Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 01937 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMADI Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.m igg i Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 9238/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron.4684 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 22/11/01 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IA NN, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GREZ G. M. rappresentato e difeso dall'avvocato STANZIOLA NADIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 2001 14529 delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 219/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 07/05/98 R.G.N. 574/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 9238/99 Svolgimento del processo Con ricorso del 9.10.1993 al Pretore del lavoro di La Spezia NN GI, già titolare di rendita per malattia professionale (asbestosi), premesso di essere affetto da ipoacusia (sordità da rumori) contratta sul luogo di lavoro, conveniva in giudizio l'AI e ne chiedeva la condanna alla corresponsione di una ulteriore rendita per la suddetta malattia. L'AI si costituiva e si opponeva alla domanda, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto. Il Pretore, disposta una consulenza tecnica, con sentenza n. 565 del 1995, respingeva la domanda dichiarando prescritto il diritto azionato dal ricorrente. Oheň L'appello proposto dall'assicurato veniva a sua volta respinto dal Tribunale di La Spezia con la sentenza qui impugnata sulla scorta delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nominato in secondo grado. In motivazione il Tribunale osservava che l'assicurato aveva avuto consapevolezza della malattia professionale sin dal 1975, come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio era stato presentato solo nel 1993, ben oltre il termine di tre anni previsto dall'art. 112 d.p.r. n. 1124 del 1965. Per la cassazione di questa sentenza l'assicurato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L'AI ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di gravame il ricorrente denuncia violazione degli articoli 112 d.p.r. n. 1124 del 1965 1 2 י: dell'art. 2935 c.c. e lamenta che il Tribunale, da un lato, ha trascurato che nel 1975 la sordità, riscontrata nella misura dell'8%, non raggiungeva il minimo indennizzabile, per cui era inidonea a far decorrere i termini prescrizionali, ai sensi dell'art. 2935 C.C.; dall'altro lato ha trascurato che il GI era già titolare di rendita per asbestosi, per cui il giudice di merito avrebbe dovuto accogliere il ricorso disponendo l'unificazione delle percentuali invalidanti della prima e della seconda malattia professionale, a norma dell'art. 80 d.p.r. 1124/1965. Il ricorso è infondato. Il ricorrente non contesta minimamente le risultanze della consulenza tecnica del giudizio di appello, recepite dal Tribunale, in ordine sia alla esclusione di qualsiasi potenzialità morbigena delle attività lavorative svolte dal 1971 al 1991, sia in ordine alla percentuale di invalidità (8%) derivata dalla lavorazione eseguita fino all'anno 1969, nel quale cessò l'esposizione al rischio. Da questi dati obbiettivi il Tribunale ha tratto il convincimento che il lavoratore era stato in grado di avere consapevolezza della natura professionale della malattia "non oltre l'anno 1975″. Tale giudizio costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, e pertanto non censurabile in cassazione se congruamente motivato e immune da vizi logici;
e nella specie il ricorrente non solleva alcuna censura su questa valutazione. corretta applicazione delIl Tribunale, invero, ha fatto principio secondo cui il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire 3 dall'INAIL la rendita per inabilità permanente va individuato in quello della "manifestazione della malattia”, come stabilito dall'art. 112 d.p.r. n. 1124/1965, e collocato nel momento in o più fattori concorrenti diano certezza dello stato cui uno morboso e della sua normale conoscibilità da parte (Cass. n. 9563 del 2001, Cass. n. 9827 del dell'assicurato 1998, Cass. n. 9728 del 1998). Peraltro, poiché nella specie l'assicurato aveva chiesto la determinazione di una nuova rendita ai sensi dell'art. 80 d.p.r. n. 1124/1965, per la decorrenza della prescrizione non era necessario che la nuova malattia raggiungesse la soglia di indennizzabilità, in quanto, per far valere il diritto alla unificazione della rendita, era sufficiente la obbiettiva conoscibilità della eziologia professionale della stessa fch. Cass. m. 10035 out 2001). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Avuto riguardo alla natura della causa non si deve provvedere alla liquidazione delle spese, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per la condanna dell'assicurato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 22 novembre 2001 Il Presidente Il Cons. estensore Gimele Odpornia Vinaluro Millo A S 0 S 1 3 A I . 3 T T D 5 , R , Shill A . 'A O I S E L N L D L P L S O 3 E A I B T 7 D - N S I 8 O G - S P 1 O IL CANCELLIERE N 1 E M A I S D Depositato in Cancelleria E I A E A G D , oggi, 11 FEB. 2002 G O E O R E T T T L T N S I I E R S A I G IL CANCELLERE, E L E D L R E O D