Sentenza 15 ottobre 2003
Massime • 1
Il procedimento disciplinare, promosso dal Consiglio dell'Ordine nei confronti di un avvocato iscritto, è un procedimento amministrativo, conformemente alla natura e alle funzioni dell'organo, e le corrispondenti decisioni sono provvedimenti amministrativi, derivando tale carattere da quello del corrispondente procedimento. Pertanto, alle decisioni adottate dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, anche quando riguardano la materia disciplinare, non si applicano gli artt. 132 e 158 cod. proc. civ., ne' le disposizioni che si riferiscono alla composizione dei collegi giudicanti. Ne consegue che non costituisce motivo di nullità della decisione disciplinare il fatto che la stessa sia stata assunta con la partecipazione di un componente in precedenza astenutosi. (Nella specie, peraltro, nel verbale della seduta era stato riportato "anche" il nominativo del consigliere astenuto e il Consiglio dell'Ordine aveva posto rimedio all'errore in sede di autotutela rettificando l'intestazione della decisione mediante cancellazione del suddetto nominativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2003, n. 15404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15404 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR PI (PIERINO SALVATORE), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BARONE, rappresentato e difeso da se stesso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI, AVVOCATO GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
- intimati -
avverso la decisione n. 191/02 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 06/12102;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 5 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Piero RR;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) L'avvocato Piero Arru, nel giugno 1998, segnalò al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari che gli avvocati Mario e Manlio Pierantoni, con due lettere, avevano esercitato pressioni sul suo cliente NO ZZ, per essere nominati difensori in un procedimento penale nel quale il ZZ figurava come imputato e civilmente responsabile, e chiese che si verificasse se nelle due lettere si potevano configurare gli estremi di illeciti deontologici e penali.
L'avvocato Manlio Pierantoni, informato dei fatti, chiese che la domanda dell'avvocato Arru fosse archiviata e fosse aperto un procedimento disciplinare nei confronti del denunciante, in considerazione della gravità di quanto gli era stato attribuito. Il Consiglio dell'Ordine archiviò la richiesta dell'avvocato Arru e deliberò l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di quest'ultimo.
2) Nel procedimento disciplinare, all'avvocato Piero Arru è stato contestato il seguente addebito: "violazione del dovere di correttezza, di lealtà e di colleganza per avere coscientemente e falsamente, con riferimento alla documentazione in atti (lettera denunzia dell'1 giugno 1998) ed ai chiarimenti forniti dalle parti, accusato l'Avv. Manlio Pierantoni, prospettando i fatti come ipotesi di illeciti disciplinari e penali, ipotesi di accaparramento di clientela e tentata estorsione".
Il Consiglio dell'Ordine, ritenuta la responsabilità dell'incolpato per i fatti addebitati, gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura, rilevando quanto segue: "tenuto conto della certa, vasta e pluriennale competenza professionale dell'incolpato, certamente egli ha violato i primari doveri di correttezza, lealtà e colleganza nei confronti di un collega, per averlo esposto, cosciente per quanto sopra della gratuità, ad una valutazione disciplinare e penale".
3) L'avvocato Piero Arru ha impugnato la decisione davanti al Consiglio Nazionale Forense, denunciando, per quanto interessa in questo giudizio, la nullità del procedimento disciplinare e della decisione. Secondo l'interessato, la decisione presentava vizi di motivazione ed era stata deliberata da un collegio del quale faceva parte l'avvocato Silvio Piras, il quale, nell'udienza nella quale era stata assunta la decisione, aveva dichiarato di astenersi. Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione del 6 dicembre 2002, ha rigettato l'impugnazione.
4) Per la cassazione della decisione l'avvocato Piero Arru ha proposto ricorso.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) È denunciata, con il primo motivo del ricorso, violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 158 c.p.c. e degli artt. 51 e 42 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37. L'avvocato Arru propone nuovamente in questa sede il motivo della nullità della decisione adottata dal Consiglio dell'Ordine, per violazione delle norme che regolano la formazione del collegio giudicante.
Il motivo non è fondato.
2) Il procedimento disciplinare, promosso dal Consiglio dell'Ordine nei confronti di un avvocato iscritto, ha natura di procedimento amministrativo, conformemente alla natura ed alle funzioni svolte dall'organo; in questo senso si sono sempre pronunciate le sezioni unite di questa Corte: sent. 2 aprile 2003, n. 5072, tra le altre. Pertanto, le corrispondenti decisioni hanno natura di provvedimenti amministrativi, derivando tale natura da quella del corrispondente procedimento.
Alle decisioni adottate dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, anche quando riguardano la materia disciplinare, non si applicano, quindi, le disposizioni del codice di procedura civile, indicate dal ricorrente, e quelle più generali che si riferiscono alla composizione dei collegi giudicanti, in considerazione della natura del procedimento.
3) Egualmente non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 51 e 42 del R.D. n. 37 del 1934. 3.1. L'art. 42 del citato decreto, per quanto interessa in questa sede, dispone che:
a) "per ogni adunanza è redatto apposito verbale, che è firmato dal presidente e dal segretario" (secondo comma);
b) "i dispositivi delle deliberazioni debbono essere riportati integralmente nel verbale (terzo comma);
c) "presso i direttori id est, Consigli dell'Ordine il presidente è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento dal componente più anziano di età" (quarto comma).
Alcuna violazione di questo genere si è verificata nel procedimento che si è svolto davanti al Consiglio dell'Ordine di Sassari, perché nel verbale della seduta, nella quale è stata disposta la sanzione disciplinare, sono indicati i nominativi anche dei consiglieri presenti che si sono astenuti.
D'altra parte, non sarebbe consentito ricavare la nullità di una decisione di un collegio, che non svolge funzioni giurisdizionali, dalla sola dichiarazione di astensione, formulata da un componente del collegio.
3.2. L'art. 51, a sua volta, disciplina la forma della decisione adottata in sede disciplinare ed indica che questa deve contenere l'esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è pronunciata e la sottoscrizione del presidente e del segretario. La decisione del Consiglio dell'Ordine non è incorsa in alcuna di queste violazioni, come si ricava dalla lettura del testo della deliberazione.
La circostanza che la decisione sia stata adottata con la partecipazione di un componente del Consiglio dell'Ordine, che si era astenuto, infatti, non rientra nella norma ora indicata e di per sè non costituisce nullità della deliberazione.
Come è stato indicato, per la decisione valgono la natura ed i rimedi propri dei provvedimenti amministrativi, ai quali il Consiglio dell'Ordine ha posto rimedio in sede di autotutela, "rettificando" l'intestazione della decisione mediante cancellazione dalla stessa del nominativo dell'avvocato Silvio Piras che si era astenuto. 4) La censura di difetto di motivazione non è ammissibile. L'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 consente l'impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense per difetto di motivazione soltanto se riconducibile alla mancanza di motivi. Si deve trattare di motivazione assente o apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.
Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale ha indicato le ragioni della valutazione negativa del comportamento dell'incolpato e della scelta di confermare la sanzione già irrogata. Queste valutazioni, per i limiti prima indicati, non possono essere ripetute in questa sede.
Ne deriva, secondo la costante giurisprudenza di queste sezioni unite, che l'accertamento dei fatti, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione appartengono all'esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità: Cass. ss.uu. n. 634 del 1993, citata dallo stesso ricorrente, e, da ultimo, ss.uu. 2 aprile 2003, n. 5072. La decisione impugnata non è incorsa in alcuna di questi vizi. Il Consiglio Nazionale Forense, infatti, ha dato conto della documentazione prodotta e della valutazione del comportamento dell'incolpato; il giudizio di responsabilità e la scelta di confermare la sanzione già irrogata, per i limiti prima indicati, quindi, non possono essere ripetuti in questa sede.
Il fatto che il P.G. di questa Corte, nel procedimento che si è svolto davanti al Consiglio Nazionale Forense, abbia concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso non ha alcuna rilevanza in questa sede, neppure sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione ora impugnata.
5) Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese di questo giudizio, essendo gli intimati parti solo in senso formale.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2003