Sentenza 21 aprile 2004
Massime • 1
Il conducente che compia manovra di immissione nel flusso della circolazione, in condizioni di mancata o scarsa visibilità del tratto della sede stradale e dei veicoli sulla stessa sopraggiungenti, ha l'obbligo di farsi assistere da un'altra persona che lo coadiuvi in tale manovra pericolosa ovvero di astenersi dal porla in essere. (Nella specie, l'imputato, alla guida di un autoarticolato, si era immesso con svolta a sinistra su una strada provinciale venendo in collisione con un autovettura sopraggiunta da un tratto curvilineo a visuale non libera).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2004, n. 21774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21774 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 21/04/2004
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO LO Giuseppe - Consigliere - N. 599
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 31993/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LO, n. in Trento il 10.03.1956;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento in data 8 maggio 2002;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente;
OSSERVA
1. Il 3 ottobre 2001 il G.I.P. del Tribunale di Trento condannava LO IN a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 589 c.p., con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Trento, con sentenza dell'8 maggio 2002, applicava all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due mesi e confermava nel resto.
2. Questi i fatti, come ricostruiti dai giudici del merito L'imputato, alla guida di un autoarticolato, provenendo da una strada sterrata, si era immesso, con svolta a sinistra, su una strada provinciale, sulla quale transitava un'autovettura condotta da FL LO, che andava a schiantarsi contro la fiancata sinistra della trattrice dell'automezzo che si trovava di traverso sulla strada per la iniziata manovra di svolta. Come accertato in sede peritale, l'autoarticolato si era mosso a bassissima velocità, "tipo passo d'uomo", mentre l'automobilista era sopraggiunto da un tratto curvilineo per lui destrorso ed a visuale non libera (anche per la presenza di fitta rete metallica con vegetazione) ad una velocità "dell'ordine dei 102 km/h."; egli si era avveduto del pericolo ed aveva frenato, lasciando sull'asfalto una traccia di m. 30,7, ma tanto non era valso ad evitare l'impatto.
Nel pervenire alla resa statuizione, i giudici dell'appello rilevavano che in quel tratto di strada non vigeva uno specifico obbligo di limite di velocità; che "imprudenziale fu la velocità... tenuta dal LO"; che, tuttavia, "incidenza non certo minima nella causazione del sinistro ebbe lo stesso comportamento dell'imputato che, poco consapevole del rischio che stava correndo, pose in essere un condotta colposa in sicuro rapporto di causalità materiale e giuridica con l'evento"; che egli, difatti, "con la sua svolta a sinistra effettuò una manovra che, per se stessa, era di estrema pericolosità, in quanto destinata ad intersecare, sulla strada principale, le direzioni di marcia dei veicoli provenienti dagli opposti sensi...", e, dovendo tale manovra essere effettuata a bassa velocità, tanto comportava l'impegno della carreggiata per un tempo maggiore, "in una curva a stretto raggio"; che egli avrebbe dovuto manovrare con la certezza di poter completare la sua invasione della strada principale in tempo utile perché gli altri utenti.... non ne venissero interferiti", e "a tale certezza l'imputato poteva pervenire solo facendosi assistere da terra da terza persona che, in posizione utile, guardando, in sua vece, al di là della curva, nei due sensi, gli potesse dare via libera nel transito", e "nemmeno l'andatura sostenuta della vittima costituiva fatto inimmaginabile e fuori da ogni ragionevole possibilità di previsione...". Rilevavano, poi, che il primo giudice aveva omesso di disporre la sospensione della patente di guida e che, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria "derivante dalla condanna come effetto ex lege", essa poteva "essere disposta anche d'ufficio, senza alcuna necessità di previa impugnazione da parte del P.M.".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando:
a) il vizio di motivazione. Deduce che la sentenza impugnata era pervenuta alla confermativa statuizione di responsabilità "senza considerare i numerosi spunti offerti dall'istruttoria"; che, secondo gli accertamenti svolti da un "perito di parte ricorrente", quando l'autoarticolato aveva iniziato la sua manovra di svolta a sinistra, l'autovettura distava "ben 220 metri", sicché "si evince che la stessa non fosse nemmeno nel campo visivo dell'imputato"; che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che su quel tratto di strada vigeva il limite di 30 km/h; che "la tesi del 'secondo uomo'... appare il classico escamotage dettato dal senno di poi", attesa la "l'oggettiva impossibilità di reperirne uno alle 6,53 del mattino" e "l'assenza di norme di diritto positivo che impongono un tanto all'autista";
b) il vizio di violazione di legge. Assume che la sospensione della patente di guida ha "natura accessoria alla pena" e che illegittimamente i giudici dell'appello avevano applicato tale sanzione in assenza di impugnazione del P.M., tanto risolvendosi in una inammissibile reformatio in peius della sentenza appellata solo dall'imputato.
3. Il ricorso è infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di doglianza, premesso che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espresso disposto normativo, risultare dal testo del provvedimento impugnato, nella specie i giudici del merito hanno dato congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione. Essi, difatti - come sopra si è di già anticipato -, con accertamento fattuale non censurabile in questa sede di legittimità, hanno innanzitutto ritenuto che in quel tratto di strada non esisteva alcun limite di velocità di trenta chilometri orari, e correttamente hanno, indi, rilevato che la pericolosità della manovra posta in essere dall'imputato imponeva l'adozione da parte sua di particolari cautele, tra cui quella di "procurarsi una assistenza da terra", o la necessità, altrimenti, di astenersi dalla manovra di svolta a sinistra. Deve, per vero, rifermarsi che, prescrivendo l'art. 140 C.d.S. l'obbligo per gli utenti della strada di "comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale", l'utente che intraprenda una manovra pericolosa, così determinando una situazione di pericolo per gli altri utenti della strada, ha l'obbligo di adottare ogni possibile e necessaria cautela al fine di evitare eventi danniferi, ed in particolare, ove la manovra pericolosa venga svolta, come nella specie, in condizioni di mancata o scarsa visibilità del tratto della sede stradale e dei veicoli sulla stessa sopraggiungenti, ha l'obbligo di farsi assistere da altra persona che lo coadiuvi in quella manovra, ovvero di astenersi dal porre in essere quella manovra pericolosa. Quanto al secondo profilo di censura, il divieto della reformatio in peius in caso di impugnazione del solo imputato riguarda la pena, nella sua specie e quantità, o le misure di sicurezza, non anche una sanzione amministrativa accessoria che, scaturendo dall'accertamento del fatto per il quale v'è stata condanna penale, consegue ope legis all'accertamento medesimo, ai sensi dell'art. 222 C.d.S., sicché può il giudice dell'appello, pur in mancanza di gravame del P.M., applicare di ufficio la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovviando in tal guisa alla mancata statuizione al riguardo del giudice di primo grado.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004