Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/1999, n. 13998
CASS
Sentenza 8 novembre 1999

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In tema di reati militari, la richiesta del Comandante di corpo, necessaria ai fini della procedibilità di reati per i quali il codice penale militare di pace stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, è atto formale e irrevocabile, soggettivamente amministrativo e subordinato ai requisiti espressamente richiesti dalla legge penale (forma scritta, sottoscrizione dell'autorità competente; presentazione al P.M. entro un mese dal giorno in cui la detta autorità ebbe notizia del fatto). Pertanto, la richiesta in questione si configura come vero e proprio atto processuale idoneo a rimuovere un limite all'esercizio dell'azione penale, ed è inserita nell'"iter" del processo penale, con la conseguenza che ad esso non è applicabile l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 per gli atti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario.

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma secondo, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non prevede come obbligatoria la motivazione della richiesta di procedimento del Comandante del corpo, in quanto, da un lato, la discrezionalità nell'applicazione della legge non può dar luogo a disparità di trattamento apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, ma, al più, a mere disparità di fatto, in sè inidonee a determinare una incostituzionalità della norma, e, dall'altro, quanto all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione, la disciplina legislativa non appare arbitraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/1999, n. 13998
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13998
    Data del deposito : 8 novembre 1999

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