Sentenza 18 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, soltanto la mancata emissione degli atti che comportano il passaggio da una fase processuale all'altra, e non anche la loro invalidità, può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per il superamento dei termini relativi alla fase precedente. (Fattispecie relativa all'eccezione di nullità della notifica al difensore dell'avviso di udienza preliminare e degli atti successivi, tra i quali l'ordinanza che aveva disposto il rito abbreviato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2015, n. 9400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9400 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/02/2015
Dott. GALLO D. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 420
Dott. ALAMA Marco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 51661/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sola Carmine, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza 3/10/2014 del Tribunale per il riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 3/10/2014, il Tribunale per il riesame di Napoli, rigettava l'appello proposto nell'interesse di Sola Carmine, indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., avverso l'ordinanza del Gip di Napoli, emessa in data 9/7/2014, con la quale era stata rigettata la richiesta di dichiarare la perdita di efficacia della custodia cautelare per la scadenza del termine di fase.
2. Il Tribunale rilevava che il passaggio di fase era regolarmente avvenuto prima che spirasse il termine di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p. comma 1, n. 3, essendo stata emessa in data 23/6/2014 l'ordinanza con cui il Gip disponeva il giudizio abbreviato, a nulla rilevando l'eventuale nullità dell'ordinanza che ha disposto il giudizio abbreviato.
3. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con i quali deduce:
3.1 Violazione ed errata applicazione dell'art. 303 c.p.p., comma 2 in relazione all'omessa - e quindi inesistente - notifica al difensore dell'avviso di udienza preliminare, nonostante il codifensore, procuratore speciale dell'imputato abbia richiesto il rito abbreviato, successivamente ammesso;
ciò perché l'inesistenza della notifica ha determinato la conseguente inesistenza degli atti successivi assunti dal Gup in assenza del difensore ed in presenza di una nullità insanabile ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p.. Al riguardo insiste nella tesi della nullità insanabile dell'udienza preliminare, che comporta la nullità degli atti successivi e quindi dell'ordinanza che ha disposto il giudizio abbreviato.
3.2 Errata applicazione della legge penale in riferimento all'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p..
Al riguardo ribadisce l'eccezione di nullità della notifica di atti o avvisi al difensore a mezzo e-mail non certificata nel caso in cui l'indirizzo di destinazione non sia pubblico e/o non sia stato comunicato dal difensore al Tribunale. Precisa che nel caso di specie la notifica debba ritenersi inesistente in quanto è stata omessa e non risulta agli atti del Gup che l'e-mail sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
2. Il ricorrente ripropone la tesi - disattesa con motivazioni specifiche dal GIP e dal Tribunale della cautela - secondo cui il decreto di giudizio immediato, emesso all'esito di udienza preliminare nulla per mancata o irregolare notifica ai codifensori dell'imputato, sarebbe nullo e, pertanto, sarebbe inefficace il passaggio alla fase di custodia cautelare successiva, ai sensi dell'art. 303 c.p.p.. 3. Tale prospettazione è infondata perché - ed è considerazione assorbente come ben ritenuto dal Tribunale - questa Corte ha già insegnato che soltanto la mancata emissione degli atti mediante i quali si realizza il passaggio da una fase processuale all'altra, e non anche la loro invalidità, può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per superamento dei termini previsti per la fase precedente (Cass. Sez. 6 sent. 530 del 13/02 - 6.4.2005, rv 2009169; Sez. 1 sent. 4301 del 14/07 - 28.9.1998, rv 211413; Sez. 6, Sent n. 16542 del 19/04 - 28/04/2010, Rv. 247006, Sez. 1^, Sent. n. 39691 del 21/10 - 10/11/2010, Rv. 248682).
4. Alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, rimangono, pertanto, assorbite, le censure sollevate con il secondo motivo di ricorso in punto di nullità/inesistenza della notifica dell'avviso dell'udienza preliminare ai codifensori dell'imputato.
5. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
6. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2015