Sentenza 19 aprile 2010
Massime • 1
In tema di decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, soltanto la mancata emissione degli atti che comportano il passaggio da una fase processuale all'altra, e non anche la loro invalidità, può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per il superamento dei termini relativi alla fase precedente. (Fattispecie relativa all'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato).
Commentario • 1
- 1. Giudizio immediato custodiale: va atteso decorso del termine per il riesameAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2010, n. 16542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16542 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 19/04/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 630
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 9816/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TR AN N. IL 11/08/1946;
avverso l'ordinanza n. 1583/2009 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 05/08/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Monetti per il rigetto;
udito il difensore avv. Alessi per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Avverso l'ordinanza con cui il Tribunale per il Riesame di Bologna in data 5.8.2009 respingeva l'appello proposto nell'interesse di TR AN, ricorre nell'interesse di questi il difensore fiduciario avv. Alessi, con unico motivo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul punto dell'ammissibilità - legittimità della richiesta del p.m. di giudizio immediato, una volta che fosse già stato notificato agli indagati l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., senza che fosse stato dato corso anche alle notificazioni ai difensori ed agli interrogatori richiesti: ciò avrebbe determinato, secondo il ricorrente, una nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e rileverebbe ad escludere che la richiesta di giudizio immediato fosse idonea a determinare l'insorgenza di un nuovo termine di durata della custodia cautelare.
1.1 Con memoria depositata il 12.4, il difensore svolge deduzioni sui riflessi della questione proposta ai fini cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato. Al suo rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente ripropone la tesi - disattesa con motivazioni specifiche dal GIP e dal Tribunale della cautela - secondo cui il decreto di giudizio immediato, emesso dopo l'attivazione della procedura ex art. 415 bis c.p.p., sarebbe nullo e, pertanto, sarebbe inefficace il passaggio alla fase di custodia cautelare successiva, ai sensi dell'art. 303 c.p.p.. La prospettazione è infondata perché, ed è considerazione assorbente come ben ritenuto dal Tribunale, questa Corte ha già insegnato che soltanto la mancata emissione degli atti mediante i quali si realizza il passaggio da una fase processuale all'altra, e non anche la loro invalidità, può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per superamento dei termini previsti per la fase precedente (Sez. 6 sent. 530 del 13.2 - 6.4.2005, rv 2009169; Sez. 1 sent. 4301 del 14.7 - 28.9.1998, rv 211413). Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010