notificata il 6 giugno 1994), lamentando - con il primo motivo di impugnazione - che il Tribunale aveva rigettato la eccezione di compromesso in arbitri e di carenza di giurisdizione (sull'asserito erroneo presupposto che la relativa clausola non fosse stata approvata per iscritto dalla società appaltatrice); - con il secondo motivo - nel merito - che, nel calcolare il corrispettivo dell'opera, aveva posto a carico della società appellante le spese per il trasporto di materiali e personale della società BE sulla "piattaforma" (sede di esecuzione dell'opera) nonché quelle per il vitto dello stesso personale, per l'importo complessivo di lire 37.546.170 (come accertato dal consulente tecnico su documentazione inoppugnabile); - con il terzo motivo, infine - che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni da ritardata esecuzione, benché fosse stato provato che la committente della società RE aveva ridotto, in ragione del grave ritardo nel completamento della "piattaforma" il compenso ad essa dovuto.
La BE ha resistito alla impugnazione.
Con sentenza 6.X/22.XI.1995 la Corte adita ha rigettato il gravame regolando di conseguenza le spese.
Sulla questione di competenza ha invero osservato che il contratto tra le parti si era perfezionato, con uno scambio di comunicazioni via telex, il 17.9.1985, comunicazioni che non contenevano alcuna clausola arbitrale. Questa, inserita in un successivo ordine scritto della RE, "non fu oggetto di ulteriore - e necessaria - accettazione della società subappaltatrice ..." (fol. 7 sent. imp.). Sul secondo motivo di appello ha rilevato quel Collegio che le spese richieste erano state provate con documentazione relativa al rapporto tra la Oleodotti N.E. e la RE, quindi non opponibile alla BE.
Nell'esaminare più specificamente il rapporto tra appaltatrice e subappaltatrice (RE- BE), la Corte ha ritenuto, motivatamente, operante tra le parti, circa quelle spese, la clausola richiamata nella proposta - offerta 10.1.1986 della BE cui seguì "l'esecuzione del rapporto anche in ordine alle opere extracontratto" (cui quelle spese si riferivano).
Il terzo motivo, infine, è stato ritenuto infondato per difetto di prova circa il termine per la ultimazione dei lavori, assertivamente indicato dalla RE in soli trenta giorni anche per i lavori extra.
Ricorre avanti questa Corte per la cassazione di detta decisione di II grado la soccombente soc. RE articolando tre motivi di impugnazione corrispondenti a quelli decisi con l'appello. Resiste con controricorso, in cui preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, il fallimento della soc. BE, in persona del curatore in carica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esaminando preliminarmente la questione di ammissibilità del ricorso, osserva questa Corte che essa è infondata.
Sostiene invero la resistente che, siccome fallita la BE per sentenza 24.4.1996 del Tribunale di RA (all'uopo ora prodotta), ai sensi dell'art. 328 c.p.c. il ricorso andava notificato e diretto nei confronti del fallimento e non della società. Sennonché l'invocato articolo 328 c.p.c. riguarda la decorrenza dei termini per le impugnazioni (e i casi di proroga a seguito degli eventi ex art. 299 c.p.c.), non la parte cui va diretto il gravame nell'ipotesi di detti eventi.
Poiché nella specie non si fa questione di tempestività del ricorso, ma nei confronti di chi esso andava proposto, soccorre il disposto dell'art. 300 ult. co. c.p.c., alla stregua del quale se alcuno di detti eventi si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto, salvo che sia riaperta l'istruzione. Ne consegue che il gravame - nel caso di morte della parte o perdita di capacità a stare in giudizio successiva alla sentenza - è validamente instaurato con la notifica dell'atto di impugnazione al procuratore costituito della parte colpita dall'evento (cfr. Cass. Sez. II 26.5.1998 n. 5230; Sez. I 21.7.98 n. 7121).
2. Con il primo mezzo di ricorso la RE, denunciando violazione degli artt. 1326 e 1327 c.civ., 38 e 806 c.p.c., ritorna sulla questione del compromesso sostenendo che seppure non vi fu accettazione della nuova proposta contenente la clausola compromissoria da parte della BE, tuttavia questa diede "piena e immediata esecuzione a tutte le altre clausole del contratto", che - così - fu concluso nel momento in cui ebbe esecuzione. Tale esecuzione costituì - per fatto concludente - accettazione di quella clausola.
Ripropone poi, la ricorrente, una rilettura della missiva 15.XI.1985 con cui la BE aveva accettato l'ordine 714/85/14100, senza alcuna riserva o contestazione della clausola n.8 (sul compromesso), sicché anche il requisito della forma scritta era assolto.
3. Con altra censura - correlata a violazione dell'art. 1656 c.civ.;
motivazione insufficiente o contraddittoria su punto decisivo - la ricorrente sostiene che le spese richieste con la sua domanda andavano accolte giacché - essendo "il contratto di subappalto derivato dal contratto principale" (fol. 13 ricorso) - pur in assenza di rapporti diretti tra il committente ed il subappaltatore "le vicende del contratto principale condizionano il sub contratto" sicché il subappaltatore resta "vincolato ai prezzi e compensi nei limiti imposti all'appaltatore principale dal committente" nonché alla "eventuale contestazione dei lavori da parte del committente" (fal. 13 ricorso).
4. Con l'ultimo mezzo - ricondotto a violazione degli artt. 1218, 1243 e 1457 c.civ. e a vizio di motivazione su punto decisivo - la RE sostiene che le previsioni contrattuali ben contemplavano il termine di 30 giorni per la definizione dei lavori in economia (extra-contrattuali) da parte della BE, cui fu ritualmente contestato il grave ritardo nella consegna con il telex 392/86. Data la interdipendenza dei due contratti di cui al precedente motivo "l'accettazione senza riserve dell'appaltatore resta condizionata (con riguardo all'opera eseguita dal sub appaltatore) dal fatto che il committente accetti l'opera senza riserve" (fal. 16 ricorso).
2.1. Palesemente infondato è il motivo sub 2), posto che la clausola compromissoria deve, a pena di nullità, esser fatta per iscritto (art. 808 co. 1 , in relaz. all'art. 807 c.p.c.) e abbisogna di ulteriore specifica approvazione, sempre per iscritto (art. 1341 co. 2 c.civ.).
Irrilevante, perciò, la pretesa esecuzione del contratto, esecuzione che peraltro - come riconosce la stessa ricorrente - seguì all'accettazione delle altre clausole.
Decisivo, pertanto, il rilievo della Corte di merito che nessuna ulteriore accettazione vi fu sull'ordine scritto RE (che quella clausola proponeva), accettazione che doveva risultare "expressis verbis", non per implicito o per fatti concludenti.
3.1. Anche questa censura giudica questa Corte infondata. Il carattere derivato del subappalto non implica che fatti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano, sic et simpliciter, sul secondo contratto, conservando invece questo la sua autonomia (cfr. Cass. Sez. II, 23.5.90 n. 4656). La stessa massima citata dal ricorrente, nella prima parte, afferma testualmente "... il subappalto resta un rapporto obbligatorio che intercorre tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti ne' assumendo obblighi verso il subappaltatore" (Cass., II sez., n. 8202/90 in Mass.Gius. Civ. 1990 pag. 1528).
Nulla vieta alle parti del secondo contratto, nella loro autonomia contrattuale, di stabilire diversi prezzi e diversi tempi di esecuzione o di consegna. Il minor prezzo del subappalto è anzi la regola, costituendo la differenza l'utile d'impresa del primo appaltatore. La trasfusione delle condizioni e clausole dell'appalto nel subappalto - non automatica - è rimessa all'autonomia contrattuale delle parti del rapporto derivato, restando ciascuna di esse vincolata nei limiti di quel rapporto reciprocamente. Nei confronti del (primo) committente è l'appaltatore che risponde della esattezza della prestazione finale. Se poi i contenuti, circa la totalità dei lavori appaltati, le modalità di esecuzione e i tempi di consegna coincidono, ben si spiega come l'appaltatore possa condizionare la sua accettazione dell'opera al fatto che il (suo) committente a sua volta l'accetti senza riserve (art. 1670 c.civ.).
4.1. Il motivo, fondato ancora sull'erroneo presupposto che il subappalto debba necessariamente coincidere in ogni sua clausola con l'appalto da cui deriva, contiene altresì una non esatta affermazione in fatto: avendo la Corte di merito parlato di mancata previsione contrattuale del termine di gg. 30 tra le parti, è generica la contestazione di tale dato fattuale da parte della RE, che non indica su quale convenzione inter-partes (del subappalto) è fondata la sua contestazione, atteso che il telex n. 392/86 del 29.5.86, ora invocato, non contiene ne' menzione di termini di consegna ne' contestazioni specifiche su tal punto.
5. In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alle spese, da liquidare come in dispositivo (a 385 c.p.c.).
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che si liquidano, a favore della resistente, in complessive L.
3.226.100 di cui L.
3.000.000 per onorari.