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Sentenza 5 dicembre 2023
Sentenza 5 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2023, n. 48457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48457 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN OT nato a [...]( GERMANIA) il 02/07/1987 avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relAZne svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI che si riporta alle conclusioni scritte nelle quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv.to Sergio Rotundo che insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.1 Il Tribunale della libertà di Catanzaro, con ordinanza in data 15 marzo 2023, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di CO IO avve-so l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 13-2-2023 che aveva applicato al predetto a misura cautelare della custodia in carcere, in relAZne ai delitto di associAZne mafiosa e concorso in estorsione pluriaggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassAZne il difensore dell'imputato Avv.to Rotundo, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violAZne dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relAZne alla ritenta gravità indiziaria posto che il ricorrente non aveva partecipato all'aggressione ai danni dello Spataro essendo rimasto del tutto passivo e non potendo essere valorizzate adeguatamente, ai fini della ritenuta partecipAZne mafiosa, dichiarAZni rese nel corso di conversAZni intercettate dalle quali emergeva soltanto il commento di notizie riportate dai giornali. Penale Sent. Sez. 2 Num. 48457 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/10/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla unica doglianza, va rilevato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassAZne, vizio di motivAZne del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relAZne alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivAZne riguardante la valutAZne degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Rv. 215828 - 01). E nel caso in esame il giudizio di gravità indiziaria appare essere stato correttamente compiuto dal tribunale del riesame che ha evidenziato, innanzi tutto, il pieno coinvolgimento del ricorrente in un'aggressione ai danni di un soggetto vittima di estorsione mafiosa eseguita al fine di ottenere il pagamento di somme non dovute;
inoltre, il tribunale, non ha omesso di evidenziare il dato della presenza del CO al fatto senza partecipAZne materiale allo stesso, stigmatizzando però come, per le modalità esecutive della condotta del coindagato Frustillo, la presenza silente all'accaduto stesse a determinare un concreto contributo morale di rafforzamento del proposito criminoso. Tale conclusione, in quanto fondata su una precisa ricostruzione dei fatti esposta in assenza di qualsiasi travisamento appare non censurabile nella presente sede di legittimità. Quanto al delitto di partecipAZne mafiosa, il giudice del riesame, dopo avere correttamente evidenziato la particolare valenza della partecipAZne ad un'estorsione finalizzata ad ottenere il pagamento di somme da parte di una ditta appaltatrice di lavori pubblici, sottolineava anche il contenuto di alcune conversAZni intercettate, alle quali risultava avere partecipato direttamente il ricorrente, e nelle quali venivano affrontati argomenti relativi ad indagini per fatti di mafia in corso di svolgimento, così che anche in questo caso il giudizio di gravità indiziaria appare essere stato compiuto in osservanza della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite. Occorre, invero, rammentare come secondo le Sezioni Unite i;
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 02) sono indice di partecipAZne punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia ''apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associAZne„ tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità; e tale criterio di identificAZne appare osservato nel caso in esame essendosi desunta la gravità indiziarla per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. sia dalla consumAZne di un delitto fine tipicamente esplicativo del potere intimidatorio esercitato sulle attività di impresa che in considerAZne del contenuto di colloqui intercettati e nel contesto dei quali viene fatto riferimento a tematiche associative. 2 In conclusione, l'impugnAZne .deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria c:onsegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. Roma, 13 ottobre 2023 L CONSIGLIERE EST. AZ AR IL PRESIDENTE NN GA
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI che si riporta alle conclusioni scritte nelle quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv.to Sergio Rotundo che insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.1 Il Tribunale della libertà di Catanzaro, con ordinanza in data 15 marzo 2023, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di CO IO avve-so l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 13-2-2023 che aveva applicato al predetto a misura cautelare della custodia in carcere, in relAZne ai delitto di associAZne mafiosa e concorso in estorsione pluriaggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassAZne il difensore dell'imputato Avv.to Rotundo, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violAZne dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relAZne alla ritenta gravità indiziaria posto che il ricorrente non aveva partecipato all'aggressione ai danni dello Spataro essendo rimasto del tutto passivo e non potendo essere valorizzate adeguatamente, ai fini della ritenuta partecipAZne mafiosa, dichiarAZni rese nel corso di conversAZni intercettate dalle quali emergeva soltanto il commento di notizie riportate dai giornali. Penale Sent. Sez. 2 Num. 48457 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/10/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla unica doglianza, va rilevato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassAZne, vizio di motivAZne del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relAZne alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivAZne riguardante la valutAZne degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Rv. 215828 - 01). E nel caso in esame il giudizio di gravità indiziaria appare essere stato correttamente compiuto dal tribunale del riesame che ha evidenziato, innanzi tutto, il pieno coinvolgimento del ricorrente in un'aggressione ai danni di un soggetto vittima di estorsione mafiosa eseguita al fine di ottenere il pagamento di somme non dovute;
inoltre, il tribunale, non ha omesso di evidenziare il dato della presenza del CO al fatto senza partecipAZne materiale allo stesso, stigmatizzando però come, per le modalità esecutive della condotta del coindagato Frustillo, la presenza silente all'accaduto stesse a determinare un concreto contributo morale di rafforzamento del proposito criminoso. Tale conclusione, in quanto fondata su una precisa ricostruzione dei fatti esposta in assenza di qualsiasi travisamento appare non censurabile nella presente sede di legittimità. Quanto al delitto di partecipAZne mafiosa, il giudice del riesame, dopo avere correttamente evidenziato la particolare valenza della partecipAZne ad un'estorsione finalizzata ad ottenere il pagamento di somme da parte di una ditta appaltatrice di lavori pubblici, sottolineava anche il contenuto di alcune conversAZni intercettate, alle quali risultava avere partecipato direttamente il ricorrente, e nelle quali venivano affrontati argomenti relativi ad indagini per fatti di mafia in corso di svolgimento, così che anche in questo caso il giudizio di gravità indiziaria appare essere stato compiuto in osservanza della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite. Occorre, invero, rammentare come secondo le Sezioni Unite i;
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 02) sono indice di partecipAZne punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia ''apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associAZne„ tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità; e tale criterio di identificAZne appare osservato nel caso in esame essendosi desunta la gravità indiziarla per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. sia dalla consumAZne di un delitto fine tipicamente esplicativo del potere intimidatorio esercitato sulle attività di impresa che in considerAZne del contenuto di colloqui intercettati e nel contesto dei quali viene fatto riferimento a tematiche associative. 2 In conclusione, l'impugnAZne .deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria c:onsegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. Roma, 13 ottobre 2023 L CONSIGLIERE EST. AZ AR IL PRESIDENTE NN GA