Sentenza 21 settembre 2016
Massime • 1
In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad. (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata; tuttavia tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto.
Commentari • 6
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Quali fattispecie di guida senza patente sono state depenalizzate, e a quanto ammonta la sanzione, e quali invece sono ancora reato. Guida al reato di guida senza patente  di Valeria Zeppilli - La guida senza patente è stata considerata per lungo tempo dal nostro ordinamento un reato contravvenzionale, punito dall'articolo 116 del codice della strada. Oggi, a seguito della più recente opera di depenalizzazione attuata con il decreto legislativo numero 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, il porsi alla guida senza aver conseguito il documento richiesto a tal fine dalla legge non è più un comportamento penalmente rilevante.   Il reato di guida senza patente Guida senza patente: …
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- 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 ottobre 2022
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 10 settembre 2021 (r. o. n. 184 del 2021), la Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2016, n. 48779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48779 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2016 |
Testo completo
nte , e ica s ntificativi re rid el- p giu l e d d e a e azion e n norm id zio dati u i inform d a 48 7 7 9 / 1 6 ASR ro ento/ altri rip i d , d li 8 alità edim 0 g o 0 e 2 e CANCELLIERE fin n el vv io ralità Ref. er d iffus pro 6 rra p 19 e nto d ato o gen i . io n d n e nell'alleg a o o edim n G le s .v io a .L c izia ettere z vv D In n l ro u de indicati tr F p Il om 2 a 5 P rt. REPUBBLICA ITALIANA l'a IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE DH A PI BBLICA FL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. CLAUDIO D'ISA Presidente N.1494/2015 Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE -Rel. Consigliere - N. 17366/2016 Dott. SALVATORE DOVERE Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di: S.G. N. IL IS avverso la sentenza n. 42/2015 GUP PRESSO TRIB.MINORI di NAPOLI, del 18/02/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Finell uza jedli f che ha concluso per 'a ill e жира Восто мам і ритать девет буде сами челото; per la parte ei Udito, per la parte civile, l'Avv Udit il difensore Avv. Dot s Lo b o chris eyeti Gel vias. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di OL ha dichiarato non doversi procedere nei S.G. confronti di tratto a giudizio per rispondere del reato di guida IS senza patente (fatto commesso il per irrilevanza penale del fatto. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di OL denunciando la violazione di legge ed il vizio motivazionale, per aver omesso il giudice di dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, giusta la previsione dell'art. 1, co. 1 d.lgs. n. 8/2016, e ciò in forza di errata interpretazione dell'art. 5 del decreto testé citato. Rammentato che il giudice ha escluso che fosse intervenuta la depenalizzazione dell'illecito commesso dal S.G. perché questi risultava esser stato sottoposto il 25.10.2014ad un controllo alla guida di veicolo, risultando privo di patente, l'esponente osserva che quella norma non svolge una funzione interpretativa del concetto di recidiva nei reati depenalizzati ma fonda una nuova fattispecie di reato più ampia rispetto al passato perché fa rientrare nel concetto di recidiva la reiterazione nell'illecito amministrativo, accertato con provvedimento divenuto esecutivo, che precedentemente era estranea a quel concetto. Conclude l'esponente che, quando non risulti nel biennio precedente il fatto per cui si procede una sentenza definitiva, ove sia assente un provvedimento esecutivo che abbia accertato l'eventuale violazione, non può ritenersi integrata la nuova fattispecie di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per cui si procede non é previsto dalla legge come reato.
2.1. L'art. 116, co. 15 (già 13) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede(va) la pena dell'ammenda per colui che guida veicoli senza aver conseguito la patente ovvero essendo stata questa revocata o non rinnovata. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio dispone che si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. La contravvenzione, nelle ipotesi punite con la sola pena pecuniaria, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d. lgs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016. Dalla abolitio criminis è stata esclusa l'ipotesi punita anche con la pena detentiva, giacchè il comma 2 del d.lgs. n. 8/2016, ferma la depenalizzazione anche dei reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, dispone che in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato. 2th Decisiva, quindi, per il verificarsi dell'effetto abolitivo, è la 'recidiva nel biennio'. La definizione del relativo concetto è stata operata da questa Corte puntualizzando che deve valere quella formulata per l'identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza;
a riguardo del quale non si è mai dubitato che essa implichi l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie, essendo risultato necessario precisare unicamente che ai fini della recidiva occorre guardare alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014 dep. 01/10/2014, P.M. e Mauro, Rv. 1 26030401)". Il ricorrente rammenta però che l'art. 5 del provvedimento di depenalizzazione dispone che "Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato". Ritiene l'esponente che in tal modo non si sia fornita soltanto una interpretazione autentica della preesistente disposizione penale, ma che si sia in realtà mutata la fisionomia stessa dell'ipotesi contravvenzionale, la quale ricorrerebbe allorquando "la commissione della medesima violazione (oggi depenalizzata) sia stata accertata con provvedimento divenuto esecutivo". Detto altrimenti, il 'nuovo' reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali devono essere stati accertati dall'autorità amministrativa con provvedimento esecutivo. I rilievi sono fondati, nei termini di seguito precisati. Come rilevato nella Relazione dell'Ufficio del Massimario n. III/01/2016, la previsione di una norma di raccordo, quale è il menzionato art. 5, ha avuto la funzione di eliminare ogni incertezza, escludendo che possa ritenersi che la fattispecie aggravata decada per effetto del venir meno dell'elemento costitutivo, rappresentato appunto dalla "recidiva" in senso tecnico penalistico, ossia per l'assenza di un illecito penale accertato e ascrivibile all'autore della nuova infrazione. Ad avviso di questa Corte va escluso che la previsione dell'art. 5 d.lgs. n. 8/2016 abbia portata strettamente interpretativa, proiettandosi per tal motivo anche sui fatti commessi prima della sua entrata in vigore (cfr. Sez. U, n. 34472 del 19/04/2012 - dep. 10/09/2012, Ercolano, Rv. 25293401; sulle condizioni imposte dall'art. 7 della CEDU, come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, dell'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale si veda Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013 - 3th dep. 29/08/2013, Agrama e altri, Rv. 25658401); la norma ha invece schietta funzione di integrazione della fattispecie contravvenzionale, rispetto alla quale concorre alla definizione di recidiva. Tale conclusione poggia sul dato testuale, laddove la disposizione menziona l'illecito 'depenalizzato', ovvero quello che può esser commesso solo dopo l'entrata in vigore della legge di depenalizzazione. In effetti, come correttamente osserva il ricorrente, per i fatti commessi successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata. Ciò posto, non risulta rilevante in questa sede l'analisi della portata del concetto di "reiterazione" e quindi l'interpretazione da darsi all'art.
8-bis della legge n. 689/81, introdotto dal d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che disciplina, appunto, la "reiterazione” degli illeciti amministrativi;
norma che viene in gioco in ragione del rimando generale alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, operato dall'art. 6 del d. lgs. n. 8 del 2016 ai fini della applicazione delle (nuove) sanzioni amministrative in esso previste. Il fatto per cui si procede è stato commesso infatti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 e per esso vale il concetto di recidiva sopra ricordato. A tal riguardo, e per prevenire errate interpretazioni (leggibili in controluce anche nelle osservazioni del ricorrente), giova rimarcare che non è coerente con quanto si è sin qui esposto ritenere, in relazione a fatti commessi anteriormente al 6.2.2016, che ove manchi il giudicato nel biennio relativo a fatto pregresso di analoga natura debba o possa tenersi conto di un eventuale provvedimento amministrativo divenuto esecutivo che attesti comunque l'avvenuta violazione. Si deve quindi ribadire quindi che, ai fini della qualificazione dell'illecito costituito dalla guida di veicolo senza patente, commesso anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio antecedente al fatto, l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie. Nel caso che occupa con ogni evidenza il giudice non ha rinvenuto tale precedente giudiziario;
da un canto della recidiva non si fa menzione nella contestazione (ma trattasi di violazione del principio di correlazione che questa Corte non può rilevare di ufficio); dall'altro egli ha fatto riferimento ad un 'controllo del S. desumibile dagli atti del P.M., con chiara allusione a notizia che non offre informazioni anche sull'esistenza e sull'esito di un eventuale accertamento giudiziario. ffor 4 La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, co. 2 cod. pen.
2.2. L'art. 8 del citato decreto ha introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui all'art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689; ha previsto cioè che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. La norma si é resa necessaria per rendere non operante la regola posta dall'art. 1 della legge n. 689/81, della non applicabilità delle disposizioni che prevedono sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente alla loro entrata in vigore. In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni commesse in tempo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone, ai sensi dell'art. 9, la trasmissione degli atti ovvero di copia della comunicazione di reato all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, per il corso del relativo procedimento.
2.3. Va infine disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vadano omesse le generalità o gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia degli atti (notizia di reato e questa sentenza) al Prefetto di OL. Oscuramento dati. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.9.2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Claudio D'Isa Salvatore Dovere Depositata in Cancelleria Oggi. 17 HCV 2015 Il Funzionario diziaric Patrizio Ciorra 5