Sentenza 8 novembre 1999
Massime • 2
In tema di reati militari, la richiesta del Comandante di corpo, necessaria ai fini della procedibilità di reati per i quali il codice penale militare di pace stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, è atto formale e irrevocabile, soggettivamente amministrativo e subordinato ai requisiti espressamente richiesti dalla legge penale (forma scritta, sottoscrizione dell'autorità competente; presentazione al P.M. entro un mese dal giorno in cui la detta autorità ebbe notizia del fatto). Pertanto, la richiesta in questione si configura come vero e proprio atto processuale idoneo a rimuovere un limite all'esercizio dell'azione penale, ed è inserita nell'"iter" del processo penale, con la conseguenza che ad esso non è applicabile l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 per gli atti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario.
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma secondo, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non prevede come obbligatoria la motivazione della richiesta di procedimento del Comandante del corpo, in quanto, da un lato, la discrezionalità nell'applicazione della legge non può dar luogo a disparità di trattamento apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, ma, al più, a mere disparità di fatto, in sè inidonee a determinare una incostituzionalità della norma, e, dall'altro, quanto all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione, la disciplina legislativa non appare arbitraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/1999, n. 13998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13998 |
| Data del deposito : | 8 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 08/11/1999
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere N. 949
3. Dott. CANZIO GIOVANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO Consigliere N. 23927/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE MILITARE di TORINOnei confronti di:
IC DR N. IL 14.09.1974
avverso sentenza del 28.10.1998 TRIB. MILITARE di TORINOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio GARINO, che ha concluso per l'a.c.m. alla corte militare d'appello, sez. dist. Di Verona;
Osserva in fatto e diritto.
1. - Con sentenza in data 28.10.1998 il tribunale di Torino dichiarava non doversi procedere nei confronti di IC ND in ordine ai reati di percosse, minaccia e danneggiamento del comandante del corpo ex art. 260, 2^ comma, c.p.m.p.: quest'ultima, pure in atti, veniva disapplicata siccome ritenuta illegittima perché priva di qualsiasi motivazione, obbligatoria per ogni provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 3 l. n. 241/90. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il P.M., denunziando violazione della norma di cui all'art. 260, 2^ comma, c.p.m.p., sul duplice rilievo della natura di atto processuale della richiesta del comandante di corpo, che è diretta a rimuovere un limite all'esercizio dell'azione penale e non esige alcuna motivazione ed è giudizialmente insindacabile, e della specialità ed organicità della disciplina dettata dalla legge militare rispetto a quella contenuta nell'art. 3 l. n. 241/90. 2. - Il ricorso del P.M. è fondato.
Il Collegio condivide infatti il principio giurisprudenziale più volte affermato dalla Corte di cassazione (Sez. I, 20.5.1998, Di Fazio, rv. 211281-282; 6.12.1996, Gargiulo, rv 206665), secondo cui la richiesta del comandante di corpo, necessaria per la procedibilità di reati per i quali il codice penale militare di pace stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, è atto formale e irrevocabile, soggettivamente amministrativo e subordinato ai requisiti richiesti dalla legge penale (forma scritta, sottoscrizione dell'autorità competente, presentazione al p.m. entro un mese al giorno in cui la detta autorità ebbe notizia del fatto); si configura come vero e proprio atto processuale idoneo a rimuovere un limite all'esercizio dell'azione penale e perciò inserito nell'iter del processo penale, con la conseguenza che ad esso non è applicabile il generale obbligo di motivazione imposto dall'art. 3 l. n. 241 del 1990 per gli atti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario.
Sono altresì manifestamente infondati, in relazione in principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli art. 3 e 97 Cost., i dubbi di legittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui non prevede come obbligatoria al motivazione della discrezionale richiesta di procedimento del comandante del corpo, in quanto, da un lato, la discrezionalità nell'applicazione della legge non può dar luogo a disparità di trattamento apprezzabili dotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, ma, eventualmente, a mere disparità di fatto, in sè inidonee a determinare una incostituzionalità della norma, e, dall'altro, quanto all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione, la disciplina legislativa non appare affatto arbitraria, com'è stato più volte riconosciuto dalla Corte costituzionale (n. 449/91, n. 114/82, n. 42/75). La sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice competente per l'appello ai sensi dell'art. 569.4 c.p.p., il quale s'uniformerà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla corte militare d'appello, sez. dist. Di Verona, per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 8 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 1999