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Sentenza 12 giugno 2023
Sentenza 12 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2023, n. 25178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25178 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IA EL nato a [...] il [...] NA VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di NA VA per il reato di cui al capo a), per non aver commesso il fatto;
escludere l'aggravante della premeditazione per il reato di cui al capo a) per IA CH;
trasmettere gri atti alla Corte di Assise di Appello _ di Napoli per la rideterminazione del trattamento ganzionatorio per il reato di cui al capo b) per entrambi gli imputati. Uditi i difensori: avv. Paolo DI FURIA, difensore di CH IA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
avv. R. ]APPELLI Renato, difensore di VA NA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25178 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 21/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'assise d'appello di Napoli ha riformato la condanna, emessa dalla Corte d'assise in sede, in data 12 maggio 2020, nei confronti di CH AR e VA BO, dichiarando non doversi procedere nei confronti di entrambi, in relazione al reato di cui al capo C), con rideterminazione della pena irrogata in quella di anni dodici mesi nove di reclusione per il primo e rideterminando, per il secondo, la durata dell'isolamento diurno in quella di anni uno mesi due, confermando nel resto l'impugnata sentenza. 1.1. La Corte d'assise di primo grado aveva reputato gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, ritenuta assorbita la circostanza aggravante di cui al capo B), prevista dall'art. 577 comma primo, n. 4, cod. pen. in quella di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991,e aveva pronunciato condanna, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l'attenuante di cui all'art. 416- bis.1, terzo comma cod. pen., nonché, al solo BO, quella di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, nei confronti di CH AR alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi sei e di VA BO a quella di anni tredici di reclusione, oltre pene accessorie. 1.1. Si tratta della contestazione dei reati di cui al capo A) (artt. 81 comma secondo, 110, 112 n. 1 575, 577 n. 3 e 4, cod. pen.), ascritto a CH AR quale mandante e organizzatore e a VA BO per il supporto logistico fornito al commando, relativo all'omicidio pluriaggravato nei confronti di IC NO detto EP, con la circostanza aggravante del concorso di più di cinque persone riunite, della premeditazione, dei motivi abietti, al fine di affermare la supremazia dell'organizzazione camorristica denominata clan dei casalesi. Il delitto di cui al capo B) (artt. 56, 110, 575, 577 n. 3 e 4 , 61 n. 1 cod. pen. art. 7 legge n. 203 del 1991),, ascritto agli imputati, CH AR quale mandante e organizzatore e a VA BO, quale localizzatore della vittima, in concorso con altri, attiene al tentato omicidio di AE EL OL, attuato attraverso l'esplosione al suo indirizzo di più colpi di arma da fuoco, evento non verificatosi per fatto indipendente dalla propria volontà (n.d.r.: secondo la contestazione perché la vittima designata viaggiava a bordo di vettura assieme alla moglie e alla figlia di pochi mesi, dunque per evitare di attingere anche costoro nell'esecuzione dell'agguato, cui i giudici di merito aggiungono la fuga della vittima che approfittava dell'esitazione dei sicari, per la presenza di estranei nell'auto della vittima designata). 2. Avverso il descritto provvedimento hanno proposto distinti, tempestivi ricorsi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, denunciando i vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2 I 2.1. CH AR, per il tramite dei difensori, P. Di UR ed E. TI, denuncia quattro vizi. 2.1.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen.kard,192, commà 3 e 4, cod. proc. pen., 110, 116, secondo comma, 575, 577 n. 3, 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen., violazione di legge e vizio di motivazione. Si denuncia la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di affidabilità dei collaboratori di giustizia, nonché circa la dedotta carenza della cd. convergenza del molteplice. Si deduce vizio di motivazione circa il contributo causale offerto da AR, in relazione al delitto di cui al capo A), contraddittorietà della motivazione riguardo alla premeditazione e alla configurabilità dell'art. 116, secondo comma, cod. pen., nonché, quanto al capo B), circa l'esclusione della desistenza volontaria o del ravvedimento operoso. Sotto il primo profilo la difesa evidenzia che la Corte d'assise d'appello nega qualsiasi incidenza sul proprio giudizio, rispetto alle pronunce del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, del 17 luglio 2019, quanto alle posizioni di VI TE, AR L'RS, NO AN e CL IL, nonché di quella di secondo grado, del 19 novembre 2020, che ha escluso la circostanza aggravante della premeditazione e ha assolto IL per non aver commesso il fatto, trattandosi, per la sentenza impugnata, di decisione non ancora irrevocabile. Invece, la difesa, in sede di appello aveva devoluto anche il tema del diverso contenuto delle argomentazioni della motivazione della citata pronuncia d'appello del 19 novembre 2020, tema del tutto trascurato dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata, comunque, secondo il ricorrente, fonda la conferma di quella di primo grado sulla valutazione delle dichiarazioni accusatorie di BO, SS, BA, IC AV e NT IN, richiamate a pag. 33 e ss. della pronuncia, trascurando le deduzioni difensive, contenute nell'atto di appello e nei motivi depositati ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (quanto al motivo con il quale si chiedeva l'assoluzione dell'imputato), non attinti dalla declaratoria di inammissibilità, ove erano stati riassunti gli stralci salienti dei verbali di dichiarazioni di EP SS, CH BA, NT IN, IC AN, NO AN, ER VA, UI IA, IC AV. SS secondo il ricorrente: -attribuisce solo ad NT IN il mandato omicidiario, intuendo soltanto la partecipazione di CH AR;
-nel descrivere la riunione degli affiliati in cui SS era presente, non indica la presenza del gruppo facente parte a CH AR;
3 -riconosce di aver preso, direttamente, la decisione di coinvolgere anche il gruppo di CH AR e di VA IS, che garantì l'appoggio anche degli esponenti della fazione AR. Si riportano, a pag. 11 e sgg., stralci delle dichiarazioni di SS, dai quali, in definitiva, secondo la difesa, risulterebbe che l'iniziativa di coinvolgere anche AR era stata dello stesso SS, ma era intervenuta soltanto dopo che era già stata assunta la decisione di eliminare EL OL, onde assicurare ausilio all'esecuzione del delitto, appoggio, poi, mai più prestato materialmente. Quanto al collaboratore CH BA (le cui dichiarazioni erano state riportate nei motivi nuovi), la difesa deduce che si tratta di dichiarazioni che non collimerebbero con quelle di SS, posto che, secondo BA, EP SSk IC RO incontrarono CH AR assieme al quale avevano deciso l'eliminazione di EP (IC NO) per dare subito un segnale a EL OL. Si tratta di dichiarazioni non convergenti con quelle di SS, che ha escluso di aver parlato con AR e RO e la presenza di BA all'incontro con il gruppo del EL OL, argomento contenuto nei motivi di appello, che sarebbe stato trascurato dalla Corte territoriale. NT IN, poi, secondo la difesa, come dedotto con i motivi nuovi, concorda con la versione di SS;
afferma di aver assunto la decisione di eliminare EL OL e di aver convocato il SS, per l'esecuzione dell'omicidio, senza aver mai affermato di aver assunto detta decisione con AR, se non in una dichiarazione spontanea, del 3 marzo 2020, peraltro generica quanto alle circostanze temporali e di spazio della comune deliberazione. NO AN, poi, a parere della difesa, non fornirebbe alcun contributo per il ruolo di AR quale mandante, perché non al corrente, nel dettaglio, di come e quando era stata assunta la decisione dell'eliminazione di EL OL, ma riferisce della circostanza che l'uccisione di NO era stata deliberata dopo l'agguato fallito a EL OL. Quanto a VA BO (i cui verbali di interrogatorio sono stati acquisiti e si è proceduto all'esame integrativo all'udienza del 28 maggio 2019), la difesa deduce che questi avrebbe reso dichiarazioni (riportate per estratto in nota a pag. 15 e ss. del ricorso) tra loro contraddittorie. BO infatti, in un primo momento, avrebbe escluso la partecipazione di AR alla fase organizzativa del delitto di EL OL, affermando poi, successivamente,che le riunioni per organizzare l'agguato erano già iniziate e che, a seguito di uno specifico episodio, avvenuto una settimana prima dell'omicidio (un uomo di EL OL, NO, aveva schiaffeggiato VA brio su un cantiere di interesse di AR), AR aveva compulsato SS, AN e 4 VA VE mandando l'"imbasciata" che EL OL doveva essere ammazzato. Si tratta di episodio riferito anche da SS, ma ) secondo il ricorrente, in termini non sovrapponibili al narrato di BO. IC AN, secondo la difesa, poi (cfr. dichiarazioni acquisite su accordo delle parti) ha reso affermazioni riportate per stralcio a pag. 19 e ss. del ricorso, secondo le quali questi aveva appreso proprio da EL OL in relazione all'agguato fallito che lo AV, dopo aver fatto fuoco, aveva detto di lasciare stare perché nella vettura ci stavano le creature. Con riferimento al collaboratore ER VA, si riporta stralcio delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento celebrato dinanzi alla Corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere, ove i verbali di dichiarazioni erano stati acquisiti su accordo delle parti (cfr. pag. 20 del ricorso); quanto a UI IA,si riportano a pag. 21 stralci di verbali di dichiarazioni acquisite su accordo delle parti nel procedimento svolto dinanzi alla Corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere. Circa le dichiarazioni de relato rese da IC AV (cfr. nota della pag. 22 del ricorso)„ si assume che queste non convergerebbero con il contenuto delle affermazioni di SS, indicando AR come responsabile per la zona di Aversa e l'esistenza di un incontro in cui NO aveva reso un apprezzamento sgarbato, nei confronti di CH AR, riportato a quest'ultimo da NO TE. AR, quindi, dopo un appuntamento con altri reggenti avrebbe deciso di dare un segnale forte. 2.1.2. Con il secondo motivo si contesta la manifesta illogicità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte territoriale circa i motivi di appello nuovi, che hanno riguardato la circostanza aggravante della premeditazione e l'applicazione dell'art. 116, secondo comma,cod. pen. nonché l'applicazione dell'art. 56, terzo e quarto comma, in quanto indicati dalla Corte come motivi non contenuti nell'appello principale, che conterrebbe soltanto la richiesta di assoluzione di CH AR. Si tratta, invece, di censure ammissibili, a parere del ricorrente, in quanto contenute, all'interno della più ampia richiesta assolutoria, perché dirette a dare al fatto una diversa qualificazione giuridica che ben avrebbe potuto essere verificata di ufficio, richiamando, sul punto precedente di legittimità indicatokbme in termini (Sez. 5, n. 4124 del 14/12/2016). Si riportano a pag. 27 e ss. del ricorso, stralci delle deposizioni dei collaboratori AN, SS, IN, BO, BA dalle quali emergerebbe, in modo convergente, che unico destinatario del mandato omicidiario era stato EL OL e che NO era stato ucciso, come da deliberazione facente capo a SS, per la ragione che questi si era presentato presso il cantiere ove aveva dato uno schiaffo a brio. Sicché si sarebbe trattato, per la difesa, di evento ulteriore e diverso rispetto a quello voluto, perfezionatosi solo nella forma del tentativo. Si chiede, comunque, di applicare l'art. 116, secondo comma, cod. pen., esclusa, rispetto al fatto più grave, la circostanza aggravante della premeditazione che, invece, la Corte d'assise d'appello conferma condividendo la motivazione del primo giudice. 2.1.3. Con il terzo motivo si deduce che, con riferimento al capo B), tutti i dichiaranti sarebbero concordi nel reputare come volontario l'abbandono dell'azione omicidiaria, a causa della presenza di bambini nella vettura di EL OL. NO AN aveva esploso un colpo di arma da fuoco che, però, aveva attinto la vettura nella parte anteriore e immediatamente dopo, secondo tutti i dichiaranti al corrente delle circostanze dell'accaduto, accortisi della presenza nella vettura della moglie della vittima designata e sui sedili posteriori di almeno un bambino, veniva abbandonato il proposito omicidiario. Si richiamano precedenti di legittimità che si esprimono nel senso che ricorre la fattispecie della desistenza volontaria quando la mancata consumazione del delitto dipende da spontaneità, non legata ad alcuna necessità ma operata liberamente e indipendentemente da circostanze esterne, tali da rendere irrealizzabile la condotta. In ogni caso i correi si sarebbero attivati per scongiurare l'evento. 2.1.4. Con il quarto motivo si assume, circa i rilievi del vizio di motivazione in ordine agli artt. 132, 133, 62-bis e 69 cod. pen. , che la Corte avrebbe omesso di rispondere alla richiesta difensiva. 2.2.VA BO, per il tramite del difensore, avv. R. ]appelli, denuncia due vizi. 2.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in merito all'omessa partecipazione dell'imputato all'udienza del 28 ottobre 2021 e con riferimento all'ordinanza resa in quell'udienza, con correlato vizio di motivazione. All'udienza del 28 ottobre 2021, la difesa eccepiva l'impedimento a comparire dell'imputato per la sua omessa presenza perché, sottoposto a programma di protezione, non ne era stata disposta la traduzione. La Corte d'assise d'appello respingeva l'eccezione, assumendo che BO, per il procedimento in corso, risultava libero e non era più sottoposto a programma di protezione;
di qui la circostanza che, a parere della Corte procedente, la mancata partecipazione sarebbe stata da ascriversi ad una scelta volontaria dell'imputato. Si osserva che il programma speciale di protezione in atto per BO risulta revocato il 3 marzo 2021, ma con il medesimo provvedimento di revoca si 6 disponeva, comunque, a suo carico, permanendo esigenze di sicurezza del collaboratore di giustizia, l'adozione di misure ordinarie di tutela, nella competenza dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza. Di conseguenza, pur mutata l'autorità preposta competente, in sostanza BO era, alla data dell'udienza indicata, comunque, sottoposto a tutela per effetto di programma di protezione ordinario, in forza del quale era comunque limitata la sua libertà di circolazione e movimento dalla località protetta, tanto che, anche nell'avviso di fissazione del giudizio di appello, l'imputato risultava domiciliato presso il Servizio centrale di protezione di Roma. Sotto tale profilo, dunque, si evidenzia che l'autorità giudiziaria procedente, a prescindere dallo status detentionis, avrebbe dovuto attivarsi presso il Servizio centrale di protezione e consentire all'imputato di partecipare all'udienza, richiamando un precedente in termini (Sez. 2, Rv. 282352) che ne afferma il diritto nel caso in cui il collaboratore abbia manifestato la volontà di partecipare all'udienza. Tanto, come del resto avvenuto per la precedente udienza del 26 ottobre 2021, avendo in tal modo l'imputato mostrato interesse a partecipare al processo a suo carico, anche se il giorno prima, aveva fatto pervenire una rinuncia a comparire per ragioni di salute, datata 25 ottobre 2021. Si tratta, peraltro, di rinuncia valevole, a parere del ricorrente, per la singola udienza del 26 ottobre 2021, che non avrebbe esonerato la Corte d'assise d'appello dall'onere di apprestare misure idonee a consentire, al collaboratore di giustizia, di partecipare alla successiva udienza del 28 ottobre. 2.2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110, 40, 116 cod. pen. in ordine al nesso di causalità e all'elemento soggettivo di cui al capo A, con correlato vizio di motivazione. Il movente del tentato omicidio EL OL, di cui al capo B, consiste nell'iniziativa di EL OL di costituire un gruppo autonomo rispetto al clan dei casalesi, operante in Aversa, senza corrispondere al sodalizio le somme pretese nell'ambito di quel territorio. La decisione di eliminare EL OL deve ascriversi, secondo i provvedimenti di merito, ai capi storici del clan, IN e AR, all'epoca I atitanti. BO ammette di aver preso parte a riunioni in cui si pianificava, tramite portavoce dei vertici del sodalizio, di uccidere EL OL e chiunque del suo gruppo stesse con lui, ma riferisce di aver saputo dell'omicidio NO soltanto dopo, trattandosi di atto avvenuto secondo una decisione adottata sul momento. BO, secondo la difesa, avrebbe comunque, limitato il suo apporto a fornire notizie sugli spostamenti di EL OL non anche di NO, ucciso in quanto notato da uno dei sicari, in un autolavaggio, nella strada percorsa dal commando, 7 ?i? dopo l'agguato fallito nei confronti di EL OL e nel fare ritorno verso Trentola- Ducenta. Si sottolinea che la motivazione è effettivamente lacunosa, quanto al nesso causale della condotta di BO, consistita nell'individuazione degli spostamenti della vittima e a localizzarla, rispetto alla morte di NO, tenuto conto che il ruolo di "specchiettista" si era limitato alla persona del EL OL, vittima designata. La pronuncia manca di prendere in esame, a parere del ricorrente, il contributo causale assunto da BO con riferimento alla morte di NO, decisa in modo estemporaneo, fondando detto nesso soltanto sulla partecipazione di BO alle riunioni ove era stato deciso con un mandato "aperto" che si dovevano eliminare anche gli appartenenti al gruppo di EL OL (come era NO). Su tale punto, la motivazione sarebbe laconica e generica quanto all'apporto causale rispetto allo specifico fatto omicidiario, peraltro, deciso in modo estemporaneo senza una preventiva organizzazione, dunque frutto di una decisione improvvisa e contingente. Né si ravviserebbe la spiegazione di come le due condotte siano state collegate e senza soluzione di continuità, in maniera tale da costituire un unicum logico-fattuale. Sull'elemento soggettivo si osserva, poi, che vi è motivazione del tutto omessa, posto che l'eliminazione di NO era avvenuta a seguito di avvistamento occasionale della vittima, senza che siano espresse le ragioni per le quali la condotta del commando dovesse configurarsi quale sviluppo logico e prevedibile della prima condotta, non andata a buon fine, trattandosi di omicidio che aveva avuto quale vittima una persona che non era in compagnia di EL OL e che era stato, colpita sulla base di una determinazione autonoma dei partecipi al commando. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, M.F. Loy, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di BO, per il reato di cui al capo A), per non avere commesso il fatto, escludere la circostanza aggravante della premeditazione per il reato di cui al capo B) per AR CH, trasmettere gli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo B) per entrambi gli imputati. 3.1. Le difese hanno chiesto tempestivamente la trattazione orale. 3.2.L'avv. R. Jappelli ha fatto pervenire motivi nuovi con p.e.c. del 28 luglio 2022, con i quali ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo B). 8 71? Si tratta di richiesta non avanzata in sede di appello né con il ricorso per cassazione, ma che potrebbe essere esaminata, a parere del ricorrente, ove la Corte di cassazione ritenesse fondati i motivi prospettati (richiamando Sez. U, ricorrente Ricci). Si deduce che il reato è prescritto in data 20 luglio 2016, prima dell'emissione della sentenza di secondo grado, ritenendo applicabile, perché più favorevole in ragione della data di commissione del fatto, la normativa vigente prima della riforma della prescrizione del 5 dicembre 2005. Si tratta di delitto di omicidio tentato, per il quale sono state ritenute le circostanze attenuanti equivalenti alle aggravanti, con ulteriore applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991. Si considera il giudizio di bilanciamento e la successiva riduzione per effetto della circostanza attenuante di cui all'art. 8 cit., così pervenendo alla pena massima di anni dieci mesi otto di reclusione. Sicché, per effetto della formulazione previgente dell'art. 157 cod. pen. tenuto conto della data del fatto (2001), antecedente alla riforma di cui alla legge del 5 dicembre 2005, si dovrebbe tenere conto, ai fini della prescrizione, del periodo di anni quindici, a decorrere dal 20 luglio 2001, esclusi atti interruttívi per essere il primo di questi collocato in data 10 novembre 2016 (interrogatorio del collaboratore), cioè quando la prescrizione era già maturata. 3.3.All'esito della discussione orale, alla odierna udienza le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto da CH AR è infondato e deve essere rigettato, mentre quello di VA BO è fondato nei limiti appresso indicati. 1.11 primo motivo proposto nell'interesse di CH AR è inammissibile. 1.1.Invero, quanto al primo aspetto devoluto, si censura il giudizio di affidabilità e credibilità dei dichiaranti, collaboratori di giustizia e, comunque, si prospetta una lettura alternativa delle dichiarazioni rese e recepite nel provvedimento di secondo grado (pag. 33 e ss.), tanto che se ne riportano stralci o estratti, invitando alla rilettura, nel senso prospettato dal ricorrente, onde apprezzarne l'effettivo contenuto, nonché la rilevata divergenza tra talune dichiarazioni, meglio specificate nel ricorso. L'operazione che si sollecita, pur se puntualmente indicata, per ciascuna delle dichiarazioni che si reputano erroneamente interpretate dalla Corte territoriale, segnalando anche punti di contrasto tra i collaboratori, è inibita a questa Corte. 9 Invero, l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria del giudice di appello, oltre che corretta quanto alla valutazione delle chiamate in correità o reità, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione anche dell'attendibilità o credibilità dei dichiaranti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226). Inoltre, si propone una valutazione parcellizzata delle fonti di prova richiamate peraltro, per estratto, non consentendo così la complessiva valutazione della forza scardinante dell'argomento dedotto, rispetto alla ricostruzione recepita nella sentenza impugnata. Il ricorrente, poi, muove dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio, valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Si tratta, infine, di censure che non riescono a disarticolare il complessivo compendio probatorio a carico, tenuto conto della motivazione esauriente e priva di illogicità manifesta della Corte territoriale (cfr. pag. 33 e ss.) quanto alla valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia, SS, BA, AN, BO , 'ovine, reputate convergenti e reciprocamente riscontrare, sul ruolo di mandante assunto da AR. Anzi, si rileva che la motivazione rende conto della convergenza delle dichiarazioni, degli elementi di riscontro, nonché svolge, puntualmente, l'esame della credibilità dei chiamanti. Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore SS la pronuncia espone, con ragionamento articolato, che il coinvolgimento dello AR non si ricavava da una mera illazione del dichiarante, tenuto conto che la partecipazione 10 alle deliberazioni era avvenuta anche perché era proprio CH AR che voleva la morte di CO OL, appartenente al gruppo di EL OL (cfr. pag. 15 e ss.)„ specificando che IS partecipava alle riunioni per lo stesso AR, in quanto all'epoca latitante. Inoltre, anche BO, secondo la ricostruzione dei giudici di secondo grado, ha dichiarato che nelle riunioni organizzative, cui lui stesso aveva partecipato, in cui era stata presa la decisione di uccidere tutti gli esponenti del gruppo facente capo a EL OL,; ruolo di mandante era rivestito da IN e AR, entrambi latitanti e rappresentati da terzi (VA VE e IS: cfr. pag. 20). Del pari, risultano indicati dallo stesso BO i nomi delle persone da uccidere, perché facenti parte del gruppo del EL OL, da punire in quanto avevano dato luogo a un gruppo autonomo rispetto ai casalesi. Sul punto la Corte mostra di aver fatto buon governo dei principi sanciti da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143) vagliando l'autonomia delle plurime chiamate, la loro indipendenza, la credibilità soggettiva di ciascuna chiamata e l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, in quanto considerate specifiche, costanti e coerenti, oltre che del tutto convergenti sul nucleo centrale del narrato. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Invero, i motivi di appello, nuovi rispetto a quelli principali sono inammissibili, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980), quando non hanno ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione, a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., essendo necessaria una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originariamente devoluti con il gravame. Tanto premesso, il Collegio osserva che va ritenuto afferente a distinte statuizioni il motivo relativo alla generale affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario e quello, nuovo, relativo alla configurabilità di una circostanza aggravante, all'applicazione dell'art. 116 comma secondo, cod. pen., e all'applicazione dei commi tre e quattro per la fattispecie tentata di cui al capo B), con conseguente inammissibilità di questi ultimi Peraltro, deve essere osservato che, comunque, la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione è correttamente motivata dalla Corte d'assise d'appello, con ragionamento senz'altro da condividere, pur alla luce della intervenuta esclusione, con pronuncia definitiva, per gli esecutori materiali della indicata circostanza aggravante. Invero, il Procuratore generale nelle richieste ha assunto che è escludere la premeditazione, con riferimento al delitto tentato sub B), onde equiparare la posizione di AR rispetto a quella degli esecutori materiali, giudicati 1 1 separatamente, per i quali è stata pronunciata l'esclusione del dolo di premeditazione, con impostazione condivisa dalla Corte di cassazione, investita dell'impugnazione proposta dalla parte pubblica. Sostiene il Sostituto Procuratore generale che, nel procedimento a carico degli appartenenti al "gruppo di fuoco" (composto da AR L'RS, VI TE e NO AN), la circostanza aggravante in parola è stata esclusa proprio per la mancanza di pianificazione dell'aggressione ai danni di NO e tale valutazione è stata considerata corretta, in punto di qualificazione giuridica, dalla pronuncia di questa Corte di cassazione (n. 17467 del 2022) che, sul punto, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello. Tuttavia, la Corte territoriale evidenzia che, diversamente da quanto avvenuto per gli esecutori materiali, per i quali in sostanza si ravvisa una determinazione estemporanea dell'azione ai danni di NO, sostanzialmente AR e IN avevano deliberato a monte l'eliminazione di EL OL e di tutti i facenti parte del suo gruppo (cfr. pag. 39 della sentenza impugnata). In definitiva, secondo la ricostruzione recepita dalla Corte d'assise di appello, con ragionamento non manifestamente illogico e immune da censure di ogni tipo, anche se EL OL doveva considerarsi obiettivo primario dell'agguato organizzato, il mandato conferito doveva considerarsi "aperto" alla generale evenienza di uccidere qualsiasi altro componente del suo gruppo, come IC NO, CO OL, AE IN. Detto ragionamento appare del tutto in linea con l'orientamento tradizionale di questa Corte di legittimità, in tema di premeditazione, qualora la circostanza aggravante sia contestata al mandante del delitto di omicidio. È noto, in via generale, che la premeditazione è circostanza aggravante caratterizzata dal perdurare, nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile, nonché da altro requisito, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere (tra le altre, Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Morfei, Rv. 260219). Con riferimento alla posizione del mandante, però, è stato ribadito recentemente il tradizionale orientamento, cui il Collegio intende dare continuità peraltro perfettamente aderente alla posizione di AR, secondo il quale, in tema di premeditazione, il mandato a uccidere affidato dal soggetto apicale di un'associazione mafiosa a taluni affiliati, con delega all'organizzazione del delitto e alla scelta dei tempi e dei modi per la sua esecuzione, ove resti fermo e non sia modificato nel tempo l'ordine impartito, è idoneo a integrare gli elementi 12 costitutivi, cronologico e ideologico, della circostanza aggravante de qua (Sez. 1, n. 28567 del 07/04/2022, Rv. 283357; conf.: Sez. 1, n. 106 del 1988, dep. 1989, Rv. 180284). Sicché, qualora il soggetto agente deliberi di non uccidere personalmente, ma ne affidi l'incarico ad altri, la circostanza aggravante in parola deve essere ritenuta sempre sussistente, salvi i casi eccezionali, da provarsi a cura dello stesso imputato, in cui chi ha conferito il mandato omicidiario diventi oscillante quanto alle determinazioni o, addirittura, revochi la disposizione, circostanze di fatto che non ricorrono nel caso in esame, alla stregua della ricostruzione operata dai convergenti provvedimenti di merito che rende conto di una costante direttiva, tenuta ferma nel tempo, all'eliminazione di appartenenti al gruppo di nuova formazione. 1.3.11 terzo motivo è infondato. Corretta è la qualificazione giuridica della condotta in addebito, in relazione al capo B). La motivazione del provvedimento censurato spiega, con ragionamento lineare e logico, tratto dal convergente narrato dei collaboratori, che, in definitiva, l'azione delittuosa sfuma perché la vittima designata, EL OL, riesce a sottrarsi all'azione del commando e a scappare (cfr. pag. 39 e ss.). Anzi, la vittima designata, proprio approfittando dell'esitazione dovuta all'esclamazione di AV circa la presenza nella vettura delle creature, richiamata dalla stessa difesa del ricorrente, riesce, dandosi alla fuga, a sottrarsi all'azione omicidiaria programmata ai suoi danni. Ciò comporta che deve essere condivisa la soluzione cui è giunta la Corte territoriale, nella parte in cui ha escluso (cfr. pag. 40) che vi sia stata desistenza o recesso attivo, tenuto conto che la persona offesa, approfittando della momentanea confusione, determinata nel commando dalla presenza di estranei in auto (moglie e almeno un figlio della persona offesa), si era data alla fuga e gli esecutori materiali non erano riusciti a raggiungerla. Tale conclusione è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale,ai fini della configurabilità della desistenza dal tentativo, la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente, situazione di fatto non ricorrente nel caso al vaglio (tra le altre, Sez. 2, n. 7036 del 29/01/2014, Canadé, Rv. 258791; Sez. 2, n. 18385 del 05/04/2013, Pesce, Rv. 255919). Corretta è, poi, anche l'esclusione del recesso attivo, il quale non ricorre, mancando l'impedimento volontario dell'evento. Questo, invero, presuppone che, ad attività criminosa compiuta, mentre è in svolgimento l'ormai autonomo processo naturale (in rapporto necessario di causa ed effetto tra una determinata 13 condotta ed un determinato effetto) l'agente si riattiva, interrompendo tale processo, così da impedire il verificarsi dell'evento (Sez. 1, n. 40936 del 08/10/2009, Amato de Serpis, Rv. 245560). Nella specie, invece, l'impedimento dell'evento, secondo la ricostruzione in fatto dei giudici di merito, non rivedibile in questa sede, non dipende da condotta riferibile agli esecutori materiali della condotta, ma a fattore contingente. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile, posto che si tratta di censura che non si illustra e che, in definitiva, risulta soltanto enunciata senza che sia — piegate, puntualmente, come richiesto per la necessaria specificità che deve assistere il ricorso per cassazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), le ragioni della critica, cosa si tendeva ad ottenere in sede di gravame, nonché le ragioni in fatto e in diritto, poste a base del motivo di ricorso. 2.11 ricorso proposto nell'interesse di VA BO è fondato, nei limiti appresso indicati. 2.1. Il primo motivo è infondato. L'esame degli atti, doveroso in considerazione della natura dell'eccezione proposta (nel senso che, in materia processuale ) la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, cioè, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale : Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092), ha consentito di rilevare che BO, all'udienza del 28 ottobre 2021, non risultava presente ma che l'imputato, in quella data, non era detenuto per il processo in corso a suo carico (cfr. verbale di udienza). Inoltre, viene dato atto a verbale che l'imputato non risultava sottoposto a programma speciale di protezione, che era stato assente alla precedente udienza, del 26 ottobre 2021, per ragioni collegate alla somministrazione del vaccino contro il virus Covid-19 e che aveva fatto pervenire rinuncia, a mezzo del Servizio centrale di protezione, al videocollegamento (cfr. p.e.c. del 25 ottobre 2021). Infine, si rileva che, come da verbale di udienza, BO risultava domiciliato, non presso il Servizio centrale di protezione, ma presso un indirizzo di una località campana (cfr. allegato al verbale di udienza del 4 novembre 2021). Lo stralcio della comunicazione ministeriale, riportata nella sentenza censurata a pag. 3 in nota, poi rende conto che, nei confronti di BO, era stato revocato il programma speciale di protezione e che questi, non era più sottoposto a misure tutorie, revocate in data 3 marzo 2021, per la contravvenzione a specifiche clausole del programma da parte dell'imputato. Del resto, dalla lettura del verbale dell'udienza del 28 ottobre 2021, si ricava che, rispetto alla mancata comparizione di BO, non era stato eccepito 14 alcun impedimento a comparire, ma erano state chieste notizie, dalla difesa, sulla traduzione. La Corte territoriale, poi, motiva correttamente, con ordinanza resa a verbale, ritenendo volontaria l'assenza dal procedimento, trattandosi di imputato a piede libero, non sottoposto a programma di protezione speciale che, peraltro, alla stregua degli atti trasmessi, non risultava aver avanzato istanze dirette all'Autorità giudiziaria, quanto alla sua esigenza di comparire. Del resto, è noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, riguardante l'omessa attivazione, da parte del Servizio Centrale di protezione, del servizio di accompagnamento dell'imputato sottoposto a programma di protezione, riguarda colui che abbia manifestato, anche solo per facta concludentia, la volontà di partecipare all'udienza, trattandosi di misura necessaria a garantire la sicurezza degli spostamenti e l'incolumità del soggetto protetto. Non ricorrono detti presupposti nella specie, ove non risulta in atto misura di protezione alla data dell'udienza, né risulta manifestata la volontà di partecipare all'udienza. Sicchét corretta appare la costituzione delle parti all'udienza del 28 ottobre 2021, di cui la difesa si duole con il primo motivo di ricorso e infondata l'eccezione di nullità prospettata. 2.2.11 secondo motivo di ricorso è fondato. Come correttamente rilevato dal Sostituto Procuratore generale e dalla difesa, la formale contestazione mossa ad BO in ordine al capo A), consiste nell'aver localizzato la vittima IC NO, assieme a CL IL. In definitiva, si osserva che;
in relazione alle due condotte ascritte al ricorrente, risulta al di là di ogni ragionevole dubbio che BO ha svolto il ruolo di specchiettista soltanto nel secondo delitto, quello commesso ai danni di EL OL, per aver consentito al gruppo di fuoco di individuarlo. Con riferimento alla condotta posta in essere ai danni di NO, invece, risulta, dalla motivazione del provvedimento censurato, che il commando, una volta fallito l'agguato ai danni di EL OL, si era determinato all'azione per aver notato NO presso un autolavaggio, dove era stato inseguito e ucciso, secondo una decisione non propiziata da alcuna segnalazione ad hoc, attuata dall'imputato. Emerge, inoltre, che BO,con riferimento al delitto contestato al capo A), abbia partecipato a riunioni organizzative dell'agguato, delle quali rende conto anche nelle sue dichiarazioni autoaccusatorie. Risulta, inoltre, che,nei confronti del concorrente nel reato IL, è stata pronunciata definitiva sentenza di assoluzione dalla medesima condotta, ascritta al ricorrente. 15 2.2.1.Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio in relazione al capo A), perché il giudice del rinvio si confronti, con piena autonomia di giudizio, con la pronunciata assoluzione del concorrente nel reato e rivaluti, alla luce anche di tale significativa emergenza istruttoria sopravvenuta, la posizione di BO in ordine alla sua partecipazione al delitto ai danni di NO. Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli, per nuovo giudizio sul capo A), limitatamente alla posizione di BO e, conseguentemente, sul trattamento sanzionatorio nei confronti del medesimo BO, ove l'esito del giudizio di rinvio incida sulla responsabilità dell'imputato per il reato sub A). 2.2.2. È appena il caso di osservare che il motivo nuovo di ricorso tempestivamente proposto dalla difesa, non è ammissibile. Invero, non potendo operare, per effetto dell'avvenuto riconoscimento all'BO della circostanza di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 (cfr. Sez. 1, n. 26826 del 5/05/2011, Rv. 250795), è noto che quest'ultima non può considerarsi anche per quanto concerne la previsione di cui all'art. 161, comma secondo, cod. pen., che esclude il limite della prescrizione massima per interruzione per i reati di cui all'art. 51, comma.
3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. Tuttavia, il motivo proposto è inammissibile per aspecificità e difetto di autosufficienza. Né la censura è idonea a far attivare i poteri istruttori ufficiosi della Corte nella parte in cui nega la sussistenza di atti interruttivi, ai fini del decorso del termine massimo di prescrizione, anteriori all'interrogatorio di BO, intervenuto, secondo quanto dedotto ma non documentato dalla difesa, in data 20 novembre 2016. Invero, gli atti di indagine non sono presenti in quelli a disposizione di questa Corte, trattandosi di procedimento definito con il rito ordinario, onde poter procedere alla verifica circa la (dedotta) insussistenza di atti interruttivi pregressi, in relazione al corso della prescrizione, tenuto conto che la difesa eccepisce che la prescrizione per il reato di cui al capo B, sarebbe maturata ben prima della sentenza di secondo grado. Sarebbe preliminare, infatti, la verifica della progressione di tutti gli atti onde esaminare l'esistenza di quelli interruttivi, verifica, dunque, da riservare necessariamente al giudizio di rinvio, dovendo svolgersi, sul punto, attività di merito in ordine a quelli indicati dal difensore — in assenza di produzione documentale ad hoc — come iniziati, nel presente procedimento, soltanto con l'interrogatorio di BO del 20 novembre 2016. 16 Il Consigliere estensore Tanto, anche alla luce dell'esame dell'atto depositato dall'istante, da cui risulta che BO è già indicato come detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. e come indagato. 3.Segue il rigetto del ricorso proposto da AR, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre va disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di VA BO, per nuovo giudizio nei limiti indicati nella parte motiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di CH AR che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di VA BO con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di NA VA per il reato di cui al capo a), per non aver commesso il fatto;
escludere l'aggravante della premeditazione per il reato di cui al capo a) per IA CH;
trasmettere gri atti alla Corte di Assise di Appello _ di Napoli per la rideterminazione del trattamento ganzionatorio per il reato di cui al capo b) per entrambi gli imputati. Uditi i difensori: avv. Paolo DI FURIA, difensore di CH IA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
avv. R. ]APPELLI Renato, difensore di VA NA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25178 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 21/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'assise d'appello di Napoli ha riformato la condanna, emessa dalla Corte d'assise in sede, in data 12 maggio 2020, nei confronti di CH AR e VA BO, dichiarando non doversi procedere nei confronti di entrambi, in relazione al reato di cui al capo C), con rideterminazione della pena irrogata in quella di anni dodici mesi nove di reclusione per il primo e rideterminando, per il secondo, la durata dell'isolamento diurno in quella di anni uno mesi due, confermando nel resto l'impugnata sentenza. 1.1. La Corte d'assise di primo grado aveva reputato gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, ritenuta assorbita la circostanza aggravante di cui al capo B), prevista dall'art. 577 comma primo, n. 4, cod. pen. in quella di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991,e aveva pronunciato condanna, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l'attenuante di cui all'art. 416- bis.1, terzo comma cod. pen., nonché, al solo BO, quella di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, nei confronti di CH AR alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi sei e di VA BO a quella di anni tredici di reclusione, oltre pene accessorie. 1.1. Si tratta della contestazione dei reati di cui al capo A) (artt. 81 comma secondo, 110, 112 n. 1 575, 577 n. 3 e 4, cod. pen.), ascritto a CH AR quale mandante e organizzatore e a VA BO per il supporto logistico fornito al commando, relativo all'omicidio pluriaggravato nei confronti di IC NO detto EP, con la circostanza aggravante del concorso di più di cinque persone riunite, della premeditazione, dei motivi abietti, al fine di affermare la supremazia dell'organizzazione camorristica denominata clan dei casalesi. Il delitto di cui al capo B) (artt. 56, 110, 575, 577 n. 3 e 4 , 61 n. 1 cod. pen. art. 7 legge n. 203 del 1991),, ascritto agli imputati, CH AR quale mandante e organizzatore e a VA BO, quale localizzatore della vittima, in concorso con altri, attiene al tentato omicidio di AE EL OL, attuato attraverso l'esplosione al suo indirizzo di più colpi di arma da fuoco, evento non verificatosi per fatto indipendente dalla propria volontà (n.d.r.: secondo la contestazione perché la vittima designata viaggiava a bordo di vettura assieme alla moglie e alla figlia di pochi mesi, dunque per evitare di attingere anche costoro nell'esecuzione dell'agguato, cui i giudici di merito aggiungono la fuga della vittima che approfittava dell'esitazione dei sicari, per la presenza di estranei nell'auto della vittima designata). 2. Avverso il descritto provvedimento hanno proposto distinti, tempestivi ricorsi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, denunciando i vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2 I 2.1. CH AR, per il tramite dei difensori, P. Di UR ed E. TI, denuncia quattro vizi. 2.1.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen.kard,192, commà 3 e 4, cod. proc. pen., 110, 116, secondo comma, 575, 577 n. 3, 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen., violazione di legge e vizio di motivazione. Si denuncia la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di affidabilità dei collaboratori di giustizia, nonché circa la dedotta carenza della cd. convergenza del molteplice. Si deduce vizio di motivazione circa il contributo causale offerto da AR, in relazione al delitto di cui al capo A), contraddittorietà della motivazione riguardo alla premeditazione e alla configurabilità dell'art. 116, secondo comma, cod. pen., nonché, quanto al capo B), circa l'esclusione della desistenza volontaria o del ravvedimento operoso. Sotto il primo profilo la difesa evidenzia che la Corte d'assise d'appello nega qualsiasi incidenza sul proprio giudizio, rispetto alle pronunce del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, del 17 luglio 2019, quanto alle posizioni di VI TE, AR L'RS, NO AN e CL IL, nonché di quella di secondo grado, del 19 novembre 2020, che ha escluso la circostanza aggravante della premeditazione e ha assolto IL per non aver commesso il fatto, trattandosi, per la sentenza impugnata, di decisione non ancora irrevocabile. Invece, la difesa, in sede di appello aveva devoluto anche il tema del diverso contenuto delle argomentazioni della motivazione della citata pronuncia d'appello del 19 novembre 2020, tema del tutto trascurato dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata, comunque, secondo il ricorrente, fonda la conferma di quella di primo grado sulla valutazione delle dichiarazioni accusatorie di BO, SS, BA, IC AV e NT IN, richiamate a pag. 33 e ss. della pronuncia, trascurando le deduzioni difensive, contenute nell'atto di appello e nei motivi depositati ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (quanto al motivo con il quale si chiedeva l'assoluzione dell'imputato), non attinti dalla declaratoria di inammissibilità, ove erano stati riassunti gli stralci salienti dei verbali di dichiarazioni di EP SS, CH BA, NT IN, IC AN, NO AN, ER VA, UI IA, IC AV. SS secondo il ricorrente: -attribuisce solo ad NT IN il mandato omicidiario, intuendo soltanto la partecipazione di CH AR;
-nel descrivere la riunione degli affiliati in cui SS era presente, non indica la presenza del gruppo facente parte a CH AR;
3 -riconosce di aver preso, direttamente, la decisione di coinvolgere anche il gruppo di CH AR e di VA IS, che garantì l'appoggio anche degli esponenti della fazione AR. Si riportano, a pag. 11 e sgg., stralci delle dichiarazioni di SS, dai quali, in definitiva, secondo la difesa, risulterebbe che l'iniziativa di coinvolgere anche AR era stata dello stesso SS, ma era intervenuta soltanto dopo che era già stata assunta la decisione di eliminare EL OL, onde assicurare ausilio all'esecuzione del delitto, appoggio, poi, mai più prestato materialmente. Quanto al collaboratore CH BA (le cui dichiarazioni erano state riportate nei motivi nuovi), la difesa deduce che si tratta di dichiarazioni che non collimerebbero con quelle di SS, posto che, secondo BA, EP SSk IC RO incontrarono CH AR assieme al quale avevano deciso l'eliminazione di EP (IC NO) per dare subito un segnale a EL OL. Si tratta di dichiarazioni non convergenti con quelle di SS, che ha escluso di aver parlato con AR e RO e la presenza di BA all'incontro con il gruppo del EL OL, argomento contenuto nei motivi di appello, che sarebbe stato trascurato dalla Corte territoriale. NT IN, poi, secondo la difesa, come dedotto con i motivi nuovi, concorda con la versione di SS;
afferma di aver assunto la decisione di eliminare EL OL e di aver convocato il SS, per l'esecuzione dell'omicidio, senza aver mai affermato di aver assunto detta decisione con AR, se non in una dichiarazione spontanea, del 3 marzo 2020, peraltro generica quanto alle circostanze temporali e di spazio della comune deliberazione. NO AN, poi, a parere della difesa, non fornirebbe alcun contributo per il ruolo di AR quale mandante, perché non al corrente, nel dettaglio, di come e quando era stata assunta la decisione dell'eliminazione di EL OL, ma riferisce della circostanza che l'uccisione di NO era stata deliberata dopo l'agguato fallito a EL OL. Quanto a VA BO (i cui verbali di interrogatorio sono stati acquisiti e si è proceduto all'esame integrativo all'udienza del 28 maggio 2019), la difesa deduce che questi avrebbe reso dichiarazioni (riportate per estratto in nota a pag. 15 e ss. del ricorso) tra loro contraddittorie. BO infatti, in un primo momento, avrebbe escluso la partecipazione di AR alla fase organizzativa del delitto di EL OL, affermando poi, successivamente,che le riunioni per organizzare l'agguato erano già iniziate e che, a seguito di uno specifico episodio, avvenuto una settimana prima dell'omicidio (un uomo di EL OL, NO, aveva schiaffeggiato VA brio su un cantiere di interesse di AR), AR aveva compulsato SS, AN e 4 VA VE mandando l'"imbasciata" che EL OL doveva essere ammazzato. Si tratta di episodio riferito anche da SS, ma ) secondo il ricorrente, in termini non sovrapponibili al narrato di BO. IC AN, secondo la difesa, poi (cfr. dichiarazioni acquisite su accordo delle parti) ha reso affermazioni riportate per stralcio a pag. 19 e ss. del ricorso, secondo le quali questi aveva appreso proprio da EL OL in relazione all'agguato fallito che lo AV, dopo aver fatto fuoco, aveva detto di lasciare stare perché nella vettura ci stavano le creature. Con riferimento al collaboratore ER VA, si riporta stralcio delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento celebrato dinanzi alla Corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere, ove i verbali di dichiarazioni erano stati acquisiti su accordo delle parti (cfr. pag. 20 del ricorso); quanto a UI IA,si riportano a pag. 21 stralci di verbali di dichiarazioni acquisite su accordo delle parti nel procedimento svolto dinanzi alla Corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere. Circa le dichiarazioni de relato rese da IC AV (cfr. nota della pag. 22 del ricorso)„ si assume che queste non convergerebbero con il contenuto delle affermazioni di SS, indicando AR come responsabile per la zona di Aversa e l'esistenza di un incontro in cui NO aveva reso un apprezzamento sgarbato, nei confronti di CH AR, riportato a quest'ultimo da NO TE. AR, quindi, dopo un appuntamento con altri reggenti avrebbe deciso di dare un segnale forte. 2.1.2. Con il secondo motivo si contesta la manifesta illogicità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte territoriale circa i motivi di appello nuovi, che hanno riguardato la circostanza aggravante della premeditazione e l'applicazione dell'art. 116, secondo comma,cod. pen. nonché l'applicazione dell'art. 56, terzo e quarto comma, in quanto indicati dalla Corte come motivi non contenuti nell'appello principale, che conterrebbe soltanto la richiesta di assoluzione di CH AR. Si tratta, invece, di censure ammissibili, a parere del ricorrente, in quanto contenute, all'interno della più ampia richiesta assolutoria, perché dirette a dare al fatto una diversa qualificazione giuridica che ben avrebbe potuto essere verificata di ufficio, richiamando, sul punto precedente di legittimità indicatokbme in termini (Sez. 5, n. 4124 del 14/12/2016). Si riportano a pag. 27 e ss. del ricorso, stralci delle deposizioni dei collaboratori AN, SS, IN, BO, BA dalle quali emergerebbe, in modo convergente, che unico destinatario del mandato omicidiario era stato EL OL e che NO era stato ucciso, come da deliberazione facente capo a SS, per la ragione che questi si era presentato presso il cantiere ove aveva dato uno schiaffo a brio. Sicché si sarebbe trattato, per la difesa, di evento ulteriore e diverso rispetto a quello voluto, perfezionatosi solo nella forma del tentativo. Si chiede, comunque, di applicare l'art. 116, secondo comma, cod. pen., esclusa, rispetto al fatto più grave, la circostanza aggravante della premeditazione che, invece, la Corte d'assise d'appello conferma condividendo la motivazione del primo giudice. 2.1.3. Con il terzo motivo si deduce che, con riferimento al capo B), tutti i dichiaranti sarebbero concordi nel reputare come volontario l'abbandono dell'azione omicidiaria, a causa della presenza di bambini nella vettura di EL OL. NO AN aveva esploso un colpo di arma da fuoco che, però, aveva attinto la vettura nella parte anteriore e immediatamente dopo, secondo tutti i dichiaranti al corrente delle circostanze dell'accaduto, accortisi della presenza nella vettura della moglie della vittima designata e sui sedili posteriori di almeno un bambino, veniva abbandonato il proposito omicidiario. Si richiamano precedenti di legittimità che si esprimono nel senso che ricorre la fattispecie della desistenza volontaria quando la mancata consumazione del delitto dipende da spontaneità, non legata ad alcuna necessità ma operata liberamente e indipendentemente da circostanze esterne, tali da rendere irrealizzabile la condotta. In ogni caso i correi si sarebbero attivati per scongiurare l'evento. 2.1.4. Con il quarto motivo si assume, circa i rilievi del vizio di motivazione in ordine agli artt. 132, 133, 62-bis e 69 cod. pen. , che la Corte avrebbe omesso di rispondere alla richiesta difensiva. 2.2.VA BO, per il tramite del difensore, avv. R. ]appelli, denuncia due vizi. 2.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in merito all'omessa partecipazione dell'imputato all'udienza del 28 ottobre 2021 e con riferimento all'ordinanza resa in quell'udienza, con correlato vizio di motivazione. All'udienza del 28 ottobre 2021, la difesa eccepiva l'impedimento a comparire dell'imputato per la sua omessa presenza perché, sottoposto a programma di protezione, non ne era stata disposta la traduzione. La Corte d'assise d'appello respingeva l'eccezione, assumendo che BO, per il procedimento in corso, risultava libero e non era più sottoposto a programma di protezione;
di qui la circostanza che, a parere della Corte procedente, la mancata partecipazione sarebbe stata da ascriversi ad una scelta volontaria dell'imputato. Si osserva che il programma speciale di protezione in atto per BO risulta revocato il 3 marzo 2021, ma con il medesimo provvedimento di revoca si 6 disponeva, comunque, a suo carico, permanendo esigenze di sicurezza del collaboratore di giustizia, l'adozione di misure ordinarie di tutela, nella competenza dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza. Di conseguenza, pur mutata l'autorità preposta competente, in sostanza BO era, alla data dell'udienza indicata, comunque, sottoposto a tutela per effetto di programma di protezione ordinario, in forza del quale era comunque limitata la sua libertà di circolazione e movimento dalla località protetta, tanto che, anche nell'avviso di fissazione del giudizio di appello, l'imputato risultava domiciliato presso il Servizio centrale di protezione di Roma. Sotto tale profilo, dunque, si evidenzia che l'autorità giudiziaria procedente, a prescindere dallo status detentionis, avrebbe dovuto attivarsi presso il Servizio centrale di protezione e consentire all'imputato di partecipare all'udienza, richiamando un precedente in termini (Sez. 2, Rv. 282352) che ne afferma il diritto nel caso in cui il collaboratore abbia manifestato la volontà di partecipare all'udienza. Tanto, come del resto avvenuto per la precedente udienza del 26 ottobre 2021, avendo in tal modo l'imputato mostrato interesse a partecipare al processo a suo carico, anche se il giorno prima, aveva fatto pervenire una rinuncia a comparire per ragioni di salute, datata 25 ottobre 2021. Si tratta, peraltro, di rinuncia valevole, a parere del ricorrente, per la singola udienza del 26 ottobre 2021, che non avrebbe esonerato la Corte d'assise d'appello dall'onere di apprestare misure idonee a consentire, al collaboratore di giustizia, di partecipare alla successiva udienza del 28 ottobre. 2.2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110, 40, 116 cod. pen. in ordine al nesso di causalità e all'elemento soggettivo di cui al capo A, con correlato vizio di motivazione. Il movente del tentato omicidio EL OL, di cui al capo B, consiste nell'iniziativa di EL OL di costituire un gruppo autonomo rispetto al clan dei casalesi, operante in Aversa, senza corrispondere al sodalizio le somme pretese nell'ambito di quel territorio. La decisione di eliminare EL OL deve ascriversi, secondo i provvedimenti di merito, ai capi storici del clan, IN e AR, all'epoca I atitanti. BO ammette di aver preso parte a riunioni in cui si pianificava, tramite portavoce dei vertici del sodalizio, di uccidere EL OL e chiunque del suo gruppo stesse con lui, ma riferisce di aver saputo dell'omicidio NO soltanto dopo, trattandosi di atto avvenuto secondo una decisione adottata sul momento. BO, secondo la difesa, avrebbe comunque, limitato il suo apporto a fornire notizie sugli spostamenti di EL OL non anche di NO, ucciso in quanto notato da uno dei sicari, in un autolavaggio, nella strada percorsa dal commando, 7 ?i? dopo l'agguato fallito nei confronti di EL OL e nel fare ritorno verso Trentola- Ducenta. Si sottolinea che la motivazione è effettivamente lacunosa, quanto al nesso causale della condotta di BO, consistita nell'individuazione degli spostamenti della vittima e a localizzarla, rispetto alla morte di NO, tenuto conto che il ruolo di "specchiettista" si era limitato alla persona del EL OL, vittima designata. La pronuncia manca di prendere in esame, a parere del ricorrente, il contributo causale assunto da BO con riferimento alla morte di NO, decisa in modo estemporaneo, fondando detto nesso soltanto sulla partecipazione di BO alle riunioni ove era stato deciso con un mandato "aperto" che si dovevano eliminare anche gli appartenenti al gruppo di EL OL (come era NO). Su tale punto, la motivazione sarebbe laconica e generica quanto all'apporto causale rispetto allo specifico fatto omicidiario, peraltro, deciso in modo estemporaneo senza una preventiva organizzazione, dunque frutto di una decisione improvvisa e contingente. Né si ravviserebbe la spiegazione di come le due condotte siano state collegate e senza soluzione di continuità, in maniera tale da costituire un unicum logico-fattuale. Sull'elemento soggettivo si osserva, poi, che vi è motivazione del tutto omessa, posto che l'eliminazione di NO era avvenuta a seguito di avvistamento occasionale della vittima, senza che siano espresse le ragioni per le quali la condotta del commando dovesse configurarsi quale sviluppo logico e prevedibile della prima condotta, non andata a buon fine, trattandosi di omicidio che aveva avuto quale vittima una persona che non era in compagnia di EL OL e che era stato, colpita sulla base di una determinazione autonoma dei partecipi al commando. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, M.F. Loy, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di BO, per il reato di cui al capo A), per non avere commesso il fatto, escludere la circostanza aggravante della premeditazione per il reato di cui al capo B) per AR CH, trasmettere gli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo B) per entrambi gli imputati. 3.1. Le difese hanno chiesto tempestivamente la trattazione orale. 3.2.L'avv. R. Jappelli ha fatto pervenire motivi nuovi con p.e.c. del 28 luglio 2022, con i quali ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo B). 8 71? Si tratta di richiesta non avanzata in sede di appello né con il ricorso per cassazione, ma che potrebbe essere esaminata, a parere del ricorrente, ove la Corte di cassazione ritenesse fondati i motivi prospettati (richiamando Sez. U, ricorrente Ricci). Si deduce che il reato è prescritto in data 20 luglio 2016, prima dell'emissione della sentenza di secondo grado, ritenendo applicabile, perché più favorevole in ragione della data di commissione del fatto, la normativa vigente prima della riforma della prescrizione del 5 dicembre 2005. Si tratta di delitto di omicidio tentato, per il quale sono state ritenute le circostanze attenuanti equivalenti alle aggravanti, con ulteriore applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991. Si considera il giudizio di bilanciamento e la successiva riduzione per effetto della circostanza attenuante di cui all'art. 8 cit., così pervenendo alla pena massima di anni dieci mesi otto di reclusione. Sicché, per effetto della formulazione previgente dell'art. 157 cod. pen. tenuto conto della data del fatto (2001), antecedente alla riforma di cui alla legge del 5 dicembre 2005, si dovrebbe tenere conto, ai fini della prescrizione, del periodo di anni quindici, a decorrere dal 20 luglio 2001, esclusi atti interruttívi per essere il primo di questi collocato in data 10 novembre 2016 (interrogatorio del collaboratore), cioè quando la prescrizione era già maturata. 3.3.All'esito della discussione orale, alla odierna udienza le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto da CH AR è infondato e deve essere rigettato, mentre quello di VA BO è fondato nei limiti appresso indicati. 1.11 primo motivo proposto nell'interesse di CH AR è inammissibile. 1.1.Invero, quanto al primo aspetto devoluto, si censura il giudizio di affidabilità e credibilità dei dichiaranti, collaboratori di giustizia e, comunque, si prospetta una lettura alternativa delle dichiarazioni rese e recepite nel provvedimento di secondo grado (pag. 33 e ss.), tanto che se ne riportano stralci o estratti, invitando alla rilettura, nel senso prospettato dal ricorrente, onde apprezzarne l'effettivo contenuto, nonché la rilevata divergenza tra talune dichiarazioni, meglio specificate nel ricorso. L'operazione che si sollecita, pur se puntualmente indicata, per ciascuna delle dichiarazioni che si reputano erroneamente interpretate dalla Corte territoriale, segnalando anche punti di contrasto tra i collaboratori, è inibita a questa Corte. 9 Invero, l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria del giudice di appello, oltre che corretta quanto alla valutazione delle chiamate in correità o reità, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione anche dell'attendibilità o credibilità dei dichiaranti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226). Inoltre, si propone una valutazione parcellizzata delle fonti di prova richiamate peraltro, per estratto, non consentendo così la complessiva valutazione della forza scardinante dell'argomento dedotto, rispetto alla ricostruzione recepita nella sentenza impugnata. Il ricorrente, poi, muove dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio, valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Si tratta, infine, di censure che non riescono a disarticolare il complessivo compendio probatorio a carico, tenuto conto della motivazione esauriente e priva di illogicità manifesta della Corte territoriale (cfr. pag. 33 e ss.) quanto alla valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia, SS, BA, AN, BO , 'ovine, reputate convergenti e reciprocamente riscontrare, sul ruolo di mandante assunto da AR. Anzi, si rileva che la motivazione rende conto della convergenza delle dichiarazioni, degli elementi di riscontro, nonché svolge, puntualmente, l'esame della credibilità dei chiamanti. Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore SS la pronuncia espone, con ragionamento articolato, che il coinvolgimento dello AR non si ricavava da una mera illazione del dichiarante, tenuto conto che la partecipazione 10 alle deliberazioni era avvenuta anche perché era proprio CH AR che voleva la morte di CO OL, appartenente al gruppo di EL OL (cfr. pag. 15 e ss.)„ specificando che IS partecipava alle riunioni per lo stesso AR, in quanto all'epoca latitante. Inoltre, anche BO, secondo la ricostruzione dei giudici di secondo grado, ha dichiarato che nelle riunioni organizzative, cui lui stesso aveva partecipato, in cui era stata presa la decisione di uccidere tutti gli esponenti del gruppo facente capo a EL OL,; ruolo di mandante era rivestito da IN e AR, entrambi latitanti e rappresentati da terzi (VA VE e IS: cfr. pag. 20). Del pari, risultano indicati dallo stesso BO i nomi delle persone da uccidere, perché facenti parte del gruppo del EL OL, da punire in quanto avevano dato luogo a un gruppo autonomo rispetto ai casalesi. Sul punto la Corte mostra di aver fatto buon governo dei principi sanciti da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143) vagliando l'autonomia delle plurime chiamate, la loro indipendenza, la credibilità soggettiva di ciascuna chiamata e l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, in quanto considerate specifiche, costanti e coerenti, oltre che del tutto convergenti sul nucleo centrale del narrato. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Invero, i motivi di appello, nuovi rispetto a quelli principali sono inammissibili, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980), quando non hanno ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione, a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., essendo necessaria una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originariamente devoluti con il gravame. Tanto premesso, il Collegio osserva che va ritenuto afferente a distinte statuizioni il motivo relativo alla generale affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario e quello, nuovo, relativo alla configurabilità di una circostanza aggravante, all'applicazione dell'art. 116 comma secondo, cod. pen., e all'applicazione dei commi tre e quattro per la fattispecie tentata di cui al capo B), con conseguente inammissibilità di questi ultimi Peraltro, deve essere osservato che, comunque, la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione è correttamente motivata dalla Corte d'assise d'appello, con ragionamento senz'altro da condividere, pur alla luce della intervenuta esclusione, con pronuncia definitiva, per gli esecutori materiali della indicata circostanza aggravante. Invero, il Procuratore generale nelle richieste ha assunto che è escludere la premeditazione, con riferimento al delitto tentato sub B), onde equiparare la posizione di AR rispetto a quella degli esecutori materiali, giudicati 1 1 separatamente, per i quali è stata pronunciata l'esclusione del dolo di premeditazione, con impostazione condivisa dalla Corte di cassazione, investita dell'impugnazione proposta dalla parte pubblica. Sostiene il Sostituto Procuratore generale che, nel procedimento a carico degli appartenenti al "gruppo di fuoco" (composto da AR L'RS, VI TE e NO AN), la circostanza aggravante in parola è stata esclusa proprio per la mancanza di pianificazione dell'aggressione ai danni di NO e tale valutazione è stata considerata corretta, in punto di qualificazione giuridica, dalla pronuncia di questa Corte di cassazione (n. 17467 del 2022) che, sul punto, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello. Tuttavia, la Corte territoriale evidenzia che, diversamente da quanto avvenuto per gli esecutori materiali, per i quali in sostanza si ravvisa una determinazione estemporanea dell'azione ai danni di NO, sostanzialmente AR e IN avevano deliberato a monte l'eliminazione di EL OL e di tutti i facenti parte del suo gruppo (cfr. pag. 39 della sentenza impugnata). In definitiva, secondo la ricostruzione recepita dalla Corte d'assise di appello, con ragionamento non manifestamente illogico e immune da censure di ogni tipo, anche se EL OL doveva considerarsi obiettivo primario dell'agguato organizzato, il mandato conferito doveva considerarsi "aperto" alla generale evenienza di uccidere qualsiasi altro componente del suo gruppo, come IC NO, CO OL, AE IN. Detto ragionamento appare del tutto in linea con l'orientamento tradizionale di questa Corte di legittimità, in tema di premeditazione, qualora la circostanza aggravante sia contestata al mandante del delitto di omicidio. È noto, in via generale, che la premeditazione è circostanza aggravante caratterizzata dal perdurare, nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile, nonché da altro requisito, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere (tra le altre, Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Morfei, Rv. 260219). Con riferimento alla posizione del mandante, però, è stato ribadito recentemente il tradizionale orientamento, cui il Collegio intende dare continuità peraltro perfettamente aderente alla posizione di AR, secondo il quale, in tema di premeditazione, il mandato a uccidere affidato dal soggetto apicale di un'associazione mafiosa a taluni affiliati, con delega all'organizzazione del delitto e alla scelta dei tempi e dei modi per la sua esecuzione, ove resti fermo e non sia modificato nel tempo l'ordine impartito, è idoneo a integrare gli elementi 12 costitutivi, cronologico e ideologico, della circostanza aggravante de qua (Sez. 1, n. 28567 del 07/04/2022, Rv. 283357; conf.: Sez. 1, n. 106 del 1988, dep. 1989, Rv. 180284). Sicché, qualora il soggetto agente deliberi di non uccidere personalmente, ma ne affidi l'incarico ad altri, la circostanza aggravante in parola deve essere ritenuta sempre sussistente, salvi i casi eccezionali, da provarsi a cura dello stesso imputato, in cui chi ha conferito il mandato omicidiario diventi oscillante quanto alle determinazioni o, addirittura, revochi la disposizione, circostanze di fatto che non ricorrono nel caso in esame, alla stregua della ricostruzione operata dai convergenti provvedimenti di merito che rende conto di una costante direttiva, tenuta ferma nel tempo, all'eliminazione di appartenenti al gruppo di nuova formazione. 1.3.11 terzo motivo è infondato. Corretta è la qualificazione giuridica della condotta in addebito, in relazione al capo B). La motivazione del provvedimento censurato spiega, con ragionamento lineare e logico, tratto dal convergente narrato dei collaboratori, che, in definitiva, l'azione delittuosa sfuma perché la vittima designata, EL OL, riesce a sottrarsi all'azione del commando e a scappare (cfr. pag. 39 e ss.). Anzi, la vittima designata, proprio approfittando dell'esitazione dovuta all'esclamazione di AV circa la presenza nella vettura delle creature, richiamata dalla stessa difesa del ricorrente, riesce, dandosi alla fuga, a sottrarsi all'azione omicidiaria programmata ai suoi danni. Ciò comporta che deve essere condivisa la soluzione cui è giunta la Corte territoriale, nella parte in cui ha escluso (cfr. pag. 40) che vi sia stata desistenza o recesso attivo, tenuto conto che la persona offesa, approfittando della momentanea confusione, determinata nel commando dalla presenza di estranei in auto (moglie e almeno un figlio della persona offesa), si era data alla fuga e gli esecutori materiali non erano riusciti a raggiungerla. Tale conclusione è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale,ai fini della configurabilità della desistenza dal tentativo, la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente, situazione di fatto non ricorrente nel caso al vaglio (tra le altre, Sez. 2, n. 7036 del 29/01/2014, Canadé, Rv. 258791; Sez. 2, n. 18385 del 05/04/2013, Pesce, Rv. 255919). Corretta è, poi, anche l'esclusione del recesso attivo, il quale non ricorre, mancando l'impedimento volontario dell'evento. Questo, invero, presuppone che, ad attività criminosa compiuta, mentre è in svolgimento l'ormai autonomo processo naturale (in rapporto necessario di causa ed effetto tra una determinata 13 condotta ed un determinato effetto) l'agente si riattiva, interrompendo tale processo, così da impedire il verificarsi dell'evento (Sez. 1, n. 40936 del 08/10/2009, Amato de Serpis, Rv. 245560). Nella specie, invece, l'impedimento dell'evento, secondo la ricostruzione in fatto dei giudici di merito, non rivedibile in questa sede, non dipende da condotta riferibile agli esecutori materiali della condotta, ma a fattore contingente. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile, posto che si tratta di censura che non si illustra e che, in definitiva, risulta soltanto enunciata senza che sia — piegate, puntualmente, come richiesto per la necessaria specificità che deve assistere il ricorso per cassazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), le ragioni della critica, cosa si tendeva ad ottenere in sede di gravame, nonché le ragioni in fatto e in diritto, poste a base del motivo di ricorso. 2.11 ricorso proposto nell'interesse di VA BO è fondato, nei limiti appresso indicati. 2.1. Il primo motivo è infondato. L'esame degli atti, doveroso in considerazione della natura dell'eccezione proposta (nel senso che, in materia processuale ) la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, cioè, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale : Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092), ha consentito di rilevare che BO, all'udienza del 28 ottobre 2021, non risultava presente ma che l'imputato, in quella data, non era detenuto per il processo in corso a suo carico (cfr. verbale di udienza). Inoltre, viene dato atto a verbale che l'imputato non risultava sottoposto a programma speciale di protezione, che era stato assente alla precedente udienza, del 26 ottobre 2021, per ragioni collegate alla somministrazione del vaccino contro il virus Covid-19 e che aveva fatto pervenire rinuncia, a mezzo del Servizio centrale di protezione, al videocollegamento (cfr. p.e.c. del 25 ottobre 2021). Infine, si rileva che, come da verbale di udienza, BO risultava domiciliato, non presso il Servizio centrale di protezione, ma presso un indirizzo di una località campana (cfr. allegato al verbale di udienza del 4 novembre 2021). Lo stralcio della comunicazione ministeriale, riportata nella sentenza censurata a pag. 3 in nota, poi rende conto che, nei confronti di BO, era stato revocato il programma speciale di protezione e che questi, non era più sottoposto a misure tutorie, revocate in data 3 marzo 2021, per la contravvenzione a specifiche clausole del programma da parte dell'imputato. Del resto, dalla lettura del verbale dell'udienza del 28 ottobre 2021, si ricava che, rispetto alla mancata comparizione di BO, non era stato eccepito 14 alcun impedimento a comparire, ma erano state chieste notizie, dalla difesa, sulla traduzione. La Corte territoriale, poi, motiva correttamente, con ordinanza resa a verbale, ritenendo volontaria l'assenza dal procedimento, trattandosi di imputato a piede libero, non sottoposto a programma di protezione speciale che, peraltro, alla stregua degli atti trasmessi, non risultava aver avanzato istanze dirette all'Autorità giudiziaria, quanto alla sua esigenza di comparire. Del resto, è noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, riguardante l'omessa attivazione, da parte del Servizio Centrale di protezione, del servizio di accompagnamento dell'imputato sottoposto a programma di protezione, riguarda colui che abbia manifestato, anche solo per facta concludentia, la volontà di partecipare all'udienza, trattandosi di misura necessaria a garantire la sicurezza degli spostamenti e l'incolumità del soggetto protetto. Non ricorrono detti presupposti nella specie, ove non risulta in atto misura di protezione alla data dell'udienza, né risulta manifestata la volontà di partecipare all'udienza. Sicchét corretta appare la costituzione delle parti all'udienza del 28 ottobre 2021, di cui la difesa si duole con il primo motivo di ricorso e infondata l'eccezione di nullità prospettata. 2.2.11 secondo motivo di ricorso è fondato. Come correttamente rilevato dal Sostituto Procuratore generale e dalla difesa, la formale contestazione mossa ad BO in ordine al capo A), consiste nell'aver localizzato la vittima IC NO, assieme a CL IL. In definitiva, si osserva che;
in relazione alle due condotte ascritte al ricorrente, risulta al di là di ogni ragionevole dubbio che BO ha svolto il ruolo di specchiettista soltanto nel secondo delitto, quello commesso ai danni di EL OL, per aver consentito al gruppo di fuoco di individuarlo. Con riferimento alla condotta posta in essere ai danni di NO, invece, risulta, dalla motivazione del provvedimento censurato, che il commando, una volta fallito l'agguato ai danni di EL OL, si era determinato all'azione per aver notato NO presso un autolavaggio, dove era stato inseguito e ucciso, secondo una decisione non propiziata da alcuna segnalazione ad hoc, attuata dall'imputato. Emerge, inoltre, che BO,con riferimento al delitto contestato al capo A), abbia partecipato a riunioni organizzative dell'agguato, delle quali rende conto anche nelle sue dichiarazioni autoaccusatorie. Risulta, inoltre, che,nei confronti del concorrente nel reato IL, è stata pronunciata definitiva sentenza di assoluzione dalla medesima condotta, ascritta al ricorrente. 15 2.2.1.Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio in relazione al capo A), perché il giudice del rinvio si confronti, con piena autonomia di giudizio, con la pronunciata assoluzione del concorrente nel reato e rivaluti, alla luce anche di tale significativa emergenza istruttoria sopravvenuta, la posizione di BO in ordine alla sua partecipazione al delitto ai danni di NO. Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli, per nuovo giudizio sul capo A), limitatamente alla posizione di BO e, conseguentemente, sul trattamento sanzionatorio nei confronti del medesimo BO, ove l'esito del giudizio di rinvio incida sulla responsabilità dell'imputato per il reato sub A). 2.2.2. È appena il caso di osservare che il motivo nuovo di ricorso tempestivamente proposto dalla difesa, non è ammissibile. Invero, non potendo operare, per effetto dell'avvenuto riconoscimento all'BO della circostanza di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 (cfr. Sez. 1, n. 26826 del 5/05/2011, Rv. 250795), è noto che quest'ultima non può considerarsi anche per quanto concerne la previsione di cui all'art. 161, comma secondo, cod. pen., che esclude il limite della prescrizione massima per interruzione per i reati di cui all'art. 51, comma.
3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. Tuttavia, il motivo proposto è inammissibile per aspecificità e difetto di autosufficienza. Né la censura è idonea a far attivare i poteri istruttori ufficiosi della Corte nella parte in cui nega la sussistenza di atti interruttivi, ai fini del decorso del termine massimo di prescrizione, anteriori all'interrogatorio di BO, intervenuto, secondo quanto dedotto ma non documentato dalla difesa, in data 20 novembre 2016. Invero, gli atti di indagine non sono presenti in quelli a disposizione di questa Corte, trattandosi di procedimento definito con il rito ordinario, onde poter procedere alla verifica circa la (dedotta) insussistenza di atti interruttivi pregressi, in relazione al corso della prescrizione, tenuto conto che la difesa eccepisce che la prescrizione per il reato di cui al capo B, sarebbe maturata ben prima della sentenza di secondo grado. Sarebbe preliminare, infatti, la verifica della progressione di tutti gli atti onde esaminare l'esistenza di quelli interruttivi, verifica, dunque, da riservare necessariamente al giudizio di rinvio, dovendo svolgersi, sul punto, attività di merito in ordine a quelli indicati dal difensore — in assenza di produzione documentale ad hoc — come iniziati, nel presente procedimento, soltanto con l'interrogatorio di BO del 20 novembre 2016. 16 Il Consigliere estensore Tanto, anche alla luce dell'esame dell'atto depositato dall'istante, da cui risulta che BO è già indicato come detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. e come indagato. 3.Segue il rigetto del ricorso proposto da AR, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre va disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di VA BO, per nuovo giudizio nei limiti indicati nella parte motiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di CH AR che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di VA BO con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Presidente