CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2023, n. 4952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4952 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IE GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Assunta COCOMELLO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4952 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 24/01/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di IE GI, in relazione alla privazicne della libertà da costui subita nell'ambito di un procedimento, nel quale era stato chiamato a rispondere di partecipazione in associazione per delinquere di stampo mafioso (procedimento c.d. "mafia capitale") finalizzata alla gestione degli appalti di opere e servizi conseguiti anche con metodo corruttivo, nella qualità di imprenditore colluso. IE era stato condannato dal Tribunale che aveva riqualificato l'imputazione ai sensi dell'art. 416, cod. pen., essendo stato poi assolto in appello per non aver commesso il fatto;
la sua scarcerazione era conseguita alla sentenza di primo grado. Il rigetto è stato ricondotto al silenzio serbato dall'interessato, alle frequentazioni e cointeressenze economiche con il vertice associativo (AR AS) e alla sua manifestata disponibilità a emettere fatturazioni false in favore di costui. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Nel dedurre l'erronea applicazione dell'art. 314, cod. proc. pen., oltre alla mancanza e alla manifesta illogicità della motivazione, la difesa ha censurato, con il primo moitvo, la valorizzazione della opzione difensiva dell'interessato (silenzio), rilevando che la Corte della riparazione non aveva indicato quali fossero stati gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, a fronte di atti difensivi, con i quali la difesa aveva evidenziato specificamente e dettagliatamente l'inconsistenza del quadro indiziario e l'insussistenza delle esigenze cautelari;
ma anche la rilevanza assegnata alle frequentazioni di IE con AR, rilevando come la valutazione di tale elemento dovesse essere condotta ex ante, atteso che nel 2014 AR aveva sì precedenti penali, ma aveva pagato il suo debito con la giustizia senza dar adito a rilievi di sorta per decenni. Egli era un mero conoscente dell'istante, in quel momento socio e dipendente di una cooperativa, all'epoca considerata "fiore all'occhiello" nel settore di pertinenza e i rapporti con il AR erano ampiamente giustificati dall'attività lavorativa svolta. Quanto, poi, alle sovra fatturazioni, la difesa asserisce che, a prescindere dalla consapevolezza delle finalità dell'operazione cui erano collegate, riconosciuta peraltro nella sentenza 2 92/ asslutoria, tale condotta non potrebbe costituire elemento idoneo a giustificare l'applicazione della più grave misura cautelare per un così lungo periodo e per il reato in origine ipotizzato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Assunta COCOMELLO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente;
in subordine, accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso e per l'effetto respingerlo unitamente ad ogni altra richiesta di parte ricorrente con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello ha ricostruito l'iter processuale che fa da sfondo al presente procedimento, richiamando in primis gli elementi indiziari valorizzati dal GIP nel titolo cautelare, sia quanto all'ipotizzato ruolo di IE (quale imprenditore operante nel settore della ristorazione, in diretto collegamento con il AR) e ai rapporti con quest'ultimo (trattenuti attraverso un sistema non diretto, ma attraverso stratagemmi, come l'uso di utenze di rete fissa non direttamente a lui riconducibili), con specifico riferimento a varie attività (sviluppo delle attività economiche legate alla gestione delle cooperative sociali, creazione di una mensa presso il carcere di Rebibbia, sostegno alla campagna elettorale di LUZZI per l'elezione del sindaco di SA, interessi nel centro sportivo dell'Olgiata, assunzione della sorella del AR, a seguito di richiesta di questi, cointeressenza tra i due anche mediante utilizzazione della società di IE per veicolare i flussi finanziari in favore del AR). Con specifico riferimento a tali singoli elementi, riportati nella ordinanza censurata con la precisazione della loro non esaustività, la Corte territoriale ha rilevato che l'interessato aveva serbato un completo silenzio, non solo, come comprensibile, stante la complessità del provvedimento restrittivo, al momento dell'arresto, ma anche successivamente, dopo averne preso compiutamente contezza. IE non aveva mai offerto, infatti, una spiegazione in ordine ai suoi rapporti con il AR, inequivocabilmente accertati a seguito dell'attività intercettativa e confermati anche nella sentenza assolutoria.La 3 stessa sentenza assolutoria, peraltro, non aveva negato gli elementi posti a base del titolo cautelare e della condanna intervenuta in primo grado, ma li aveva ritenuti inidoeni a risocntrare un rapporto sinallagrnatico tra IE e l'associazione mafisoa capeggaita dal AR sul quale fondare il concorso esterno dell ricorrente, evidenziando come lo stesso IE avesse ammesso di avere effettuato delle sovrafatturazionin, rispetto alle quali ha tuttavia ritenuto insussistente la prova che l'istante fosse a conoscenza del meccanismo in base al quale AR provvedeva ad anticipare le somme che il comune pagava (e TETTO fatturava) con ritardo, tale comprovata attività di falsificazione delle fatture essendo stata valorizzata anche dal GIP in sede cautelare. Sotto altro porfilo, poi, la Corte capitolina ha valutato come ostativa, siccome imprudente, l'accertata frequentazione di IE con AR, che l'sitante conosceva e con il quale aveva intrattenuto rapporti professionali documentati dalle captazioni, essendosi, per l'appunto, prestato a emettere fatture false in favore del AR, condotta che la Corte territoriale ha ritenuto gravemente colposa e tale da far prevedere una ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, ostativa all'indennizzo richiesto. 3. I motivi sono infondati, sebbene il complessivo ragionamento svolto dalla Corte territoriale debba essere rettificato in punto di diritto con riferimento alla valorizzazione del silenzio del ricorrente nel corso del procedimento nel quale ha patito la ingiusta detenzione e per ragioni, in realtà, diverse da quelle valorizzate con il primo motivo (omessa indicazione degli elementi taciuti o falsamente rappresentati). 4. Intanto, va ricordato che, in linea generale, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, 12v. 257606). E va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto 4 autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458). In altri termini, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957). 5. Quanto, poi, alla natura di tale comportamento, esso può certamente consistere in una condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, certamente valutabile però ai diversi fini che ci occupano (sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898); così come può essere ricavato da dialoghi intercettati, il cui contenuto evidenzi un atteggiamento ambiguo, ancorché ritenuto non idoneo a fondare un'affermazione di penale responsabilità, siccome equivoco. E, ancora, in maniera più aderente al tema specifico devoluto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso 5 procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996; sez. 3, n. 39199 del 1/7/2014, Pistorio, Rv. 260397). 6. Tale essendo la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta con essa coerente e il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità, eccezion fatta per il passaggio argomentativo, ininfluente sul ragionamento complessivo che sorregge la decisione, inerente alla strategia difesiva adottata da IE. L'argomento speso dai giudici della riparazione, pur non incrinando il complessivo ragionamento svolto, merita di essere apertamente affrontato, avendo questa Corte di legittimità già affermato, con riferimento alle facoltà difensive del soggetto arrestato, in pronunce successive alla intervenuta modifica dell'art. 314, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 4, c. 1, lett. b), d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188, che il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 64, c. 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione (sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Z., Rv. 283017; n. 8616 del 8/2/2022, n.m.; n. 19621 del 12/4/2022, L., Rv. 283241; n. 37200 del 14/6/2022, G., Rv. 283557). Infatti, considerato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in passato, aveva attribuito - sia pure a determinate condizioni - rilievo causale ostativo a tale opzione difensiva, l'intervento legislativo sulla norma in esame pone immediatamente l'interprete di fronte al problema della perdurante coerenza di tale lettura con la ratio della novella e con lo strumento sovranazionale al quale il legislatore ha inteso adeguare l'istituto in esame. A fronte di una norma originariamente silente sui connotati del comportamento ostativo, infatti, il legislatore è intervenuto eliminando dall'alveo del rilevante proprio il silenzio serbato dall'imputato che la giurisprudenza aveva valorizzato, sia pur a certe condizioni. La categoria della colpa rilevante, dunque, è rimasta profondamente incisa dall'intervento legislativo, con il quale il legislatore ha inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali 6 (considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). Di qui, la necessità di riconsiderare il precedente orientamento ermeneutico, sì da renderlo coerente con la ratio ispiratrice dello strumento sovranazionale recepito dalla modifica legislativa. Ciò premesso, tuttavia, il riferimento operato dalla Corte territoriale al comportamento processuale dell'interessato si pone a completamento di una valutazione che, già di per se stessa, è idonea a fondare le conclusioni rassegnate: i giudici della riparazione hanno, infatti, dato rilievo ai rapporti e alle frequentazioni ambigue del ricorrente con il vertice del sodalizio criminoso (condannato per lo stesso reato del quale anche IE era stato accusato, cfr. pag. 21 del provvedimento impugnato), ma anche alla circostanza oggettivamente accertata che IE si era prestato, pur nella ritenuta mancanza di prova della consapevolezza delle finalità di AR, a emettere fatture false, condotta valorizzata dal GIP nell'emissione del tito cautelare, come specificato nell'ordinanza censurata (cfr. pag. 20). Cosicché, anche espungendo il riferimento alla strategia difensiva approntata dall'interessato, alla stregua delle considerazioni sopra esposte e non già della mancanza di indicazione degli elementi sui quali il silenzio era caduto (come invece sostenuto da parte ricorrente), il ragionamento esplicativo resta idoneo a sorreggere la motivazione e resiste alle critiche difensive. 7. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AP Do atella Fe
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Assunta COCOMELLO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4952 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 24/01/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di IE GI, in relazione alla privazicne della libertà da costui subita nell'ambito di un procedimento, nel quale era stato chiamato a rispondere di partecipazione in associazione per delinquere di stampo mafioso (procedimento c.d. "mafia capitale") finalizzata alla gestione degli appalti di opere e servizi conseguiti anche con metodo corruttivo, nella qualità di imprenditore colluso. IE era stato condannato dal Tribunale che aveva riqualificato l'imputazione ai sensi dell'art. 416, cod. pen., essendo stato poi assolto in appello per non aver commesso il fatto;
la sua scarcerazione era conseguita alla sentenza di primo grado. Il rigetto è stato ricondotto al silenzio serbato dall'interessato, alle frequentazioni e cointeressenze economiche con il vertice associativo (AR AS) e alla sua manifestata disponibilità a emettere fatturazioni false in favore di costui. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Nel dedurre l'erronea applicazione dell'art. 314, cod. proc. pen., oltre alla mancanza e alla manifesta illogicità della motivazione, la difesa ha censurato, con il primo moitvo, la valorizzazione della opzione difensiva dell'interessato (silenzio), rilevando che la Corte della riparazione non aveva indicato quali fossero stati gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, a fronte di atti difensivi, con i quali la difesa aveva evidenziato specificamente e dettagliatamente l'inconsistenza del quadro indiziario e l'insussistenza delle esigenze cautelari;
ma anche la rilevanza assegnata alle frequentazioni di IE con AR, rilevando come la valutazione di tale elemento dovesse essere condotta ex ante, atteso che nel 2014 AR aveva sì precedenti penali, ma aveva pagato il suo debito con la giustizia senza dar adito a rilievi di sorta per decenni. Egli era un mero conoscente dell'istante, in quel momento socio e dipendente di una cooperativa, all'epoca considerata "fiore all'occhiello" nel settore di pertinenza e i rapporti con il AR erano ampiamente giustificati dall'attività lavorativa svolta. Quanto, poi, alle sovra fatturazioni, la difesa asserisce che, a prescindere dalla consapevolezza delle finalità dell'operazione cui erano collegate, riconosciuta peraltro nella sentenza 2 92/ asslutoria, tale condotta non potrebbe costituire elemento idoneo a giustificare l'applicazione della più grave misura cautelare per un così lungo periodo e per il reato in origine ipotizzato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Assunta COCOMELLO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente;
in subordine, accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso e per l'effetto respingerlo unitamente ad ogni altra richiesta di parte ricorrente con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello ha ricostruito l'iter processuale che fa da sfondo al presente procedimento, richiamando in primis gli elementi indiziari valorizzati dal GIP nel titolo cautelare, sia quanto all'ipotizzato ruolo di IE (quale imprenditore operante nel settore della ristorazione, in diretto collegamento con il AR) e ai rapporti con quest'ultimo (trattenuti attraverso un sistema non diretto, ma attraverso stratagemmi, come l'uso di utenze di rete fissa non direttamente a lui riconducibili), con specifico riferimento a varie attività (sviluppo delle attività economiche legate alla gestione delle cooperative sociali, creazione di una mensa presso il carcere di Rebibbia, sostegno alla campagna elettorale di LUZZI per l'elezione del sindaco di SA, interessi nel centro sportivo dell'Olgiata, assunzione della sorella del AR, a seguito di richiesta di questi, cointeressenza tra i due anche mediante utilizzazione della società di IE per veicolare i flussi finanziari in favore del AR). Con specifico riferimento a tali singoli elementi, riportati nella ordinanza censurata con la precisazione della loro non esaustività, la Corte territoriale ha rilevato che l'interessato aveva serbato un completo silenzio, non solo, come comprensibile, stante la complessità del provvedimento restrittivo, al momento dell'arresto, ma anche successivamente, dopo averne preso compiutamente contezza. IE non aveva mai offerto, infatti, una spiegazione in ordine ai suoi rapporti con il AR, inequivocabilmente accertati a seguito dell'attività intercettativa e confermati anche nella sentenza assolutoria.La 3 stessa sentenza assolutoria, peraltro, non aveva negato gli elementi posti a base del titolo cautelare e della condanna intervenuta in primo grado, ma li aveva ritenuti inidoeni a risocntrare un rapporto sinallagrnatico tra IE e l'associazione mafisoa capeggaita dal AR sul quale fondare il concorso esterno dell ricorrente, evidenziando come lo stesso IE avesse ammesso di avere effettuato delle sovrafatturazionin, rispetto alle quali ha tuttavia ritenuto insussistente la prova che l'istante fosse a conoscenza del meccanismo in base al quale AR provvedeva ad anticipare le somme che il comune pagava (e TETTO fatturava) con ritardo, tale comprovata attività di falsificazione delle fatture essendo stata valorizzata anche dal GIP in sede cautelare. Sotto altro porfilo, poi, la Corte capitolina ha valutato come ostativa, siccome imprudente, l'accertata frequentazione di IE con AR, che l'sitante conosceva e con il quale aveva intrattenuto rapporti professionali documentati dalle captazioni, essendosi, per l'appunto, prestato a emettere fatture false in favore del AR, condotta che la Corte territoriale ha ritenuto gravemente colposa e tale da far prevedere una ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, ostativa all'indennizzo richiesto. 3. I motivi sono infondati, sebbene il complessivo ragionamento svolto dalla Corte territoriale debba essere rettificato in punto di diritto con riferimento alla valorizzazione del silenzio del ricorrente nel corso del procedimento nel quale ha patito la ingiusta detenzione e per ragioni, in realtà, diverse da quelle valorizzate con il primo motivo (omessa indicazione degli elementi taciuti o falsamente rappresentati). 4. Intanto, va ricordato che, in linea generale, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, 12v. 257606). E va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto 4 autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458). In altri termini, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957). 5. Quanto, poi, alla natura di tale comportamento, esso può certamente consistere in una condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, certamente valutabile però ai diversi fini che ci occupano (sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898); così come può essere ricavato da dialoghi intercettati, il cui contenuto evidenzi un atteggiamento ambiguo, ancorché ritenuto non idoneo a fondare un'affermazione di penale responsabilità, siccome equivoco. E, ancora, in maniera più aderente al tema specifico devoluto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso 5 procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996; sez. 3, n. 39199 del 1/7/2014, Pistorio, Rv. 260397). 6. Tale essendo la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta con essa coerente e il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità, eccezion fatta per il passaggio argomentativo, ininfluente sul ragionamento complessivo che sorregge la decisione, inerente alla strategia difesiva adottata da IE. L'argomento speso dai giudici della riparazione, pur non incrinando il complessivo ragionamento svolto, merita di essere apertamente affrontato, avendo questa Corte di legittimità già affermato, con riferimento alle facoltà difensive del soggetto arrestato, in pronunce successive alla intervenuta modifica dell'art. 314, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 4, c. 1, lett. b), d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188, che il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 64, c. 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione (sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Z., Rv. 283017; n. 8616 del 8/2/2022, n.m.; n. 19621 del 12/4/2022, L., Rv. 283241; n. 37200 del 14/6/2022, G., Rv. 283557). Infatti, considerato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in passato, aveva attribuito - sia pure a determinate condizioni - rilievo causale ostativo a tale opzione difensiva, l'intervento legislativo sulla norma in esame pone immediatamente l'interprete di fronte al problema della perdurante coerenza di tale lettura con la ratio della novella e con lo strumento sovranazionale al quale il legislatore ha inteso adeguare l'istituto in esame. A fronte di una norma originariamente silente sui connotati del comportamento ostativo, infatti, il legislatore è intervenuto eliminando dall'alveo del rilevante proprio il silenzio serbato dall'imputato che la giurisprudenza aveva valorizzato, sia pur a certe condizioni. La categoria della colpa rilevante, dunque, è rimasta profondamente incisa dall'intervento legislativo, con il quale il legislatore ha inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali 6 (considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). Di qui, la necessità di riconsiderare il precedente orientamento ermeneutico, sì da renderlo coerente con la ratio ispiratrice dello strumento sovranazionale recepito dalla modifica legislativa. Ciò premesso, tuttavia, il riferimento operato dalla Corte territoriale al comportamento processuale dell'interessato si pone a completamento di una valutazione che, già di per se stessa, è idonea a fondare le conclusioni rassegnate: i giudici della riparazione hanno, infatti, dato rilievo ai rapporti e alle frequentazioni ambigue del ricorrente con il vertice del sodalizio criminoso (condannato per lo stesso reato del quale anche IE era stato accusato, cfr. pag. 21 del provvedimento impugnato), ma anche alla circostanza oggettivamente accertata che IE si era prestato, pur nella ritenuta mancanza di prova della consapevolezza delle finalità di AR, a emettere fatture false, condotta valorizzata dal GIP nell'emissione del tito cautelare, come specificato nell'ordinanza censurata (cfr. pag. 20). Cosicché, anche espungendo il riferimento alla strategia difensiva approntata dall'interessato, alla stregua delle considerazioni sopra esposte e non già della mancanza di indicazione degli elementi sui quali il silenzio era caduto (come invece sostenuto da parte ricorrente), il ragionamento esplicativo resta idoneo a sorreggere la motivazione e resiste alle critiche difensive. 7. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente EL AP Do atella Fe