Sentenza 10 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2001, n. 3542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3542 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2001 |
Testo completo
AULA "A" 03542/01 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere R.G.N.17102/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Cron.7392 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.16.01.2001 da IMMOBILIARE SILVANA s.r.l. in persona del suo amm.re arch. Milana Liborio, rapp.ta e difesa dall'avv. Sebastiano Cocco, del Foro di Novara, con il quale elett.te domicilia in Roma, via dei Pontefici, n. t be canc presso lo studio dell'avv. press. mee de al Caterina Borelli giusta Caso 03, procura speciale a margine del ricorso, ricorrente .k
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI 1 136 già Ispettorato Provinciale del Lavoro di Vercelli, in persona del Dirigente p.t., difeso e rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, controricorrente avverso la sentenza del OR di Vercelli n. 00364/98 del 22.06/20.07.1998, R.G. n. 00461/94, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -Con sentenza n. 00364 del 22 giugno 20 luglio 1998 il proposta dalla OR di Vercelli, rigettava l'opposizione in persona del suo Immobiliare Silvana s.r.l., amministratore unico arch. Milana Liborio, e da Milana Liborio in proprio, avversO le ordinanze ingiunzioni nn. 37/1085 e 37/bis/1085 emesse dall'allora Ispettorato Provinciale del Lavoro di Vercelli, con le quali era stato loro ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di lire 1.158.600 per la violazione degli artt. 11-13 della legge n. 264/94 relativamente al lavoratore ND GE. Avevano dedotto le ricorrenti che con il ND, titolare di 2 impresa artigiana fin dal 1985, iscritto al relativo albo con regolare partita IVA e posizione assicurativa Inail, era stato stipulato contratto di appalto in data 18 febbraio 1993 e che il ND aveva rilasciato per il compenso regolari fatture allegate agli atti. Nel rigettare l'opposizione il OR aveva accertato che, contrariamente a quanto desumibile dal contratto di appalto, le attrezzature ed i mezzi utilizzati dal ND appartenevano alla ditta appaltante, e che il lavoratore aveva rilasciato fatture per "lavoro di tamponamento eseguito presso il dell'Immobiliare Silvana s.r.l.", senza alcuncantiere riferimento alle altre lavorazioni menzionate dal contratto ("tramezzi, intonaco rustico e civile, blocchi svizzeri, posa falsi telai interni ed esterni, posa marmi") e senza la indicazione dei metri quadrati vuoto per pieno. Aveva ritenuto, pertanto, il OR che la ripetitività delle mansioni svolte e il contrasto con le fatture rendevano inattendibili le dichiarazioni del ND circa rispettivamente il ricevimento di sole e non specifiche direttive dell'appaltante sulle prestazioni da esso effettuate e per la esecuzione di posa in opera di marmi, donde la irrilevanza di una relativa flessibilità dell'orario e della formale stipulazione del contratto di appalto. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la 4 3 sola Immobiliare Silvana s.r.l. demandando ad unico motivo di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata. Il Ministero de Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione (già Ispettorato) Provinciale del Lavoro di Vercelli si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Immobiliare Silvana s.r.l. denunzia violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. per falsa applicazione di norme di diritto e per omessa motivazione: erronea era l'applicazione dell'art. della legge n. 1369/60 trattandosi di lavoratore che lavorava in proprio quale titolare di impresa artigiana;
mancava nella sentenza impugnata ogni riferimento ai termini del contratto di appalto ed ai motivi dell'assunta simulazione di esso, atteso che non era concepibile la regolare iscrizione all'albo degli artigiani, l'emissione di fatture per circa quaranta milioni, l'oneroso pagamento del dovuto all'Inps, all' Inail e alla Cassa edile ai fini della simulazione ritenuta dal giudice di merito;
insufficiente era la valutazione delle dichiarazioni del ND circa le modalità delle incombenze ricevute. Il ricorso è infondato. Va subito rilevato che il (certamente inopportuno) riferimento del OR a una qualche ipotesi disciplinata 4 Я I P dalla legge n. 1369 del 1960 non trova affatto riscontro nella impostazione motiva della sentenza in relazione alla definitiva statuizione del medesimo giudice. In realtà, la sentenza impugnata precisa che "presupposto fondante la pretesa azionata in via monitoria è la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti", analizza quindi le circostanze di fatto delle vicende del rapporto, e conclude sussistenza della invocata natura subordinata. Edper la allora, il detto riferimento, che peraltro appare formulato in modo non certo cristallino e senza alcun indicazione della sua valenza nello schema logico della motivazione che sostiene la definitiva decisione, si pone all'esterno del disegno motivazionale, come elemento ultroneo e superfluo ad esso, sì che se ne può affermare la sua assoluta irrilevanza nell'economia della decisione, e lo si può ritenere, pertanto, tamquam non esset. Il OR ha ritenuto, invece, la sussistenza della natura subordinata del rapporto intercorso dalle parti, argomentando, aldilà e contro il nomen iuris di cui al contratto di appalto, sulle modalità di svolgimento in concreto delle vicende del rapporto. Ha, cioè, rilevato che il ND aveva svolto mansioni di tipo ripetitivo, predeterminate nel loro contenuto, secondo un programma di lavoro articolato dalla società, sicché nessun significativo profilo di autonomia residuava in capo al lavoratore, avendo 5 esso lavorato, secondo il proprio assunto, in base a direttive date dall'appaltante, ancorché da esse fosse esclusa la specificità, esclusione decisamente irrilevante, attesa la natura semplice e non specialistica dell'attività come risultante dalle fatture allegate;
che il ND non aveva eseguito alcuna attività di posa marmi, essendo la relativa asserzione smentita dalla documentazione, né aveva eseguito le diverse lavorazioni di cui al contratto di appalto;
che nessuna rilevanza aveva l'eventuale flessibilità dell'orario di lavoro, attesa l'organizzazione unilateralmente diretta e predeterminata dalla società; che, contrariamente a quanto indicato in contratto, le attrezzature ed i mezzi necessari e gli stessi materiali usati appartenevano alla ditta appaltante;
che, infine, la descrizione delle mansioni, queste ultime come riferite dallo stesso ND, in realtà, confermavano "la nuda messa a disposizione di energie lavorative in favore escludendo qualsiasi valoredell'appellante", così probatorio delle modalità di pagamento del compenso previo rilascio di fatture e della stessa formalizzazione del rapporto mediante contratto di appalto. A fronte di tanto, nel motivo di censura in esame, oltre il già rilevato, superfluo e incongruo, riferimento alla legge sul divieto di intermediazione di mano d'opera, si inammissibili, letture delle oppongono mere, diverse e 6 medesime circostanze, con riferimento ad una (per così dire) ma apodittica, autonomia del rapporto in base presupposta, agli elementi della iscrizione del ND all'albo degli artigiani, della iscrizione all'Inail, all'Inps e alla cassa edile, con pagamento dei relativi contributi, e della erogazione del compenso contro fatture, il primo e il secondo, già ritenuti dal OR assolutamente non determinanti ai fini della individuazione della natura del rapporto, e il terzo, e con specifica motivazione, irrilevante nel caso di specie. In compenso, il procedimento interpretativo operato dal giudice di merito, e non specificamente censurato, appare del tutto rispettoso dei basilari principi, che si rinvengono, in tema, nell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, laddove ai fini della distinzione della natura del rapporto, da accertarsi in ragione delle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, si è data prevalenza alla dell'elemento della subordinazione, esussistenza, ○ meno, solo valore confermativo agli altri elementi (cd. sull'orario di lavoro, sussidiari) sulla organizzazione e sulle modalità del compenso e sul nomen iuris usato dalle parti nella formalizzazione del negozio giuridico. Il ricorso, pertanto, va rigettato, e, per il principio s.r.l. va della soccombenza, la Immobiliare Silvana condannata al rimborso in favore dell'Inps - Istituto J 7 - delle spese del Nazionale della Previdenza Sociale giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la C O R T E rigetta il ricorso, e condanna la Immobiliare Silvana s.r.l. al rimborso in favore dell'Inps delle spese Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del giudizio di cassazione in lire 27.000- oltre a lire 2.000.000 (due milioni) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2001. Il consigliere est. Il presidente Giovanni Mazzarella Giovanillapparells Guylicha wault Guglielmo Sciarelli Dhille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 10. MAR. 2001 N IL CANCELLIERE O $ 28 0 5 8 0