Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2001, n. 7508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7508 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
A N IA L A O IT L L 4 7 O A 3 IC B . E L N B E , 1 B N U 9 O 9 P I 1 Z - A 1 E R 1 C - T A 1 S I P 2 G I . E L D R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9 E A 3 C D I E E D 6 T Dott. Angelo 7508/ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U 4 N I . E Oggetto T G S T E E R N A SEZIONE TERZA CIVILE Compravendita. . T gamento del prezzo. S I ( Composta dagli Ill.mi Sigg ri R.G.N. 21885/98 Presidente Dott. Giovanni Sil o Coco - Consigliere - 17304 Cron. - Consigliere Dott. Francesco SABATINI Rep. - ConsigliereDott. Antonio SEGRETO - Ud. 02/03/01 TALEVI Rel. ConsigliereDott. Alberto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta 24 OREO dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da:
4.GIU. 2001 S.R.L., in persona QRMS COMMERCIALE IL CANCELLIERE dell'a'amministratore Unico sig. Stefano Zanotti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. BERTOLONI 41, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUANCIOLI, che la difende unitamente all'avvocato MARCELLO MONACI, con studio in 5723 LIVORNO VIA RICASOLI N.14, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CENTRO CARR SERVICE S.R.L., in persona del legale 2001 rappresentante Montevidoni Loris, elettivamente 427 domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso 1 l'Avvocato BENITO PIERO PANARITI che la difende giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 40/98 del Giudice di pace di SAN MINIATO, emessa il 5/5/1998 depositata il 21/05/98; RG.152/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato BENITO PANARITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità, ed in subordine il rigetto del ricorso. N SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato 1'1.4.1997 la ORMS COMMERCIALE s.r.l. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo 4.3.97 per £ 1.436.607 (oltre interessi e spese) emesso contro di essa dal Giudice di Pace di San Miniato su istanza della CENTRO CARR SERVICE s.r.l., esponendo che la destinataria della fornitura di merci in questione non era essa opponente (che non aveva mai avuto "...rapporti di lavoro e commerciali..." con detta CENTRO CARR SERVICE s.r.l.) ma la ORMS s.n.c., in nome e per conto della quale erano state effettuate le ordinazioni. Resisteva in giudizio l'opposta. Con sentenza 5.5.1998 il Giudice di Pace di San Miniato respingeva l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese di causa liquidate in complessive £ 1.540.000. Contro questa decisione ricorre per cassazione la ORMS COMMERCIALE s.r.l. con quattro motivi. Resiste con controricorso la CENTRO CARR SERVICE s.r.l.. MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo la ricorrente denuncia "Violazione degli artt. 24 – 101,- 2° comma, -111, 2° comma, Costituzione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” lamentando che il Giudice di Pace ha sostanzialmente negato ad essa di dare la prova del suo assunto (circa la sua estraneità al rapporto giuridico sostanziale in questione) con il vietare l'ingresso della prova testimoniale richiesta affermando che ... Sarebbe stata esclusivamente una perdita di tempo, comportante un'inutile dilatazione dei tempi della decisione, ammettere ed espletare la prova e la controprova de qua, per sentire, da una parte, “affermare” (dalla dipendente della ORMS s.n.c.) che 3 la "telefonata” era stata effettuata e, dall'altra, sentire (da un dipendente della Centro Carr S.r.l.), invece "negare la telefonata" stessa...>>, ha privilegiato una fattura su una prova orale facendo assurgere detto documento a fatto probatorio assoluto ed ha voluto dar credito alle affermazioni dell'opposta più che alle ragioni dell'opponente sulla base di un assunto non dimostrato. Con il secondo motivo la ricorrente ORMS COMMERCIALE s.r.l. denuncia "Violazione e falsa applicazione dei principi dell'ordinamento sulla formazione del contratto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." rilevando che il contratto in questione (compravendita di cose mobili ) si poteva formare anche verbalmente;
e che il Giudice di Pace ha scambiato l'onere di emissione di fattura per volontà contrattuale. Con il terzo motivo la ricorrente ORMS COMMERCIALE s.r.l. denuncia "Violazione del principio in forza del quale il giudice deve giudicare iuxta alligata et probata in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." rilevando che la fattura, nel giudizio successivo all'opposizione al decreto ingiuntivo, non poteva costituire prova del negozio ove, come nella specie, contestata in radice;
e che detto decreto è stato confermato in carenza di prova circa l'esistenza del contratto di compravendita con la ORMS COMMERCIALE s.r.l., circa il fatto che la merce sia stata "realmente recapitata e ritirata” da detta società e circa il fatto che detto eventuale ritiro da parte della ORMS COMMERCIALE s.r.l. "...costituisca un atto di compravendita e non già un arricchimento senza causa...". Con il quarto motivo la ricorrente denuncia "Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)" . Il ricorso in esame non può essere accolto. Occorre infatti rilevare che la sentenza in questione è stata pronunciata secondo 4 equità (e la cosa appare del resto pacifica anche per la parte ricorrente) e che, come questa Corte ha già rilevato più volte (v. in particolare Cass. SEZ. U. n. 00716 del 15/10/1999) “A seguito della nuova formulazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' e' tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonche', a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacche', in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equita' cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equita' correttiva o integrativa) e deve percio' fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equita', anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equita') sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonche' ai sensi del N. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equita' adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorieta' della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del N. 3 del citato art.360 e' consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della 5 costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ. renda la norma sospettabile di illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost.". Nel solco di tale filone interpretativo, meglio precisando tali affermazioni, va affermato il seguente principio di diritto: le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore ai due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equita', anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equita') sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonche' ai sensi del N. 5 dell'art. 360 citato, con riferimento alle sole ipotesi equiparabili a quella di inesistenza della motivazione e cioè solo allorquando quando quest'ultima, pur sussistendo formalmente, debba considerarsi meramente apparente per la concreta impossibilità di comprenderne la ratio decidendi (ad es. a causa di radicale ed insanabile contraddittorieta' della motivazione), mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del N. 3 del citato art.360 e' consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie). Sulla base di quanto sopra esposto non può essere accolta alcuna delle doglianze della ricorrente ORMS COMMERCIALE s.r.l.. Infatti il Giudice di Pace, lungi dall'aver fondato le sue conclusioni su una motivazione inesistente (od apparente) ha svolto una motivazione articolata e diffusa su tutti i punti in questione, nonché rispettosa delle norme costituzionali e processuali in questione;
ed in particolare ha basato le sue tesi in diritto essenzialmente (anche se 6 in parte implicitamente) sui principi di “correttezza” e “buona fede”; e le sue tesi in fatto essenzialmente (anche se in parte implicitamente) sulla valutazione del comportamento processuale ed extraprocessuale della parte opponente (applicando, evidentemente anche se implicitamente, il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte Suprema, secondo il quale detto comportamento della parte - la cui nozione e' comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - puo' costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
cfr. tra le altre Cass. n. 193 del 5/1/1995). In particolare va rilevato che la doglianza concernente la mancata ammissione della prova testimoniale deve ritenersi inammissibile (prima ancora che infondata) per due ragioni, ciascuna delle quali già da sola sufficiente:- A) in quanto non considera la vera ratio decidendi (peraltro immune da vizi denunciabili nella presente sede), contenuta nella parte di motivazione (in particolare alle pagg. 12 e 13) che precede il rilievo (evidentemente esposto ad abundantiam) circa l' "inutile dilatazione dei tempi della decisione”; -B) in quanto, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso non riporta con sufficiente precisione i capitoli di prova in questione (cfr. tra le altre Cass. n. 2894 del 26/03/1999: Il ricorrente per cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti, o comunque - l'omessa valutazione, da parte del giudice di merito, di una certa deposizione, ha - da un lato - di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore l'onere addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, al fine di consentire al giudice di legittimita' il controllo sulla decisivita' delle prove, e di indicare specificamente, nel ricorso, le -dall'altro 7 : deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire, al giudice di legittimita', la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione, e senza necessita' di (inammissibili) indagini integrative, della validita' e decisivita' delle disattese deduzioni, e senza che - stante il principio cosiddetto di "autosufficienza" del ricorso per cassazione all'uopo, possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il - riferimento, per relationem, ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio". In realtà, anche le doglianze non concernenti detta prova debbono ritenersi inammissibili (prima ancora che infondate) in quanto, al di là delle affermate violazioni di norme costituzionali o processuali, ciò che viene in realtà specificamente e concretamente dedotto è una serie di denuncie di vizi logici o giuridici non rientranti tra quelli che possono essere oggetto di ricorso per cassazione contro una decisione del Giudice di Pace emessa secondo equità. L'impugnazione in esame va quindi respinta. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in ££ 21.000 oltre £ 1.200.000 (unmilioneduecentomila) per onorario. Così deciso a Roma il 2.3.2001. IL PRESIDENTESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Albert. Then finlian IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria -4 610, 2001 oggi, lì ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO 8 IL CANCELLIERE C1 ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 Giovanni Giambattista HOT NE GIUDICE DI PACE) R O F